Ordinanza n. 22/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile. Non ha definito la domanda principale avverso il silenzio, disponendone la trattazione all'udienza camerale del 4 febbraio 2026 ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze presentate per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell'Interno si è costituito; l'Azienda Agricola indicata in epigrafe non si è costituita. Il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare incidentale, riservando la trattazione della domanda avverso il silenzio all'udienza camerale fissata ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 31 c.p.a.
trattazione della domanda sul silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.
La domanda principale relativa al silenzio dell'amministrazione sarà trattata nell'udienza camerale fissata dal TAR.
art. 117 c.p.a.
trattazione della domanda sul silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.
Trova applicazione il rito speciale per il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la cui trattazione è stata rinviata all'udienza camerale.
Massime di principio
- La domanda cautelare proposta nell'ambito di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione deve essere respinta quando non siano allegati o non risultino dimostrati i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce la domanda principale avverso il silenzio, che può essere trattata successivamente secondo il rito previsto dagli articoli 31 e 117 c.p.a.
Come è indicizzato
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