Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-120/21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 settembre 2022. — LB contro TO. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da lBundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per le ferie non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di tre anni – Dies a quo – Informazione adeguata del lavoratore. — Causa C-120/21

Giurisprudenza europea62021CJ0120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato se la prescrizione ordinaria di tre anni prevista dal diritto tedesco possa estinguere il diritto alle ferie annuali retribuite maturate, anche quando il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di sollecito e informazione necessari a consentirne l’effettivo esercizio. Richiamando l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, la Corte ha ritenuto che una simile prescrizione sia incompatibile con il diritto UE in tali circostanze. Il datore di lavoro non può invocare la certezza del diritto per trarre vantaggio dalla propria omissione e far prescrivere diritti che non ha permesso al lavoratore di esercitare.

Prescrizione triennale del diritto alle ferie annuali retribuite e incompatibilità con il diritto UE quando il datore di lavoro non ha effettivamente messo il lavoratore in condizione di fruirne

La questione giuridica

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa nazionale che assoggetta il diritto alle ferie annuali retribuite a una prescrizione ordinaria di tre anni, decorrente dalla fine dell’anno di maturazione del diritto, quando il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in condizione di esercitarlo tramite idonei solleciti e informazioni.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una disciplina nazionale che faccia decorrere una prescrizione triennale del diritto alle ferie annuali retribuite dalla fine dell’anno di maturazione, se il datore di lavoro non ha prima posto effettivamente il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto. In tal caso, la limitazione non è giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, poiché il datore di lavoro non può avvantaggiarsi della propria omissione di informazione e sollecito, che gli consente altrimenti un indebito arricchimento a danno della tutela della salute del lavoratore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), articoli 194, 195, 199, 204 e 214
  • Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), articolo 1 e articolo 7, paragrafi 3 e 4

Prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite e mancato esercizio effettivo

La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht nell’ambito di una controversia tra una lavoratrice, TO, e il suo datore di lavoro, LB, relativa a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Fatti e procedimento principale

TO ha lavorato per LB dal 1996 al 2017 e, dopo la cessazione del rapporto, ha chiesto un’indennità per 101 giorni di ferie maturati tra il 2013 e il 2017 e non fruiti. In primo grado le è stata riconosciuta solo l’indennità relativa al 2017; la domanda per il periodo 2013-2016 è stata respinta. In appello il Landesarbeitsgericht Düsseldorf ha invece riconosciuto ulteriori 76 giorni, ritenendo che LB non avesse consentito alla lavoratrice di fruire tempestivamente delle ferie e che i diritti non fossero estinti né prescritti.

Quadro normativo UE e nazionale

La Corte richiama l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e ammette l’indennità finanziaria solo alla fine del rapporto di lavoro. Vengono inoltre richiamati l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta il medesimo valore giuridico dei trattati.

Sul piano nazionale, il giudice del rinvio descrive gli articoli 194, 195, 199, 204 e 214 del BGB, nonché l’articolo 7 del BUrlG. In particolare, il diritto tedesco prevede una prescrizione ordinaria di tre anni, decorrente dalla fine dell’anno in cui il diritto è sorto e il creditore ne ha conoscenza o avrebbe dovuto averne conoscenza.

Questione pregiudiziale

Il Bundesarbeitsgericht chiede sostanzialmente se il diritto UE osti a una regola nazionale che faccia prescrivere in tre anni il diritto alle ferie annuali retribuite dalla fine dell’anno di maturazione, quando il datore di lavoro non abbia effettivamente messo il lavoratore in condizione di esercitare quel diritto mediante solleciti e informazioni adeguate.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 7 della direttiva 2003/88 consente agli Stati membri di stabilire le condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite, e che in linea di principio possono essere previste anche decadenze o limiti temporali, purché il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto in tempo utile.

La Corte osserva però che la direttiva 2003/88 non disciplina la prescrizione del diritto alle ferie. Poiché la questione è sollevata anche alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, la prescrizione nazionale costituisce una limitazione di un diritto fondamentale dell’Unione. Tale limitazione può essere ammessa solo alle condizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta: previsione legale, rispetto del contenuto essenziale, proporzionalità e finalità di interesse generale.

Nel caso di specie, la Corte riconosce che la prescrizione triennale è prevista dalla legge e che, in astratto, persegue un obiettivo legittimo di certezza del diritto. Tuttavia, sottolinea che il lavoratore è la parte debole del rapporto e che non può gravare interamente su di lui l’onere di assicurarsi l’effettivo esercizio del diritto alle ferie. Se il datore di lavoro non ha adempiuto ai doveri di sollecito e informazione, non può poi invocare la prescrizione per beneficiare della propria inerzia.

La Corte evidenzia inoltre che, in simili circostanze, l’eccezione di prescrizione opposta dal datore di lavoro gli consentirebbe di trarre vantaggio dal proprio inadempimento e di ottenere un indebito arricchimento, in contrasto con l’obiettivo di tutela della salute sotteso all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. La necessità di certezza del diritto non giustifica quindi la limitazione quando il datore di lavoro non abbia posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa nazionale che preveda la prescrizione triennale del diritto alle ferie annuali retribuite decorrente dalla fine dell’anno di maturazione, qualora il datore di lavoro non abbia effettivamente posto il lavoratore in grado di esercitare tale diritto.

Principio affermato

La prescrizione del diritto alle ferie annuali retribuite non può operare a favore del datore di lavoro che non abbia preventivamente informato e sollecitato il lavoratore in modo da consentirgli l’effettivo godimento delle ferie; diversamente, la disciplina nazionale violerebbe l’articolo 7 della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuitediritti sociali fondamentaliprescrizione civilerapporto di lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.