Corte di giustizia, Sentenza C-518/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 settembre 2022. — XP contro Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide e AR contro St. Vincenz-Krankenhaus GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Invalidità totale o inabilità al lavoro dovuta ad una malattia sopravvenuta nel corso di un periodo di riferimento – Normativa nazionale che prevede la perdita dei diritti alle ferie annuali retribuite alla scadenza di un determinato periodo – Obbligo del datore di lavoro di mettere il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite. — Cause riunite C-518/20 e C-727/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato due rinvii del Bundesarbeitsgericht relativi alla perdita delle ferie annuali retribuite maturate prima della sopravvenuta invalidità o malattia del lavoratore. Ha affermato che il diritto UE impedisce la decadenza automatica di tali ferie se il datore di lavoro non ha reso possibile, in tempo utile, il loro godimento. La regola del limite di quindici mesi, riconosciuta per la malattia di lunga durata, non può essere estesa a questa diversa situazione.
Diritto alle ferie annuali retribuite maturate prima dell’invalidità o della malattia: incompatibilità con il diritto UE della decadenza automatica se il datore di lavoro non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne in tempo utile.
La questione giuridica
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa nazionale che prevede l’estinzione, allo scadere del periodo di riporto nazionale o anche successivamente, del diritto alle ferie annuali retribuite maturato in un anno di riferimento in cui il lavoratore ha effettivamente lavorato prima di diventare totalmente invalido o incapace al lavoro per malattia, quando il datore di lavoro non abbia invitato il lavoratore a fruire delle ferie e non lo abbia informato in tempo utile del rischio di perdita del diritto; e, in caso affermativo, se sia comunque ammissibile un differimento ulteriore dell’estinzione.
Principio di diritto
L’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che faccia estinguere il diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel periodo in cui il lavoratore ha effettivamente lavorato, anche se in seguito sopravviene una invalidità totale o una malattia di lunga durata, quando il datore di lavoro non abbia prima messo il lavoratore in condizione di esercitare effettivamente tale diritto mediante invito e informazioni adeguate. La limitazione temporale di quindici mesi elaborata dalla giurisprudenza per l’ipotesi di assenza per malattia prolungata non si applica a ferie maturate in un periodo in cui il lavoratore ha lavorato effettivamente prima dell’insorgenza dell’incapacità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 7 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 1, TUE
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Bundesurlaubsgesetz (articolo 7)
Diritto alle ferie annuali retribuite maturate prima dell’invalidità o della malattia: decadenza incompatibile con il diritto UE
La Corte di giustizia, in due cause riunite, è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina tedesca che faceva estinguere le ferie annuali retribuite non godute anche quando il lavoratore, pur avendole maturate lavorando effettivamente per parte dell’anno, non era stato messo dal datore di lavoro in condizione di utilizzarle prima della sopravvenuta invalidità totale o malattia di lunga durata.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento C-518/20, XP, autista della Fraport, chiedeva il riconoscimento di 34 giorni di ferie per il 2014, sostenendo di non aver potuto fruirne a causa del proprio stato di salute e della mancata attivazione del datore di lavoro. Nel procedimento C-727/20, AR, dipendente di un ospedale, chiedeva 14 giorni di ferie per il 2017, anch’essa deducendo che il datore di lavoro non l’aveva invitata a fruirne né informata del rischio di decadenza. Il Bundesarbeitsgericht ha chiesto se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta consentano una normativa nazionale che preveda la perdita delle ferie dopo il termine del periodo di riporto, anche senza previo adempimento degli obblighi datoriali di invito e informazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite;
- l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto fondamentale a ferie annuali retribuite;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, relativo ai limiti ai diritti fondamentali;
- l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei Trattati;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 7 del Bundesurlaubsgesetz, nella versione applicabile, che disciplina fruizione, riporto e indennità sostitutiva delle ferie.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione e, al tempo stesso, un diritto fondamentale consacrato dalla Carta. La sua funzione è duplice: consentire il riposo e offrire un periodo di distensione e ricreazione. La Corte ricorda poi la propria giurisprudenza secondo cui, quando il lavoratore è assente per malattia durante il periodo di riferimento, è possibile un limite temporale alla cumulazione delle ferie non godute, come nel caso KHS, in cui è stato ritenuto compatibile un periodo di riporto di quindici mesi per evitare un cumulo illimitato di diritti maturati in più periodi consecutivi di assenza. Tuttavia, la situazione oggetto delle cause principali è diversa: qui i lavoratori rivendicano ferie maturate in un periodo in cui hanno effettivamente lavorato prima di diventare invalidi o incapaci al lavoro. In tale ipotesi non sussiste il rischio di cumulo illimitato che giustificava la deroga nella giurisprudenza KHS. Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurarsi che il lavoratore sia posto in condizione di esercitare concretamente il diritto alle ferie, mediante invito e informazioni adeguate. La perdita automatica del diritto, senza verificare se il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di fruire delle ferie, svuoterebbe di contenuto il diritto garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e concretizzato dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. La Corte precisa che spetta al giudice nazionale verificare in concreto se il datore di lavoro abbia adempiuto tempestivamente ai suoi obblighi di informazione e invito.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che consenta l’estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite maturato in un periodo di riferimento in cui il lavoratore ha effettivamente lavorato, prima di diventare totalmente invalido o malato, anche al termine del periodo di riporto nazionale o successivamente, se il datore di lavoro non ha messo il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto in tempo utile. In questo modo, la Corte distingue nettamente tale ipotesi da quella dell’assenza per malattia protratta per più periodi di riferimento consecutivi, per la quale può operare una limitazione temporale ragionevole del cumulo delle ferie.
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