Regolamento (UE) 2020/1209
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i formulari doganali utilizzati per attivare l’intervento delle autorità doganali contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale e per chiederne la proroga. La modifica risponde all’introduzione del Portale delle dogane dell’UE, alla necessità di identificare in modo univoco richiedenti e rappresentanti tramite EORI e all’esigenza di adeguare i testi alle normative UE in materia di protezione dei dati. Viene inoltre rafforzata la possibilità di attribuire le decisioni al destinatario e di trasmettere all’EUIPO i dati pertinenti, previa informazione e consenso.
Modifica dei formulari da usare per le domande di intervento delle autorità doganali e per le richieste di proroga nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Ambito di applicazione
Si applica ai formulari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, utilizzati per presentare alle autorità doganali la domanda di intervento contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché per chiedere la proroga del periodo di intervento. Riguarda i richiedenti, i loro rappresentanti e il destinatario della decisione; introduce requisiti di compilazione e identificazione, in particolare l’obbligo di indicare il numero EORI. Le modifiche si applicano negli Stati membri e, per gli allegati modificati, a decorrere dal 15 settembre 2020.
Modifica dei formulari per l’intervento delle autorità doganali nella tutela della proprietà intellettuale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che stabilisce i formulari da utilizzare per le domande rivolte alle autorità doganali ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013. L’intervento si colloca nel quadro della digitalizzazione delle procedure doganali tramite il Portale delle dogane dell’UE e dell’esigenza di rendere più sicura e uniforme l’identificazione dei soggetti coinvolti.
Finalità della modifica
La Commissione evidenzia che i formulari devono essere adeguati:
- all’invio elettronico tramite il Portale delle dogane dell’UE;
- all’esigenza di identificare in modo univoco richiedenti e rappresentanti;
- alla raccolta e trasmissione di dati utili all’EUIPO per l’analisi delle violazioni;
- all’aggiornamento delle regole sui dati personali dopo l’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Modifiche agli allegati del regolamento n. 1352/2013
L’articolo 1 dispone tre interventi tecnici:
- l’allegato I è sostituito integralmente;
- l’allegato II è sostituito integralmente;
- l’allegato III è modificato secondo quanto riportato nell’allegato III del regolamento in esame.
Identificazione del richiedente e del rappresentante
Nelle istruzioni di compilazione del formulario relativo alla domanda iniziale, il richiedente deve indicare:
- nome e indirizzo completo;
- numero EORI;
- numero di telefono, cellulare o fax;
- indirizzo e-mail.
Può inoltre indicare, se del caso:
- codice fiscale;
- altri numeri di registrazione nazionali;
- sito web.
Se la domanda è presentata da un rappresentante, devono essere forniti analoghi dati identificativi anche per quest’ultimo, compreso il numero EORI. Deve inoltre essere barrata l’apposita casella attestante che la domanda è accompagnata dalla prova del mandato, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata.
Richiesta di proroga del periodo di intervento
Per la richiesta di proroga, il destinatario della decisione deve compilare i riquadri previsti nel nuovo allegato II. In particolare:
- deve inserire il numero di registrazione della domanda, comprensivo dei primi due caratteri che identificano lo Stato membro secondo la codifica ISO alpha-2;
- deve indicare se intende modificare le informazioni contenute nella domanda, barrando la casella pertinente;
- se agisce tramite rappresentante, devono essere riportati i dati del rappresentante e la prova del mandato, se non già presentata contestualmente alla domanda iniziale.
Protezione dei dati e trasmissione all’EUIPO
Il regolamento collega la compilazione dei formulari alla trasmissione di dati all’EUIPO ai fini di analisi statistiche e sostanziali sulle violazioni della proprietà intellettuale. Per questo motivo, i formulari sono modificati in modo da consentire l’attribuzione della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci al destinatario della decisione. Inoltre, il destinatario deve essere informato fin dalla presentazione della domanda che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO e deve prestare il proprio consenso a tale trasferimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche si applicano a decorrere dal 15 settembre 2020, data dalla quale devono essere utilizzati i nuovi formulari. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 e modifica l’allegato III conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Identificazione obbligatoria tramite EORI
Nei formulari relativi al richiedente e al rappresentante diventa obbligatorio indicare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), quale identificativo unico valido in tutta l’Unione europea. Il testo precisa anche che l’EORI si applica pure a persone diverse dagli operatori economici, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Adeguamento al Portale delle dogane dell’UE
La revisione dei formulari è motivata dall’introduzione del Portale delle dogane dell’UE per la trasmissione elettronica delle domande e delle richieste di proroga, con l’obiettivo di garantire accesso sicuro e identificazione univoca dei soggetti interessati.
Trasmissione dati all’EUIPO e consenso dell’interessato
Per consentire analisi più approfondite sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i formulari sono adattati per attribuire la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci al destinatario della decisione. Il destinatario deve essere informato, già al momento della presentazione dei formulari, che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO e deve acconsentire a tale trasferimento.
Aggiornamento dei riferimenti in materia di protezione dei dati
I formulari sono aggiornati alla luce dell’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, con conseguente revisione dei riferimenti alle norme sulla protezione dei dati personali contenuti nei modelli.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 15 settembre 2020. Le modifiche agli allegati da I a III devono quindi essere utilizzate da tale data.
Contenuto operativo dei nuovi formulari
L’allegato III dettaglia le istruzioni di compilazione: nella parte I, per il richiedente e per il rappresentante, sono richiesti nome, indirizzo completo, EORI, recapiti telefonici e indirizzo e-mail; possono essere inseriti, se del caso, codice fiscale, altri numeri di registrazione nazionali e sito web. Nella parte II, relativa alla richiesta di proroga, sono disciplinati i riquadri da compilare dal destinatario della decisione, l’obbligo di indicare il numero di registrazione della domanda con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro, l’eventuale modifica delle informazioni già fornite e la sottoscrizione con luogo, data e firma in stampatello maiuscolo.
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