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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Giustizia amministrativa202506784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile. Non ha definito la domanda principale avverso il silenzio, disponendone la trattazione all'udienza camerale del 4 febbraio 2026 ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulle istanze presentate per ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Ministero dell'Interno si è costituito; l'Azienda Agricola indicata in epigrafe non si è costituita. Il giudice ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare incidentale, riservando la trattazione della domanda avverso il silenzio all'udienza camerale fissata ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 31 c.p.a.

    trattazione della domanda sul silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.

    La domanda principale relativa al silenzio dell'amministrazione sarà trattata nell'udienza camerale fissata dal TAR.

  • art. 117 c.p.a.

    trattazione della domanda sul silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a.

    Trova applicazione il rito speciale per il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la cui trattazione è stata rinviata all'udienza camerale.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta nell'ambito di un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione deve essere respinta quando non siano allegati o non risultino dimostrati i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile.
  • Il rigetto della domanda cautelare non definisce la domanda principale avverso il silenzio, che può essere trattata successivamente secondo il rito previsto dagli articoli 31 e 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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