Cassazione Civile, Ordinanza n. 21999/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa per il recupero di spese condominiali, un terzo ha proposto opposizione contro il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione in favore dell'aggiudicatario, sostenendo che l'immobile pignorato non appartenesse realmente alla debitrice esecutata, ma fosse solo formalmente intestato a lei in forza di assetti patrimoniali familiari. Il tribunale ha rigettato l'opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello perché, contro una sentenza resa su opposizione ex art. 617 c.p.c., l'impugnazione corretta era il ricorso per cassazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 617, 618 e 619 c.p.c. per avere la corte d'appello qualificato erroneamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che vi fossero autonome domande di merito sull'accertamento della proprietà; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione delle domande di merito e dei relativi motivi di impugnazione; 3) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di questioni ritenute assorbite, prospettate in vista di un eventuale rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse censurato la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché la prima decisione aveva qualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente necessità di impugnazione immediata con ricorso per cassazione, secondo il principio dell'apparenza. Poiché tale impostazione non era stata effettivamente contrastata, la sentenza di primo grado era ormai coperta da giudicato; restavano quindi precluse anche le ulteriori questioni, incluse quelle sul contraddittorio e sui litisconsorti necessari. Nessuna pronuncia sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese; dato atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
L'opposizione proposta contro il decreto di trasferimento è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi; tale qualificazione, una volta fatta propria dal primo giudice, incide sul regime dell'impugnazione.
art. 618 c.p.c.
La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi non era appellabile, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione.
art. 619 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la controversia avrebbe riguardato un'opposizione di terzo o comunque domande di merito diverse dall'opposizione agli atti esecutivi.
art. 112 c.p.c.
Le censure di omessa pronuncia sono state ritenute irrilevanti perché non investivano la ratio decidendi sull'ammissibilità dell'appello e sull'effetto preclusivo del giudicato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il veicolo formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in adunanza camerale con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il primo giudice qualifica espressamente la controversia come opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della sentenza deve essere proposta con ricorso per cassazione e non con appello.
- Il principio dell'apparenza impone che, ai fini del regime di impugnazione, rilevi la qualificazione processuale data dal giudice di primo grado alla domanda, se questa è stata posta a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni di merito o argomenti incompatibili con il decisum.
- Una volta formatosi il giudicato sulla decisione di primo grado per mancata corretta impugnazione, restano precluse le ulteriori questioni processuali e di merito, comprese quelle relative al contraddittorio e ai litisconsorti necessari.
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