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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1209

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Normativa europea32020R1209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i formulari doganali utilizzati per attivare l’intervento delle autorità doganali contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale e per chiederne la proroga. La modifica risponde all’introduzione del Portale delle dogane dell’UE, alla necessità di identificare in modo univoco richiedenti e rappresentanti tramite EORI e all’esigenza di adeguare i testi alle normative UE in materia di protezione dei dati. Viene inoltre rafforzata la possibilità di attribuire le decisioni al destinatario e di trasmettere all’EUIPO i dati pertinenti, previa informazione e consenso.

Modifica dei formulari da usare per le domande di intervento delle autorità doganali e per le richieste di proroga nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ambito di applicazione

Si applica ai formulari previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, utilizzati per presentare alle autorità doganali la domanda di intervento contro merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013, nonché per chiedere la proroga del periodo di intervento. Riguarda i richiedenti, i loro rappresentanti e il destinatario della decisione; introduce requisiti di compilazione e identificazione, in particolare l’obbligo di indicare il numero EORI. Le modifiche si applicano negli Stati membri e, per gli allegati modificati, a decorrere dal 15 settembre 2020.

Modifica dei formulari per l’intervento delle autorità doganali nella tutela della proprietà intellettuale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, che stabilisce i formulari da utilizzare per le domande rivolte alle autorità doganali ai fini della tutela dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del regolamento (UE) n. 608/2013. L’intervento si colloca nel quadro della digitalizzazione delle procedure doganali tramite il Portale delle dogane dell’UE e dell’esigenza di rendere più sicura e uniforme l’identificazione dei soggetti coinvolti.

Finalità della modifica

La Commissione evidenzia che i formulari devono essere adeguati:

  • all’invio elettronico tramite il Portale delle dogane dell’UE;
  • all’esigenza di identificare in modo univoco richiedenti e rappresentanti;
  • alla raccolta e trasmissione di dati utili all’EUIPO per l’analisi delle violazioni;
  • all’aggiornamento delle regole sui dati personali dopo l’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

Modifiche agli allegati del regolamento n. 1352/2013

L’articolo 1 dispone tre interventi tecnici:

  • l’allegato I è sostituito integralmente;
  • l’allegato II è sostituito integralmente;
  • l’allegato III è modificato secondo quanto riportato nell’allegato III del regolamento in esame.

Identificazione del richiedente e del rappresentante

Nelle istruzioni di compilazione del formulario relativo alla domanda iniziale, il richiedente deve indicare:

  • nome e indirizzo completo;
  • numero EORI;
  • numero di telefono, cellulare o fax;
  • indirizzo e-mail.

Può inoltre indicare, se del caso:

  • codice fiscale;
  • altri numeri di registrazione nazionali;
  • sito web.

Se la domanda è presentata da un rappresentante, devono essere forniti analoghi dati identificativi anche per quest’ultimo, compreso il numero EORI. Deve inoltre essere barrata l’apposita casella attestante che la domanda è accompagnata dalla prova del mandato, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata.

Richiesta di proroga del periodo di intervento

Per la richiesta di proroga, il destinatario della decisione deve compilare i riquadri previsti nel nuovo allegato II. In particolare:

  • deve inserire il numero di registrazione della domanda, comprensivo dei primi due caratteri che identificano lo Stato membro secondo la codifica ISO alpha-2;
  • deve indicare se intende modificare le informazioni contenute nella domanda, barrando la casella pertinente;
  • se agisce tramite rappresentante, devono essere riportati i dati del rappresentante e la prova del mandato, se non già presentata contestualmente alla domanda iniziale.

Protezione dei dati e trasmissione all’EUIPO

Il regolamento collega la compilazione dei formulari alla trasmissione di dati all’EUIPO ai fini di analisi statistiche e sostanziali sulle violazioni della proprietà intellettuale. Per questo motivo, i formulari sono modificati in modo da consentire l’attribuzione della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci al destinatario della decisione. Inoltre, il destinatario deve essere informato fin dalla presentazione della domanda che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO e deve prestare il proprio consenso a tale trasferimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche si applicano a decorrere dal 15 settembre 2020, data dalla quale devono essere utilizzati i nuovi formulari. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 e modifica l’allegato III conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Identificazione obbligatoria tramite EORI

Nei formulari relativi al richiedente e al rappresentante diventa obbligatorio indicare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI), quale identificativo unico valido in tutta l’Unione europea. Il testo precisa anche che l’EORI si applica pure a persone diverse dagli operatori economici, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Adeguamento al Portale delle dogane dell’UE

La revisione dei formulari è motivata dall’introduzione del Portale delle dogane dell’UE per la trasmissione elettronica delle domande e delle richieste di proroga, con l’obiettivo di garantire accesso sicuro e identificazione univoca dei soggetti interessati.

Trasmissione dati all’EUIPO e consenso dell’interessato

Per consentire analisi più approfondite sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, i formulari sono adattati per attribuire la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci al destinatario della decisione. Il destinatario deve essere informato, già al momento della presentazione dei formulari, che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO e deve acconsentire a tale trasferimento.

Aggiornamento dei riferimenti in materia di protezione dei dati

I formulari sono aggiornati alla luce dell’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, con conseguente revisione dei riferimenti alle norme sulla protezione dei dati personali contenuti nei modelli.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 15 settembre 2020. Le modifiche agli allegati da I a III devono quindi essere utilizzate da tale data.

Contenuto operativo dei nuovi formulari

L’allegato III dettaglia le istruzioni di compilazione: nella parte I, per il richiedente e per il rappresentante, sono richiesti nome, indirizzo completo, EORI, recapiti telefonici e indirizzo e-mail; possono essere inseriti, se del caso, codice fiscale, altri numeri di registrazione nazionali e sito web. Nella parte II, relativa alla richiesta di proroga, sono disciplinati i riquadri da compilare dal destinatario della decisione, l’obbligo di indicare il numero di registrazione della domanda con il codice ISO alpha-2 dello Stato membro, l’eventuale modifica delle informazioni già fornite e la sottoscrizione con luogo, data e firma in stampatello maiuscolo.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualedoganeprotezione dei datiprocedura amministrativamercato interno

Testo integrale

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