Corte di giustizia, Sentenza C-475/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 settembre 2022. — Admiral Gaming Network Srl e a. contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Concessioni di gestione dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco – Normativa nazionale che impone un prelievo ai concessionari – Principio della tutela del legittimo affidamento. — Cause riunite da C-475/20 a C-482/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il prelievo italiano del 2015 che ha ridotto i compensi dei concessionari del settore degli apparecchi da gioco. Ha ritenuto ricevibili le questioni e ha affermato che una restrizione della libertà di stabilimento non può essere giustificata dal solo miglioramento delle finanze pubbliche. Ha inoltre precisato che il principio del legittimo affidamento non vieta in sé una riduzione temporanea dei compensi concessori, salvo effetti improvvisi e imprevedibili tali da non lasciare tempo per l’adattamento.
Libertà di stabilimento e legittimo affidamento: compatibilità con il diritto UE del prelievo italiano del 2015 che riduce i compensi dei concessionari dei giochi tramite apparecchi da gioco
La questione giuridica
Se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino a una normativa nazionale che impone, per sole ragioni di finanza pubblica, un prelievo annuale applicato solo ai concessionari del gioco mediante apparecchi da gioco, riducendone i compensi pattuiti; e se il principio della tutela del legittimo affidamento osti a una misura legislativa sopravvenuta che, nel corso di convenzioni di concessione, riduce temporaneamente il compenso convenuto.
Principio di diritto
L’articolo 49 TFUE osta a un prelievo nazionale che, se idoneo a restringere la libertà di stabilimento, riduca i compensi dei concessionari dei giochi mediante apparecchi da gioco quando la restrizione sia giustificata soltanto da esigenze di incremento del gettito pubblico; il mero obiettivo di migliorare le finanze pubbliche non è un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificarla. Quanto al legittimo affidamento, una riduzione temporanea del compenso pattuito in concessione non lo viola in linea di principio, salvo che, per ampiezza dell’impatto e per il carattere improvviso e imprevedibile della misura, ai concessionari non sia stato lasciato il tempo necessario per adattarsi alla नई situazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 49 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 54 TFUE
- Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 110, comma 6
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, articolo 14-bis, comma 4
- Legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 14
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 649
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articoli 1, commi 920 e 921
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 94
Libertà di stabilimento, prelievo sui concessionari del gioco e legittimo affidamento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia) in una serie di controversie tra concessionari della raccolta di giocate mediante apparecchi da gioco e autorità italiane. La Corte esamina la compatibilità con gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché con il principio della tutela del legittimo affidamento, del prelievo annuale introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 e poi limitato al solo anno 2015 dalla legge di stabilità per il 2016.
Fatti e procedimento principale
Le società ricorrenti operano nel settore dei giochi d’azzardo mediante apparecchi da gioco e svolgono attività di concessionari della rete di raccolta per conto dello Stato. Esse hanno impugnato davanti al TAR Lazio il decreto direttoriale ADM 15 gennaio 2015, n. 388, che ripartiva tra i concessionari l’onere del prelievo di 500 milioni di euro annui previsto dalla legge di stabilità per il 2015.
Il giudice amministrativo di primo grado ha respinto i ricorsi; in appello, il Consiglio di Stato ha dubitato della compatibilità della disciplina con il diritto UE e ha sollevato due questioni pregiudiziali.
Normativa nazionale rilevante
La Corte ricostruisce il quadro interno a partire da:
- il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che riserva allo Stato l’organizzazione e l’esercizio dei giochi;
- l’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che disciplina gli apparecchi da gioco leciti;
- l’articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, che prevede la gestione mediante rete telematica e l’affidamento in concessione;
- la legge 11 marzo 2014, n. 23, articolo 14, che prevede il riordino della materia e la revisione di aggi e compensi secondo progressività;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 649, che introduce il prelievo di 500 milioni annui sui compensi dei concessionari del settore degli apparecchi da gioco;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, articoli 1, commi 920 e 921, che abroga la disposizione e la interpreta come applicabile solo al 2015.
Questioni pregiudiziali
Il Consiglio di Stato chiede, in sostanza:
- se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino a una normativa che riduca i compensi solo per una categoria specifica di operatori del gioco, ossia i concessionari degli apparecchi da intrattenimento;
- se il principio del legittimo affidamento osti a una norma che, per ragioni economiche, riduca nel corso della concessione il compenso pattuito con l’amministrazione.
Ricevibilità
La Corte respinge i dubbi di ricevibilità. Osserva che il prelievo del 2015, pur abrogato nel 2016, costituisce ancora il fondamento giuridico della misura impugnata nei procedimenti principali e che la sua eventuale incompatibilità con il diritto UE potrebbe condurre all’illegittimità del prelievo. Inoltre, la Corte ritiene sufficientemente chiaro il contesto fattuale per rispondere utilmente, nonostante alcune carenze di motivazione del rinvio.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio di tali libertà. Tuttavia, nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo non emerge con sufficiente precisione un’incidenza discriminatoria sulle situazioni transfrontaliere, sicché l’analisi viene concentrata sull’articolo 49 TFUE.
La Corte rileva che il prelievo del 2015:
- ha imposto ai concessionari del settore degli apparecchi da gioco una riduzione complessiva di 500 milioni di euro;
- ha colpito anche società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri.
La Corte ricorda poi che le misure tributarie restano soggette al rispetto delle libertà fondamentali e che gli svantaggi derivanti dall’esercizio parallelo delle competenze fiscali degli Stati membri non costituiscono di per sé restrizioni, salvo carattere discriminatorio.
Elemento decisivo è che la legge di stabilità per il 2015 indica espressamente come finalità del prelievo il solo "concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica". La Corte sottolinea che il mero obiettivo di incrementare il gettito non può giustificare una restrizione della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento. Se la misura fosse effettivamente restrittiva, essa non sarebbe quindi giustificata su tale sola base.
La Corte aggiunge, per completezza, che il Governo italiano aveva invocato anche finalità ulteriori, come il contrasto all’infiltrazione criminale e la tutela della salute dei giocatori. Se il giudice del rinvio accertasse che tali obiettivi erano realmente principali, dovrebbe allora verificare la proporzionalità della misura, cioè idoneità e necessità, nonché la coerenza e sistematicità dell’intervento.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Sul legittimo affidamento, la Corte afferma anzitutto che il principio opera anche quando uno Stato membro invochi motivi imperativi di interesse generale per giustificare una restrizione delle libertà del Trattato: la normativa nazionale deve comunque rispettare tale principio.
La Corte ribadisce i criteri consolidati:
- gli operatori economici prudenti e avveduti non possono confidare nel mantenimento immutato di una situazione normativa suscettibile di modifica;
- il principio può tuttavia proteggere gli operatori rispetto alle modalità di applicazione delle modifiche;
- una modifica improvvisa e imprevedibile, che incida pesantemente sugli investimenti già effettuati, può porre problemi di legittimo affidamento.
Nel caso concreto, la Corte osserva che:
- il bando di gara riconosceva ai concessionari un compenso determinato come differenza tra raccolta e somme da versare allo Stato, ma non conteneva alcuna garanzia di immutabilità degli oneri fiscali;
- la legge del 2014 sul riordino dei giochi non sembra aver preannunciato il prelievo del 2015, poiché quest’ultimo è stato introdotto "in anticipazione" del riordino e al di fuori di esso;
- il prelievo non aveva carattere retroattivo, poiché si applicava dal 2015 in avanti;
- tuttavia, data la data di adozione, l’ammontare e la ripartizione dell’onere, la misura avrebbe potuto incidere in modo significativo e rapido sulle previsioni economiche dei concessionari.
Di conseguenza, la Corte afferma che il principio del legittimo affidamento non osta in linea di principio a una riduzione temporanea del compenso concessorio, ma il giudice nazionale deve verificare se, per l’ampiezza dell’impatto e per l’eventuale carattere improvviso e imprevedibile della misura, i concessionari siano stati privati del tempo necessario per adattarsi.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 49 TFUE osta a una restrizione della libertà di stabilimento derivante da un prelievo sui compensi dei concessionari dei giochi mediante apparecchi da gioco quando tale restrizione sia giustificata solo dal miglioramento delle finanze pubbliche;
- il principio della tutela del legittimo affidamento non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che riduca temporaneamente il compenso pattuito in una concessione, salvo che la misura sia stata improvvisa e imprevedibile al punto da non lasciare tempo sufficiente per l’adattamento.
Principi affermati
La decisione chiarisce che, in materia di giochi d’azzardo, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale, ma non possono utilizzare ragioni puramente fiscali per comprimere le libertà garantite dal Trattato. Inoltre, anche nei rapporti concessori, il legittimo affidamento non protegge contro ogni modifica legislativa, bensì solo contro interventi tali da sorprendere irragionevolmente l’operatore economico e da compromettere in modo eccessivo l’adeguamento alla nuova disciplina.
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