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Ordinanza

Ordinanza n. 2203/2026 - Roma, Sezione 5Q

per LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad in ordine all'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan di provvedere in ordine alle menzionate istanze E PER LA CONDANNA - dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan - Islamabad a provvedere in ordine alle menzionate istanze entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202513500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo decisivo che l'appuntamento consolare fosse stato fissato per il 4 giugno 2026 e che, secondo i chiarimenti dell'Amministrazione, non fosse possibile anticiparlo. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione avverso il silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Pakistan sull'istanza di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato e di fissazione dell'appuntamento per formalizzare la richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio dell'Ambasciata d'Italia in Pakistan, chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'inerzia, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze relative al visto d'ingresso per lavoro subordinato e alla fissazione dell'appuntamento, nonché la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. In via incidentale è stata proposta domanda cautelare. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che l'appuntamento era stato fissato per il 4 giugno 2026 e che tale data non poteva essere anticipata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta alla luce della fissazione dell'appuntamento e dell'impossibilità di anticiparlo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un'azione contro il silenzio dell'amministrazione consolare, la fissazione dell'appuntamento richiesto può escludere la concessione della misura cautelare, quando l'amministrazione chiarisca che la data stabilita non è anticipabile.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare non definisce necessariamente l'azione principale avverso il silenzio, se l'ordinanza si limita a decidere sulla domanda incidentale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelare

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