Sentenza n. 385/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 2277/2025, emessa dal Tribunale di Catania, in data 28/5/2025, nel procedimento R.G. n. 9431/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2277/2025, relativa all’accredito della carta elettronica per la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2277/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro, oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza. Il ricorso è stato notificato il 10 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione, avvenuta il 29 maggio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Catania era passata in giudicato e che non risultava adempiuta dall’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro funzionario qualificato, da insediarsi per il successivo termine di 90 giorni. Il commissario deve operare senza compenso ulteriore, ritenendosi applicabile per analogia la regola dell’assenza di compenso prevista per determinate ottemperanze pecuniarie, in ragione dell’appartenenza del commissario al Ministero resistente e dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie quando il commissario sia un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la formulazione applicabile dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario contenente una condanna o un accertamento suscettibile di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Prima di proporre azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione; il rispetto del termine consente la proposizione del giudizio di ottemperanza.
- L’accertata inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una pronuncia passata in giudicato giustifica l’ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato e la contestuale nomina di un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità.
- Per le attività commissariali svolte da un dirigente dell’amministrazione resistente può essere escluso un compenso ulteriore quando l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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