Cassazione Penale, Sentenza n. 26434/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati avevano proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che li aveva condannati alla sola pena pecuniaria per il reato contravvenzionale di cui all'art. 674 c.p. La Corte di appello di Catanzaro ha però rilevato che si trattava di sentenza inappellabile e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, applicando il principio di conservazione dell'impugnazione. Uno degli imputati deduceva l'assenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato e, comunque, la totale mancanza di prova; l'altro deduceva vizio di motivazione e chiedeva comunque dichiararsi la prescrizione del reato, indicato come consumato il 17 gennaio 2019. La Procura Generale concludeva per l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte ha riqualificato le impugnazioni come ricorsi per cassazione e le ha dichiarate entrambe inammissibili. Per il primo imputato, i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché formulati come motivi di appello, non riconducibili al catalogo dell'art. 606 c.p.p. e interamente di merito, fondati sul richiamo a elementi probatori non allegati e quindi privi di specificità. Per il secondo imputato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto da difensore non iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti; la riqualificazione dell'atto di appello in ricorso non consente di derogare alle regole proprie del giudizio di cassazione. Conseguentemente la Corte non ha esaminato la dedotta prescrizione. Ai ricorrenti sono state poste le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000 ciascuno.
Norme richiamate
art. 674 c.p.
indica la contravvenzione oggetto di condanna in primo grado, rispetto alla quale l'impugnazione è stata riqualificata in ricorso per cassazione
art. 593, comma 2, c.p.p.
richiamato per affermare l'inappellabilità della sentenza impugnata
art. 606, comma 2, c.p.p.
richiamato nella riqualificazione dell'atto come ricorso per cassazione e nella verifica dei requisiti del ricorso
art. 568, comma 5, c.p.p.
principio di conservazione del mezzo di impugnazione; la conversione dell'impugnazione non deroga alle norme proprie del corretto mezzo
art. 616 c.p.p.
posta a fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende
art. 614 c.p.p.
non espressamente indicato nel testo fornito
art. 609 c.p.p.
non espressamente indicato nel testo fornito
Massime di principio
- La conversione di un atto di appello in ricorso per cassazione, quando la sentenza sia inappellabile, opera solo come conservazione del mezzo di impugnazione, ma non esonera dal rispetto dei requisiti propri del ricorso per cassazione, sia formali sia sostanziali.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera riproposizione di motivi di appello, specie quando le censure sono interamente di fatto e non rientrano nei motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p., oppure si fondano su elementi probatori non allegati e dunque inidonei a soddisfare il requisito di specificità.
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; tale requisito resta fermo anche se l'atto originario era stato proposto come appello e poi riqualificato.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte non può esaminare questioni che presuppongono un valido instaurarsi del giudizio di legittimità, come la dedotta prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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