Sentenza n. 3401/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGRC - n. 800 del 29.12.2023, nonché atti conseguenziali; b) del Decreto Dirigenziale – D.D. - n.130 del 12.2.2024 di <<adempimenti attuativi>> alla DGRC n. 800/2023, adottato dal Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Giunta Regionale della Campania, in uno a tutti i suoi allegati; c) della Deliberazione del Direttore Generale – DDG - dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta – ASL CE –, n. 9 del 4.1.2024, con la quale sono stati recepiti i contenuti della DGRC n.800/2023; d) della Deliberazione del Direttore Generale – DDG - dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta – ASL CE –, n.91 del 19.1.2024, con la quale sono stati recepiti gli schemi di contratto contenuti della DGRC n.800/2023; e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto della società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei limiti di spesa alle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale, nonché i relativi atti attuativi dell'azienda sanitaria
Esito
Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, concernente l'assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa per l'esercizio 2023 e, in via provvisoria, per il 2024, nonché il decreto dirigenziale regionale attuativo e le deliberazioni dell'azienda sanitaria locale di recepimento della disciplina e degli schemi contrattuali. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. All'udienza pubblica del 10 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione univoca della ricorrente, resa prima della decisione, in applicazione del principio dispositivo: il giudizio amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha introdotto e il giudice non può pronunciarsi nel merito quando essa dichiari di non avere più interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'accordo delle parti e dell'esito in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione univoca della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima della spedizione della causa in decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte che ha promosso il giudizio abbia dichiarato, prima della decisione, il venir meno dell'interesse alla domanda.
- La sopravvenuta carenza di interesse può riguardare sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, determinandone l'improcedibilità.
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