Cassazione Penale, Sentenza n. 134/2023 del 05/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso la detenzione domiciliare, deducendo mancanza e insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare si lamentava che il giudice di merito non aveva valutato adeguatamente gli elementi concreti utili al giudizio prognostico, in particolare la pericolosita' del condannato, procedendo alla concessione della misura alternativa senza un confronto argomentato tra esigenze di salute e esigenze di sicurezza sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha censurato l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, rilevando l'assenza di una valutazione della pericolosita' del condannato e la carenza di un percorso logico-argomentativo che dimostrasse il bilanciamento tra esigenze di salute e tutela della sicurezza sociale. La Corte ha richiamato i principi di diritto secondo cui la concessione di misure alternative richiede una motivazione che si fondi su un trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalita', con riferimento puntuale agli elementi concreti del caso.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen.
Norma invocata come base per la concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute; la Corte richiama che l'applicazione di tale disposizione deve essere preceduta da motivazione che bilanci la tutela della salute con la sicurezza sociale
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione per mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte ha accolto il vizio dedotto verificando che la motivazione era carente
Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 (Angilletta)
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice deve basare il giudizio prognostico sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalita', motivando con riferimento agli elementi concreti che giustificano accoglimento o rigetto dell'istanza
Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013 (Barilà)
Principio secondo cui la presenza di numerosi precedenti e pendenze giudiziarie può giustificare un giudizio prognostico negativo e la non concessione di misure alternative, salvo elementi positivi idonei a sostenere una prognosi favorevole
Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000 (Buoncristiano)
Richiamo alla necessità di elementi positivi, oltre la mera assenza di indicazioni negative, per fondare un giudizio prognostico favorevole all'applicazione di misure alternative
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione deve essere motivata con un percorso logico che consideri sia la salute del detenuto sia la sicurezza sociale; l'assenza di tale bilanciamento è vizio di motivazione.
- Il giudizio prognostico deve poggiare su un trattamento individualizzato e su un esame 'scientifico' della personalita'; la motivazione deve richiamare e valutare gli elementi concreti del caso.
- La Corte di legittimita non riesamina i fatti in senso sostitutivo, ma verifica la sussistenza, adeguatezza, completezza e logicita' della motivazione: censure che chiedano una diversa valutazione dei medesimi elementi sono inammissibili.
- La presenza di numerosi precedenti o pendenze giudiziarie giustifica, in assenza di elementi positivi contrari, un giudizio prognostico sfavorevole alla misura alternativa.
- In casi simili, il giudice deve esplicitare nel provvedimento la valutazione della pericolosita' e come questa sia stata bilanciata con esigenze di tutela della salute; l'omissione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
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