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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04171/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell'imputato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, lamentando carenza di motivazione sia quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sia quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, trattandosi di impugnazione contro sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma, il ricorso è esperibile soltanto nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi dedotti, invece, non rientrano in tali categorie e sono anche reputati generici e manifestamente infondati.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento, poiché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal GIP.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la Corte afferma che il ricorso deve essere trattato de plano ai sensi di tale norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una pronuncia di proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è fuori dai casi consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 103 del 2017

    richiamata come novella che ha inciso sulla disciplina del rito e del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui, ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p., occorre valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo la riforma, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se proposta al di fuori delle ipotesi tassativamente consentite contro il patteggiamento, non può essere scrutinata nel merito in cassazione.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è deducibile solo se si traduce nella denuncia di illegalità della pena o della misura di sicurezza; altrimenti resta fuori dal perimetro del ricorso ammesso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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