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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29029/2026 del 30/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un incidente di esecuzione in cui, a seguito del riconoscimento della continuazione tra due condanne definitive per detenzione illecita di cocaina ex art. 73 d.P.R. 309/1990, il giudice dell'esecuzione aveva rideterminato l'aumento di pena per il reato satellite. Dopo un primo annullamento della Cassazione per difetto di motivazione sull'aumento, il giudice del rinvio ha motivato il quantum dell'aumento richiamando la gravità del fatto, la quantità e qualità della sostanza (25,70 grammi netti di cocaina ad altissimo principio attivo, pari a 555 dosi) e la capacità a delinquere desunta dal casellario. Il ricorrente ha censurato il provvedimento deducendo violazione degli artt. 132, 133 e 81 c.p. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio si sarebbe limitato a integrare la motivazione senza giustificare davvero l'aumento, che sarebbe eccessivo e sproporzionato, quasi equivalente al cumulo materiale, in contrasto con l'art. 27 Cost. e con i principi delle Sezioni unite sulla dosimetria della pena nel reato continuato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia assolto all'obbligo di motivare autonomamente e specificamente il quantum dell'aumento per il reato satellite, avendo indicato i criteri fattuali e valutativi posti a base della decisione. Ha quindi qualificato le doglianze del ricorrente come una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e ha giudicato generico anche il richiamo al principio di proporzionalità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    norma applicata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra più condanne definitive

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    titolo di reato per cui il soggetto era stato condannato nelle sentenze di riferimento

  • art. 132 c.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente come criterio per la dosimetria della pena

  • art. 81 c.p.

    richiamato con riferimento alla disciplina del reato continuato e alla necessità che l'aumento di pena non sia meramente cumulativo

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    fondamento formale del ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per il limite di sinteticità della motivazione del ricorso

  • art. 27 Cost.

    richiamato per il principio di proporzionalità e la funzione rieducativa della pena

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 62-bis c.p.

    non citato

  • art. 186 della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000

    richiamata per escludere la non colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Nel riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve indicare separatamente il reato più grave, la pena base e l'aumento per ciascun reato satellite; la mancanza assoluta di motivazione sull'aumento determina nullità della decisione in parte qua.
  • Quando il provvedimento di rinvio integra compiutamente la motivazione sull'aumento di pena per il reato satellite, richiamando gravità del fatto, quantità/qualità della sostanza o altri elementi sintomatici della capacità a delinquere, la censura che mira solo a ottenere una diversa quantificazione è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.
  • Il principio di proporzionalità della pena, per essere utilmente dedotto in cassazione, deve essere specificamente correlato a elementi di fatto trascurati o illogicamente valutati dal giudice; un richiamo generico non è sufficiente a fondare il vizio di motivazione.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa opzione dosimetrica solo perché più favorevole al condannato, se la motivazione resa è congrua e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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