Corte di giustizia, Sentenza C-159/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022. — GM contro Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di immigrazione – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Revoca dello status – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale – Compromissione della sicurezza nazionale – Presa di posizione di un’autorità specializzata – Accesso al fascicolo. — Causa C-159/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, in materia di protezione internazionale, la sicurezza nazionale non può giustificare una procedura in cui il richiedente e il suo difensore non conoscano almeno l’essenziale dei motivi della decisione né possano usare le informazioni accessibili. Stabilisce inoltre che la decisione su revoca o esclusione deve restare nella competenza effettiva dell’autorità accertante e non può essere determinata automaticamente da un parere segreto e non motivato di organi di sicurezza. Resta invece possibile invocare la causa di esclusione per reato grave anche sulla base di una condanna già nota in un precedente procedimento, se vi è una valutazione individualizzata.
Protezione internazionale: incompatibilità con il diritto UE della revoca/esclusione automatica fondata su parere non motivato di sicurezza nazionale e limiti all’accesso al fascicolo; ammissibilità della causa di esclusione per reato grave ex art. 17, par. 1, lett. b), anche se il fatto era già noto in un precedente procedimento.
La questione giuridica
Se, in materia di protezione internazionale, il diritto UE consenta: 1) che, per ragioni di sicurezza nazionale, il richiedente o il suo difensore accedano alle informazioni riservate solo previa autorizzazione, senza conoscere il contenuto essenziale dei motivi della decisione e senza poter usare tali informazioni nel procedimento; 2) che l’autorità accertante sia vincolata da un parere non motivato dell’autorità specializzata di sicurezza nazionale nel revocare lo status di rifugiato o nell’escludere la protezione sussidiaria; 3) se l’art. 17, par. 1, lett. b), della direttiva 2011/95 osti a una nuova esclusione per reato grave basata su una condanna già nota nel precedente procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato.
Principio di diritto
L’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, in combinato con l’articolo 45, paragrafo 4, con il principio di buona amministrazione e con l’articolo 47 della Carta, osta a una normativa nazionale che, per motivi di sicurezza nazionale, consenta il solo accesso autorizzato a informazioni riservate senza comunicare almeno il contenuto essenziale della motivazione e senza consentirne l’uso nel procedimento. Inoltre, gli articoli 4, 10, 11 e 45 della direttiva 2013/32, letti con gli articoli 14, paragrafo 4, lettera a), e 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, ostano a che l’autorità accertante sia automaticamente vincolata da un parere non motivato di un’autorità di sicurezza nazionale nel negare o revocare la protezione internazionale. Viceversa, l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 non impedisce una nuova esclusione dalla protezione sussidiaria per reato grave anche se la condanna era già nota nel precedente procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, purché sia svolta una valutazione individuale completa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettere d) e f), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12, direttiva 2011/95/UE
- Articolo 14, paragrafo 4, lettera a), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d), direttiva 2011/95/UE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 2, lettera f), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 4, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 10, paragrafi 2 e 3, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 12, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 23, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 45, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 604/2013
Revoca e esclusione della protezione internazionale per ragioni di sicurezza nazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale) in una controversia tra GM e la Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri ungherese, con il coinvolgimento di due autorità di sicurezza nazionale. Il caso concerne la revoca dello status di rifugiato, il diniego della protezione sussidiaria e la compatibilità della disciplina ungherese con le direttive 2011/95 e 2013/32, oltre che con la Carta.
Fatti e procedimento principale
GM, cittadino di un paese terzo, era stato condannato nel 2002 per reati legati al traffico di stupefacenti. Dopo una prima domanda di asilo nel 2005, aveva ottenuto lo status di "persona accolta" e, successivamente, nel 2012, lo status di rifugiato. Con decisione del 15 luglio 2019, la Direzione generale ha revocato lo status di rifugiato e ha negato la protezione sussidiaria, pur applicando il principio di non respingimento, sulla base di un parere non motivato dell’Ufficio per la tutela della Costituzione e del Centro di prevenzione del terrorismo, secondo cui il soggiorno di GM costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice ungherese ha chiesto alla Corte, in sintesi:
- se il diritto UE consenta che, quando la decisione si fonda su informazioni riservate per ragioni di sicurezza nazionale, l’interessato o il suo difensore possano accedervi solo previa autorizzazione, senza conoscere il contenuto essenziale della motivazione e senza poter usare tali informazioni nel procedimento;
- se l’autorità accertante possa essere vincolata da un parere non motivato dell’autorità specializzata di sicurezza nazionale nel respingere o revocare la protezione internazionale;
- se la causa di esclusione per "reato grave" ex articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 possa essere applicata anche quando la condanna era già nota al momento di un precedente riconoscimento dello status di rifugiato.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2011/95/UE, segnatamente gli articoli 2, 12, 14 e 17;
- la direttiva 2013/32/UE, segnatamente gli articoli 2, 4, 10, 11, 12, 23, 45 e 46;
- gli articoli 41 e 47 della Carta;
- l’articolo 267 TFUE.
Ragionamento della Corte: accesso al fascicolo e diritti di difesa
La Corte osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 riconosce all’avvocato o al consulente legale il diritto di accesso alle informazioni del fascicolo, ma consente deroghe quando la divulgazione comprometterebbe, in particolare, la sicurezza nazionale. Tuttavia, anche in presenza di tale deroga, gli Stati membri devono adottare procedure che garantiscano effettivamente i diritti di difesa.
La Corte precisa che:
- l’accesso del giudice alle informazioni riservate non sostituisce l’accesso, per l’interessato o il suo difensore, almeno al contenuto essenziale degli elementi decisivi;
- il diritto di difesa e il principio del contraddittorio richiedono che la persona possa far valere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi su cui si fonda la decisione;
- una disciplina che consenta solo un accesso autorizzato alle informazioni, ma vieti poi di utilizzarle nel procedimento, svuota di contenuto tale diritto.
Ne consegue che la normativa nazionale ungherese, nella parte in cui non comunica neppure il contenuto essenziale della motivazione e vieta l’uso delle informazioni acquisite, è incompatibile con il diritto UE.
Ragionamento della Corte: ruolo dell’autorità accertante e pareri di sicurezza
Quanto alla seconda parte del rinvio, la Corte ribadisce che la direttiva 2013/32 attribuisce all’"autorità accertante" il compito di esaminare le domande di protezione internazionale e di decidere, in primo grado, anche sulla revoca della protezione. Tale autorità deve disporre di personale adeguatamente formato e deve compiere una valutazione propria, individuale e completa dei fatti rilevanti.
La Corte afferma che:
- l’esame della domanda e della revoca non può essere trasferito, di fatto, a un’autorità diversa;
- la revoca dello status di rifugiato ex articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e l’esclusione dalla protezione sussidiaria ex articolo 17, paragrafo 1, lettera d), richiedono una valutazione individuale dei fatti;
- un parere non motivato e vincolante di un’autorità di sicurezza nazionale non può sostituire la valutazione dell’autorità accertante;
- la constatazione di una minaccia per la sicurezza nazionale non produce automaticamente la revoca dello status, poiché la norma lascia un margine di apprezzamento e richiede una decisione motivata.
La Corte esclude che gli articoli 72 e 73 TFUE possano giustificare una deroga generalizzata all’applicazione delle direttive in materia di asilo.
Ragionamento della Corte: esclusione per reato grave e precedenti valutazioni
Sulla quinta questione, la Corte interpreta l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 nel senso che la causa di esclusione per "reato grave" non è limitata temporalmente e non impedisce che sia presa in considerazione una condanna già nota in un precedente procedimento di asilo. La norma non vincola per il futuro l’autorità rispetto a valutazioni anteriori.
Tuttavia, l’esclusione resta possibile solo dopo una valutazione individuale completa di tutte le circostanze del caso, compresa la gravità dell’infrazione.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 45, paragrafo 4, e con l’articolo 47 della Carta, osta alla normativa nazionale ungherese sull’accesso alle informazioni riservate;
- gli articoli 4, 10, 11 e 45 della direttiva 2013/32, letti con gli articoli 14, paragrafo 4, lettera a), e 17, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, ostano alla revoca/esclusione automatica basata su un parere non motivato dell’autorità di sicurezza nazionale;
- l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95 non osta alla nuova esclusione dalla protezione sussidiaria per reato grave, anche se la condanna era già nota, purché la valutazione sia individualizzata.
Implicazioni operative
Per i professionisti, la sentenza conferma che, nei procedimenti di asilo e revoca della protezione internazionale, la riservatezza non può annullare il contraddittorio. Le decisioni devono essere adottate dall’autorità competente con motivazione propria e non possono ridursi a una mera presa d’atto di valutazioni segrete di sicurezza nazionale. Al tempo stesso, le clausole di esclusione per reati gravi restano utilizzabili anche successivamente, ma non in modo automatico e senza istruttoria individuale.
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