Sentenza n. 441/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS-, notificato mediante provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale il Direttore del Servizio Contenzioso e Affari legali presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato ha rigettato l’istanza del ricorrente avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. Procura della Repubblica - Tribunale di Catania; - nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale relativo alla formazione o utilizzazione di un falso certificato di positività al Covid-19
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, era stato sottoposto a procedimento penale per i reati di falsità ideologica in atti pubblici e in certificati, in concorso con altri soggetti, in relazione alla presunta acquisizione di un falso referto attestante la positività al Covid-19, asseritamente finalizzata a evitare l'obbligo vaccinale e a consentire la ripresa dell'attività lavorativa. Il procedimento si concludeva con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il dipendente chiedeva il rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997. L'Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto e l'esame delle osservazioni, negava il beneficio ritenendo insussistente la connessione oggettivo-funzionale tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. Il ricorrente deduceva: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del d.l. n. 67/1997, degli artt. 3 e 97 Cost., difetto di motivazione e travisamento, sostenendo che la condotta fosse connessa alla dimostrazione della propria idoneità al servizio e all'interesse pubblico alla continuità dei servizi di polizia; b) violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, carenza di istruttoria e motivazione, nonché travisamento, assumendo che l'obbligo vaccinale e la circolare ministeriale applicativa costituissero direttive di servizio riconducibili ai doveri d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. L'art. 18 del d.l. n. 67/1997 richiede, per il rimborso, sia un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente, sia una connessione stretta e strumentale tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali; occorre inoltre la congruità delle spese, da valutarsi dall'Avvocatura dello Stato quando l'Amministrazione ritenga sussistenti i presupposti del rimborso. Nel caso concreto, il fatto oggetto dell'indagine consisteva in una condotta privata del dipendente, volta a procurarsi un'attestazione di positività al Covid-19 per sottrarsi all'obbligo vaccinale e ottenere il rientro in servizio. L'attività di analisi clinica non costituiva un atto necessariamente imposto dalle mansioni né presentava un nesso di strumentalità con l'adempimento del dovere istituzionale; l'interesse perseguito era personale e solo occasionalmente si raccordava alle esigenze dell'Amministrazione. La condotta, inoltre, aveva eluso proprio l'obbligo vaccinale, che costituiva l'obbligo istituzionale rilevante, e non poteva essere ricondotta alla circolare ministeriale sulle procedure vaccinali. Il Collegio ha quindi escluso travisamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, rilevando che il provvedimento esponeva diffusamente l'iter logico-giuridico seguito. Ha precisato che il potere dell'Amministrazione sull'an del rimborso è valutativo; il parere dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante sulla congruità del quantum, mentre, se richiesto sull'an, ha natura facoltativa e non vincolante. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 18 d.l. 25 marzo 1997, n. 67
Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Il rimborso richiede cumulativamente un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente e una connessione stretta, funzionale e strumentale tra i fatti contestati e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali. La norma, incidendo sulla spesa pubblica, è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
L'Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione del diniego definitivo, consentendo al richiedente di presentare osservazioni.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato perché esponeva l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e le ragioni dell'insussistenza della connessione funzionale.
artt. 479, 481 e 110 c.p.
Sono le fattispecie di reato contestate nel procedimento penale, poi definito con archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
d.l. 26 novembre 2021, n. 172
La disciplina sull'obbligo vaccinale per il personale della Polizia di Stato non rendeva la condotta privata di procurarsi un falso certificato un atto compiuto nell'esercizio dei doveri istituzionali.
art. 8 d.P.R. n. 782/1985
Il richiamo alla norma è stato ritenuto inconferente, poiché la circolare ministeriale sulle procedure vaccinali non costituiva la base giuridica per qualificare la condotta contestata come attività istituzionale.
Massime di principio
- Il rimborso delle spese legali previsto per i dipendenti statali presuppone sia un provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente, sia una connessione stretta, funzionale e strumentale tra i fatti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio o l'assolvimento di obblighi istituzionali.
- La connessione con il servizio richiesta per il rimborso non sussiste quando la condotta contestata costituisce violazione dei doveri d'ufficio, è posta in essere per ragioni personali o è potenzialmente idonea a determinare un conflitto con gli interessi dell'Amministrazione, anche se realizzata durante o in occasione del servizio.
- La nozione di connessione funzionale richiede che il dipendente non avrebbe potuto assolvere i propri compiti senza compiere il fatto o l'atto contestato; non è sufficiente che la condotta privata produca successivamente o occasionalmente effetti favorevoli per l'organizzazione amministrativa.
- Il potere dell'Amministrazione di decidere sull'an del rimborso delle spese legali è valutativo. Il parere dell'Avvocatura dello Stato è obbligatorio e vincolante sulla congruità del quantum, mentre, se richiesto sull'an, ha natura facoltativa e non vincolante.
- La disciplina del rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici, incidendo sulla spesa pubblica, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente, tutelando il dipendente costretto a difendersi per atti propriamente funzionali e diligentemente compiuti, non chi sia coinvolto in vicende giudiziarie derivanti da iniziative private.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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