Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26434/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che li aveva condannati alla sola pena pecuniaria per il reato contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. La Corte di appello di Catanzaro ha però rilevato che si trattava di sentenza inappellabile e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, applicando il principio di conservazione dell'impugnazione. Uno degli imputati deduceva l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e, comunque, la totale mancanza di prova; l'altro deduceva vizio di motivazione e chiedeva comunque dichiararsi la prescrizione del reato, indicato come consumato il 17 gennaio 2019. La Procura Generale concludeva per l'inammissibilità dei ricorsi.

La decisione

La Corte ha riqualificato le impugnazioni come ricorsi per cassazione e le ha dichiarate entrambe inammissibili. Per il primo imputato, i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati come motivi di appello, non riconducibili al catalogo dell'art. 606 c.p.p. e interamente di merito, fondati sul richiamo a elementi probatori non allegati e quindi privi di specificità. Per il secondo imputato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti; la riqualificazione dell'atto di appello in ricorso non consente di derogare alle regole proprie del giudizio di cassazione. Conseguentemente la Corte non ha esaminato la dedotta prescrizione. Ai ricorrenti sono state poste le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 674 c.p.

    indica la contravvenzione oggetto di condanna in primo grado, rispetto alla quale l'impugnazione è stata riqualificata in ricorso per cassazione

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    richiamato per affermare l'inappellabilità della sentenza impugnata

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    richiamato nella riqualificazione dell'atto come ricorso per cassazione e nella verifica dei requisiti del ricorso

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    principio di conservazione del mezzo di impugnazione; la conversione dell'impugnazione non deroga alle norme proprie del corretto mezzo

  • art. 616 c.p.p.

    posta a fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende

  • art. 614 c.p.p.

    non espressamente indicato nel testo fornito

  • art. 609 c.p.p.

    non espressamente indicato nel testo fornito

Massime di principio

  • La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione, quando la sentenza sia inappellabile, opera solo come conservazione del mezzo di impugnazione, ma non esonera dal rispetto dei requisiti propri del ricorso per cassazione, sia formali sia sostanziali.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di motivi di appello, specie quando le censure sono interamente di fatto e non rientrano nei motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p., oppure si fondano su elementi probatori non allegati e dunque inidonei a soddisfare il requisito di specificità.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; tale requisito resta fermo anche se l'atto originario era stato proposto come appello e poi riqualificato.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte non può esaminare questioni che presuppongono un valido instaurarsi del giudizio di legittimità, come la dedotta prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.