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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11272/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo un solo motivo di censura: contestava la tenuta della decisione di merito per la mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, del testo unico stupefacenti. La Corte di cassazione rileva che la doglianza riproponeva questioni già esaminate e disattese nei giudizi di merito con argomentazioni corrette, puntuali rispetto alle difese, coerenti con gli elementi acquisiti e prive di illogicità manifeste.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'attenuante speciale invocata dal ricorrente è stata ritenuta non applicabile dalla Corte di merito; la Cassazione non ravvisa errori logici o giuridici nel diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte nei giudizi di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
  • Il diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990 non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dei giudici di merito sia puntuale, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste incongruenze.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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