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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale a quello impugnato, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202401937

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO della durata di due anni, con divieto di accesso a tutti gli stadi e campi sportivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo un diverbio con due tifosi della squadra avversaria, sostenendo di essersi limitato a fornire loro indicazioni sull'ingresso dello stadio. Ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, dell'art. 7 della legge n. 241/1990, dell'art. 13 Cost. e degli artt. 3 e 5 TUE, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato la ricostruzione dei fatti, l'assenza di condotte violente e l'insufficiente motivazione sulla propria pericolosità. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Dalle videoriprese emergeva un diverbio, con un episodio di lancio di birra, ma non risultavano chiaramente ricostruibili né le ragioni della discussione, né le parole pronunciate, né la natura volontaria o involontaria del lancio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura preventiva del DASPO e le esigenze di celerità e urgenza possono giustificarne l'omissione; nel caso concreto, l'amministrazione aveva anche motivato sulla necessità di impedire la reiterazione di condotte analoghe. Il Collegio ha tuttavia ritenuto illegittimo il provvedimento per insufficiente dimostrazione della dinamica dei fatti e per carenza del presupposto prognostico di pericolosità. Il DASPO è una misura preventiva e altamente discrezionale, svincolata dall'accertamento della responsabilità penale e adottabile anche in presenza di condotte non violente o meramente agevolatrici di situazioni di pericolo, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti secondo una valutazione probabilistica. Nondimeno, nel caso concreto, le immagini e gli altri atti non chiarivano le ragioni e il contenuto del diverbio; inoltre, il lancio di birra non poteva essere qualificato con sufficiente certezza come gesto volontario e ingiurioso, potendo derivare dalla concitazione del momento. Anche considerando l'ipotesi più sfavorevole, i fatti risultavano riconducibili a una mera discussione non idonea a porre in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Disciplina il divieto di accesso alle manifestazioni sportive quale misura preventiva nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica; il giudice ne ha valorizzato la funzione preventiva e l'autonomia rispetto all'accertamento penale.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento in materia di DASPO può essere giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura.

  • art. 13 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'incidenza della misura sulla libertà personale; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione da parte del Collegio.

  • artt. 3 e 5 TUE

    Invocati dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione delle disposizioni da parte del Collegio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone coinvolte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa preventiva, non una sanzione penale, e può essere adottato anche senza accertata responsabilità penale quando sussista un pericolo, anche potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica negli impianti sportivi.
  • La valutazione dei presupposti del DASPO è autonoma rispetto al procedimento penale: l'archiviazione o l'assenza di reato non escludono di per sé l'adozione della misura, poiché una condotta penalmente irrilevante può comunque risultare pericolosa per l'ordine pubblico.
  • La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nell'apprezzamento della pericolosità non esonera l'amministrazione dall'accertare e motivare, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, la concreta dinamica dei fatti e la loro idoneità a fondare una prognosi di pericolosità.
  • La mancata comunicazione di avvio del procedimento può essere legittima in materia di DASPO quando sia giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza proprie della funzione preventiva della misura.
  • Un diverbio non accompagnato da atti di violenza e non adeguatamente ricostruito negli elementi essenziali non è sufficiente, anche se valutato secondo l'ipotesi più sfavorevole, a giustificare il DASPO in assenza di una dimostrata idoneità a porre in pericolo l'ordine o la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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