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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1191

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione dell’11 agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615

Normativa europea32020R1191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime fitosanitario specifico per il virus ToBRFV, considerato di rilevanza crescente per la produzione di pomodoro e peperone nell’Unione. Prevede divieti generali, obblighi di notifica, indagini annuali, condizioni rigorose per lo spostamento interno e per l’importazione da paesi terzi, oltre a requisiti di campionamento e prova. Le misure sostituiscono la precedente disciplina d’urgenza della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 e si applicano fino al 31 maggio 2022.

Misure fitosanitarie per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) su sementi, piante da impianto e frutti di pomodoro e peperone.

Ambito di applicazione

Si applica nel territorio dell’Unione alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori professionali e ai soggetti che detengono, producono, spostano o importano piante, sementi e frutti di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. interessati dal virus ToBRFV. Riguarda in particolare le piante da impianto specificate, le sementi specificate e i frutti specificati, nonché le introduzioni da paesi terzi e i movimenti all’interno dell’Unione. Sono escluse dagli obblighi principali le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti al virus, se ufficialmente certificate come resistenti, e le piante da impianto prodotte in conformità della precedente decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 per talune misure di spostamento. Il regolamento si applica fino al 31 maggio 2022; l’abrogazione della decisione 2019/1615 decorre dal 15 agosto 2020.

Misure per impedire l’introduzione e la diffusione del virus ToBRFV nell’Unione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione istituisce una disciplina fitosanitaria specifica per il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), sulla base del regolamento (UE) 2016/2031 e dei poteri di esecuzione in materia di controlli ufficiali. Il considerando evidenzia che il virus non era ancora classificato come organismo nocivo rilevante per l’Unione, ma focolai segnalati negli Stati membri e nuove evidenze scientifiche hanno reso necessarie misure più dettagliate rispetto alla precedente decisione di esecuzione (UE) 2019/1615. Il regolamento mira a prevenire l’introduzione, la diffusione e la permanenza del virus nel territorio dell’Unione, soprattutto per pomodoro e peperone.

Ambito di applicazione e definizioni

Il testo disciplina tre categorie principali di materiali vegetali: le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. escluse le sementi, le sementi di tali specie e i relativi frutti. Definisce inoltre il virus come "organismo nocivo specificato". La disciplina opera nel territorio dell’Unione, ma incide anche sulle importazioni da paesi terzi e sui movimenti interni, imponendo requisiti fitosanitari, documentali e di controllo.

Divieti generali e obbligo di segnalazione

L’articolo 2 introduce un divieto generale: non sono consentiti introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio del ToBRFV nell’Unione. Se un soggetto sospetta o constata la presenza del virus, deve informare immediatamente l’autorità competente, fornendo le informazioni rilevanti. L’autorità, ricevuta la notifica, deve registrarla senza ritardo, adottare le misure necessarie per confermare la presenza o il sospetto e informare i soggetti che controllano piante potenzialmente infette circa i rischi e le misure da adottare.

Misure di eradicazione e indagini annuali

In caso di presenza confermata o sospetta in uno Stato membro, l’autorità competente deve predisporre le misure appropriate di eradicazione conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, gli Stati membri devono svolgere indagini annuali su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati, anche nei luoghi di produzione di sementi e piante da impianto. Le indagini devono includere campionamento e prove secondo l’allegato e basarsi sulla valutazione del rischio e su principi scientifici e tecnici idonei al rilevamento. I risultati vanno comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno civile precedente.

Spostamento interno di piante da impianto e sementi

Per le piante da impianto specificate, lo spostamento all’interno dell’Unione è consentito solo con passaporto delle piante e solo se il materiale proviene da un sito di produzione notoriamente indenne dal virus, verificato tramite ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno; se vi sono sintomi, è richiesto campionamento e prova con esito negativo. Inoltre, i lotti devono essere tenuti separati mediante misure igieniche e separazione fisica. Una deroga è prevista per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti e per le piante prodotte in conformità della decisione (UE) 2019/1615.

Per le sementi specificate, lo spostamento interno richiede anch’esso il passaporto delle piante, la produzione delle piante madri in sito notoriamente indenne, il campionamento e la prova delle sementi o delle piante madri e la registrazione documentata dell’origine di tutti i lotti. Le sementi ancora immagazzinate prima del 15 agosto 2020 devono essere sottoposte a campionamento e prove prima dello spostamento. Anche qui è prevista l’esclusione per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti.

Introduzione nell’Unione da paesi terzi

L’importazione di piante da impianto specificate da paesi terzi è subordinata al certificato fitosanitario con una dichiarazione supplementare che attesti, in sintesi, che le piante derivano da sementi campionate e testate con esito negativo oppure che sono state prodotte in un sito registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante, notoriamente indenne dal virus; il certificato deve indicare anche il nome del sito di produzione registrato. Per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti è sufficiente la conferma di tale resistenza.

Per le sementi specificate provenienti da paesi terzi, il certificato fitosanitario deve contenere dichiarazioni supplementari sulla produzione delle piante madri in sito notoriamente indenne, sull’esecuzione di campionamento e prove ufficiali con esito negativo e sul nome del sito di produzione registrato. Anche in questo caso, per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti è richiesta la sola attestazione della resistenza.

Controlli ufficiali all’ingresso e frequenza dei controlli

All’ingresso nell’Unione, almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate deve essere sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo. L’allegato dettaglia gli schemi di campionamento e i metodi di prova, che tengono conto della dimensione del lotto e della tipologia di materiale.

Allegato: campionamento e metodi di prova

L’allegato stabilisce schemi di campionamento per le sementi in funzione della dimensione del lotto: fino a 3.000 sementi, oltre 3.000 e fino a 30.000, e oltre 30.000, con livelli di affidabilità del 95 % e soglie di presenza infetta rispettivamente del 10 %, 1 % e 0,1 %. Per la PCR i sottocampioni non devono superare 1.000 sementi; per ELISA non oltre 250.

Per le piante da impianto, si prelevano 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente giovani foglie della parte superiore; nel caso di piante sintomatiche, almeno tre foglie sintomatiche. I metodi di prova previsti comprendono ELISA fino al 1° ottobre 2020, in via limitata, e diversi metodi RT-PCR real-time o convenzionali specificamente indicati. In caso di esito positivo, è richiesta una seconda prova con un metodo diverso, per confermare l’identificazione.

Durata, abrogazione e applicazione temporale

Il regolamento abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 a decorrere dal 15 agosto 2020 e si applica fino al 31 maggio 2022. Entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di prodotto e organismo nocivo

L’articolo 1 definisce l’"organismo nocivo specificato" come il Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), le "piante da impianto specificate" come le piante da impianto di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. esclusi i semi, le "sementi specificate" come i semi di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. e i "frutti specificati" come i frutti di tali specie.

Divieti generali sul ToBRFV

L’articolo 2 vieta nel territorio dell’Unione l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Notifica di sospetto o presenza confermata

L’articolo 3 impone a chiunque sospetti o constati la presenza del virus di informare immediatamente l’autorità competente, che deve registrare la segnalazione, adottare misure di conferma e informare chi controlla piante potenzialmente infette sui rischi e sulle misure da adottare.

Misure di eradicazione

L’articolo 4 prevede che, in caso di presenza confermata o sospetta nello Stato membro, l’autorità competente adotti le opportune misure per eradicare il virus conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.

Indagini annuali negli Stati membri

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a svolgere indagini annuali su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati, anche nei luoghi di produzione, includendo campionamento e prove secondo l’allegato. I risultati vanno notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno civile precedente.

Spedizione interna delle piante da impianto

L’articolo 6 consente lo spostamento nell’Unione delle piante da impianto specificate solo con passaporto delle piante e solo se provengono da un sito notoriamente indenne, soggetto a ispezioni ufficiali, e se i lotti sono tenuti separati con misure igieniche e separazione fisica. Sono escluse le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti e le piante prodotte in conformità della decisione (UE) 2019/1615.

Spostamento interno delle sementi

L’articolo 7 subordina lo spostamento delle sementi specificate al passaporto delle piante e alla sussistenza di condizioni su sito di produzione indenne delle piante madri, campionamento e prove sulle sementi o sulle piante madri, e tracciabilità documentata dell’origine dei lotti. Le sementi immagazzinate prima del 15 agosto 2020 devono essere campionate e testate prima dello spostamento. Le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti sono escluse.

Introduzione nell’Unione delle piante da impianto da paesi terzi

L’articolo 8 richiede, per le piante da impianto specificate originarie di paesi terzi, un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare attestante, tra l’altro, l’origine da sementi testate e indenni oppure la produzione in sito registrato e controllato, notoriamente indenne. Per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti è sufficiente la conferma di tale resistenza nel certificato.

Introduzione nell’Unione delle sementi da paesi terzi

L’articolo 9 prevede che le sementi specificate originarie di paesi terzi siano introdotte solo con certificato fitosanitario recante dichiarazioni supplementari sulla produzione delle piante madri in sito notoriamente indenne, sull’esito negativo di campionamento e prove ufficiali e sul nome del sito registrato. Per le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti è richiesta la sola conferma della resistenza.

Controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione

L’articolo 10 stabilisce che almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate sia sottoposto a campionamento e prove dall’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo, secondo l’allegato.

Abrogazione del precedente regime d’urgenza

L’articolo 11 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 con effetto dal 15 agosto 2020.

Durata di applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 12 dispone che il regolamento si applica fino al 31 maggio 2022. L’articolo 13 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialiimportazionimercato internofitosanitario

Testo integrale

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