Corte di giustizia, Sentenza C-245/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022. — Bundesrepublik Deutschland contro MA e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articoli 27 e 29 – Trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda – Sospensione del trasferimento a causa della pandemia di COVID-19 – Impossibilità di procedere al trasferimento – Tutela giurisdizionale – Conseguenze sul termine di trasferimento. — Cause riunite C-245/21 e C-248/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nel sistema Dublino III, la sospensione del trasferimento prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, è ammessa solo quando è funzionale alla tutela giurisdizionale del richiedente e non quando dipende da ragioni organizzative o di impossibilità materiale, come la pandemia di COVID-19. Di conseguenza, la sospensione amministrativa adottata dalle autorità tedesche non interrompe il termine di sei mesi per il trasferimento. Resta quindi ferma la regola per cui, decorso tale termine, la competenza passa allo Stato membro richiedente, salvo le eccezioni espressamente previste dal regolamento.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: la sospensione amministrativa del trasferimento per impossibilità materiale dovuta alla pandemia di COVID-19 interrompe o no il termine di trasferimento di sei mesi.
La questione giuridica
Se l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 debbano essere interpretati nel senso che una decisione amministrativa revocabile di sospensione dell’esecuzione del trasferimento, adottata per la sola impossibilità materiale di effettuare i trasferimenti a causa della pandemia di COVID-19, rientri nell’ambito dell’articolo 27, paragrafo 4 e, in tal caso, se determini l’interruzione del termine di trasferimento di sei mesi; in subordine, se ciò valga anche quando un giudice abbia già respinto una precedente domanda di sospensione proposta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c).
Principio di diritto
L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III può essere utilizzato solo per sospensioni dell’esecuzione della decisione di trasferimento collegate direttamente alla tutela giurisdizionale del richiedente e in pendenza del ricorso; ne consegue che una sospensione amministrativa revocabile fondata sulla sola impossibilità materiale di eseguire il trasferimento per la pandemia di COVID-19 non rientra in tale disposizione e non interrompe il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1. La Corte afferma inoltre che la disciplina non consente di aggirare tale termine invocando l’impossibilità materiale di esecuzione, salvo le sole eccezioni espressamente previste dal regolamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 27, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 80, paragrafo 4, della Verwaltungsgerichtsordnung
Sospensione del trasferimento Dublino III per COVID-19 e termine di sei mesi
La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Bundesverwaltungsgericht (Germania) nell’ambito del sistema Dublino III, in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di domande di protezione internazionale. La Corte è stata chiamata a stabilire se una sospensione amministrativa del trasferimento, adottata per l’impossibilità materiale di esecuzione dovuta alla pandemia di COVID-19, possa rientrare nell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 e produrre l’effetto di interrompere il termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-245/21, MA e PB avevano presentato domanda di asilo in Germania; dalle risultanze Eurodac era emerso il loro ingresso irregolare in Italia, che non aveva risposto alla richiesta tedesca di presa in carico. L’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati aveva dichiarato irricevibili le domande, disposto l’allontanamento verso l’Italia e irrogato divieti di ingresso e soggiorno. Successivamente, nel contesto della pandemia, l’Ufficio aveva sospeso l’esecuzione dei trasferimenti fino a nuova comunicazione, richiamando l’articolo 80, paragrafo 4, VwGO e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III.
Nella causa C-248/21, LE aveva presentato domanda di asilo in Germania; l’Italia aveva accettato la richiesta di ripresa in carico. Anche in questo caso l’Ufficio tedesco aveva adottato una decisione di trasferimento verso l’Italia e, in seguito alla pandemia, aveva sospeso l’esecuzione del provvedimento di allontanamento. In entrambe le cause i giudici amministrativi avevano annullato le decisioni dell’Ufficio, ritenendo che il termine di trasferimento di sei mesi fosse scaduto e che la sospensione amministrativa non lo avesse interrotto.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se una sospensione amministrativa dell’attuazione della decisione di trasferimento, motivata dalla temporanea impossibilità materiale di effettuare i trasferimenti per COVID-19, rientri nell’articolo 27, paragrafo 4;
- se tale sospensione interrompa il termine di trasferimento di sei mesi previsto dall’articolo 29, paragrafo 1;
- se la risposta cambi quando un organo giurisdizionale abbia già respinto, prima della pandemia, una richiesta di sospensione proposta ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c).
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare i considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III, che esprimono gli obiettivi di rapidità, chiarezza e praticità nella determinazione dello Stato competente. Sono centrali gli articoli:
- articolo 27, paragrafi 3 e 4, sui mezzi di impugnazione e sulla possibile sospensione d’ufficio da parte delle autorità competenti;
- articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, relativo ai trasferimenti di persone trattenute;
- articolo 29, paragrafi 1 e 2, sul termine di trasferimento di sei mesi e sulle limitate proroghe previste in caso di detenzione o fuga.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dal dato che il regolamento Dublino III mira a un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, mediante termini imperativi e meccanismi che evitino ritardi ingiustificati. Richiama poi la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 29, paragrafo 1, va interpretato in modo coerente con l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma: quando il trasferimento è sospeso per effetto di un ricorso con effetto sospensivo, il termine di sei mesi decorre dalla decisione definitiva sul ricorso, poiché prima è materialmente impossibile eseguire il trasferimento.
Tuttavia, la Corte precisa che l’articolo 27, paragrafo 4, consente la sospensione solo se essa è funzionale alla tutela giurisdizionale effettiva dell’interessato, cioè se la persona deve poter rimanere nello Stato membro che ha adottato la decisione di trasferimento fino alla decisione definitiva sul ricorso. La norma si inserisce infatti nel sistema delle garanzie procedurali e completa l’articolo 27, paragrafo 3, che disciplina l’effetto sospensivo dei ricorsi.
Da ciò discende che una sospensione adottata per la sola impossibilità materiale di eseguire i trasferimenti a causa della pandemia non presenta il necessario collegamento con la tutela giurisdizionale del richiedente. Inoltre, interpretare l’articolo 27, paragrafo 4, in modo da consentire una sospensione per ragioni estranee al ricorso avrebbe l’effetto di svuotare di contenuto il termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1 e di alterare l’equilibrio della ripartizione delle responsabilità tra Stati membri.
La Corte osserva anche che il legislatore dell’Unione non ha previsto una disciplina generale di interruzione o sospensione del termine di trasferimento per impossibilità materiale di esecuzione. Al contrario, l’articolo 29, paragrafo 2, contempla soltanto due proroghe eccezionali: fino a un anno per detenzione e fino a diciotto mesi per fuga. Tali eccezioni, essendo di carattere eccezionale, non possono essere estese per analogia ad altre situazioni, neppure a quelle derivanti dalla pandemia.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza su casi di impossibilità materiale legata allo stato di salute dell’interessato o al suo ricovero coatto, dai quali emerge che il termine di trasferimento continua a operare anche in presenza di ostacoli pratici, salvo le ipotesi specificamente previste dal regolamento.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III devono essere interpretati nel senso che il termine di trasferimento non è interrotto quando le autorità competenti adottano una decisione revocabile di sospensione dell’esecuzione del trasferimento, fondata sulla sola impossibilità materiale di effettuazione dovuta alla pandemia di COVID-19.
Alla luce di tale risposta, la terza questione non viene esaminata.
Principio affermato
Nel sistema Dublino III, la sospensione amministrativa del trasferimento è ammissibile solo se strettamente collegata alla tutela giurisdizionale effettiva del richiedente; una sospensione disposta per ragioni di mera impossibilità materiale, anche se temporanea e revocabile, non sospende né interrompe il termine di sei mesi per il trasferimento e non può incidere sulla regola di trasferimento della competenza allo Stato membro richiedente allo scadere del termine.
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