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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-538/20

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 settembre 2022. — Finanzamt B contro W AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Articoli 49 e 54 TFUE – Deduzione delle perdite definitive subite da una stabile organizzazione non residente – Stato che ha rinunciato al proprio potere impositivo in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione – Comparabilità delle situazioni. — Causa C-538/20

Giurisprudenza europea62020CJ0538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che sussista una restrizione alla libertà di stabilimento nel caso in cui lo Stato di residenza abbia, tramite convenzione contro le doppie imposizioni, rinunciato al potere di tassare i risultati della stabile organizzazione estera. Di conseguenza, la società residente non può dedurre in patria le perdite definitive della succursale situata in un altro Stato membro. Le ulteriori questioni sul concetto di perdite definitive e sul loro trattamento ai fini dell’imposta sull’industria e sul commercio sono rimaste assorbite.

Libertà di stabilimento e deducibilità delle perdite definitive di una stabile organizzazione estera quando lo Stato di residenza ha rinunciato all’imposizione tramite convenzione contro le doppie imposizioni.

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 54 TFUE ostino a una normativa nazionale che nega a una società residente la deduzione, dal proprio utile imponibile, delle perdite definitive subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, quando lo Stato di residenza ha rinunciato, per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni, a tassare i risultati di tale stabile organizzazione; e, in via subordinata, quali ulteriori condizioni e limiti dovrebbero valere per l’eventuale riconoscimento di tali perdite anche ai fini dell’imposta sull’industria e sul commercio.

Principio di diritto

Gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a una disciplina fiscale nazionale che vieti a una società residente di dedurre dal proprio imponibile le perdite definitive di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro quando lo Stato di residenza, in forza di una convenzione contro le doppie imposizioni, ha rinunciato a tassare i risultati di quella stabile organizzazione; in tale ipotesi, infatti, la situazione della stabile organizzazione estera non è comparabile a quella di una stabile organizzazione residente rispetto all’obiettivo di prevenire la doppia imposizione e la doppia deduzione delle perdite.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articoli 49 e 54 TFUE
  • Körperschaftsteuergesetz (KStG), articolo 1
  • Körperschaftsteuergesetz (KStG), articolo 8, paragrafo 2
  • Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito del 26 novembre 1964 per evitare la doppia imposizione, articolo III, paragrafo 1
  • Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito del 26 novembre 1964 per evitare la doppia imposizione, articolo XVIII, paragrafo 2
  • Gewerbesteuergesetz (legge sull’imposta sull’industria e sul commercio)

Deducibilità delle perdite definitive di una stabile organizzazione estera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in una controversia tributaria tra il Finanzamt B e la società W AG, con intervento del Bundesministerium der Finanzen. Il tema è la compatibilità con la libertà di stabilimento, di cui agli articoli 49 e 54 TFUE, del rifiuto di riconoscere in Germania le perdite definitive di una stabile organizzazione nel Regno Unito, chiusa nel corso del 2007.

Fatti e procedimento principale

La W AG, società per azioni stabilita in Germania, aveva aperto nel 2004 una succursale nel Regno Unito, che non aveva realizzato utili e fu chiusa nel primo semestre 2007. Secondo la società, le perdite maturate da tale stabile organizzazione non potevano più essere utilizzate fiscalmente nel Regno Unito, perché non più riportabili dopo la chiusura. L’amministrazione finanziaria tedesca aveva negato la loro deduzione ai fini dell’imposta sulle società e dell’imposta sull’industria e sul commercio; il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso della società, mentre l’amministrazione ha proposto revisione dinanzi al Bundesfinanzhof.

Normativa nazionale e convenzione bilaterale

Il Bundesfinanzhof ha richiamato, in particolare, l’articolo 1 KStG, che assoggetta illimitatamente all’imposta sulle società le persone giuridiche con sede o direzione in Germania su tutti i loro redditi, e l’articolo 8, paragrafo 2, KStG. È stata inoltre considerata la convenzione tra Germania e Regno Unito del 26 novembre 1964 contro la doppia imposizione, in particolare:

  • articolo III, paragrafo 1, che attribuisce al territorio della stabile organizzazione il potere di tassare gli utili ad essa imputabili;
  • articolo XVIII, paragrafo 2, che esclude dalla base imponibile tedesca i redditi e i cespiti patrimoniali che, ai sensi della convenzione, possono essere tassati nel Regno Unito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto essenzialmente:

  • se la libertà di stabilimento osti al diniego di deduzione delle perdite definitive di una stabile organizzazione estera, anche quando l’esenzione dei risultati esteri discenda da una convenzione contro le doppie imposizioni;
  • se tale soluzione valga anche per l’imposta sull’industria e sul commercio;
  • come vadano definite le perdite definitive e se la mera possibilità teorica di riaprire una stabile organizzazione impedisca la definitività;
  • se siano rilevanti eventuali meccanismi di riporto delle perdite nello Stato della stabile organizzazione;
  • se l’eventuale deduzione in Germania debba essere limitata agli importi che sarebbero stati deducibili all’estero.

Ragionamento della Corte

La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la libertà di stabilimento comprende il diritto di operare in un altro Stato membro mediante una succursale o stabile organizzazione. In linea di principio, il diniego di considerare le perdite di una stabile organizzazione estera rispetto a quelle di una stabile organizzazione residente può costituire una differenza di trattamento idonea a dissuadere l’esercizio della libertà di stabilimento.

Tuttavia, la Corte sottolinea che la comparabilità delle situazioni va valutata alla luce dell’obiettivo perseguito dalle norme nazionali, qui la prevenzione della doppia imposizione e, simmetricamente, della doppia deduzione delle perdite. Quando uno Stato membro, per effetto di una convenzione contro le doppie imposizioni, ha rinunciato al proprio potere impositivo sui risultati della stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, la situazione di una società con tale stabile organizzazione non è comparabile a quella di una società con stabile organizzazione residente.

La Corte distingue la presente fattispecie dalla sentenza Bevola e Jens W. Trock (C‑650/16): in quel caso lo Stato membro di residenza non aveva rinunciato per convenzione al proprio potere di imposizione, ma aveva adottato unilateralmente una disciplina che escludeva le perdite delle stabili organizzazioni non residenti. Qui, invece, la rinuncia al potere impositivo deriva dalla convenzione bilaterale e riguarda simmetricamente utili e perdite della stabile organizzazione situata nel Regno Unito.

Decisione

La Corte conclude che non sussiste alcuna restrizione alla libertà di stabilimento. Pertanto, gli articoli 49 e 54 TFUE non ostano a una normativa di uno Stato membro che impedisca a una società residente di dedurre dal proprio utile imponibile le perdite definitive subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, quando lo Stato di residenza ha rinunciato a tassare i risultati di quella stabile organizzazione in forza di una convenzione contro le doppie imposizioni.

Effetti sulle ulteriori questioni

Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte dichiara che non occorre esaminare le questioni dalla seconda alla quinta.

Principio affermato

In presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni che attribuisce allo Stato della stabile organizzazione il potere di tassarne i risultati e priva lo Stato di residenza di tale potere, la società residente non può invocare la libertà di stabilimento per ottenere nel proprio Stato la deduzione delle perdite definitive della stabile organizzazione estera.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposte direttestabili organizzazionidoppia imposizioneperdite fiscali transfrontaliere

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