Ordinanza n. 71/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del Decreto della Prefettura di Perugia Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela Legalità Territoriale, notificato dai Carabinieri Umbria- Stazione di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Perugia, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. ha fatto divieto al ricorrente di detenere armi e le munizioni in suo possesso ed ingiunto di cedere le stesse a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla notifica del predetto decreto; - del Decreto del Questore della Provincia di Perugia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato il -OMISSIS-, recante revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente; - del verbale di ritiro cautelare delle armi e della licenza di porto di fucile del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, compresa la nota n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto l’emanazione del provvedimento di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. di armi e munizioni nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi e munizioni, revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e ritiro cautelare delle armi e della licenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto della Prefettura di Perugia adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., con cui gli è stato vietato di detenere le armi e le munizioni in suo possesso ed è stato ingiunto di cederle a persona non convivente entro 150 giorni. Sono stati inoltre impugnati il decreto del Questore recante la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, il verbale di ritiro cautelare delle armi e della licenza e gli atti presupposti, compresa la proposta della Stazione dei Carabinieri. Dagli atti emerge che i provvedimenti sono collegati a una condotta per la quale il ricorrente è sottoposto a procedimento penale. Il testo non indica gli specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso, ma evidenzia la contestazione della valutazione amministrativa posta a fondamento del divieto e della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto necessario approfondire nel merito l’effettiva consistenza della condotta all’origine del procedimento penale e dei provvedimenti impugnati. Tuttavia, allo stato degli atti, non ha considerato irragionevole che da tale condotta l’amministrazione abbia desunto un’insufficiente capacità di autocontrollo, incompatibile con il sicuro uso delle armi. Di conseguenza, il ricorso non presenta un apprezzabile fumus boni iuris e non sono stati ravvisati i presupposti per sospendere l’efficacia degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Costituisce la base normativa del divieto prefettizio di detenere armi e munizioni adottato nei confronti del ricorrente.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della domanda cautelare proposta in via incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando gli atti disponibili richiedono un approfondimento sulla consistenza della condotta posta a fondamento di un divieto di detenzione di armi, il giudice può negare la sospensione e riservare l’accertamento definitivo alla fase di merito.
- Ai fini della valutazione cautelare sulla legittimità di un divieto di detenzione di armi, non è manifestamente irragionevole desumere da una condotta oggetto di procedimento penale un’insufficiente capacità di autocontrollo incompatibile con il sicuro uso delle armi, quando tale inferenza risulti dagli atti di causa.
- La necessità di ulteriori approfondimenti istruttori o valutativi nel merito non comporta, di per sé, la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare dell’atto.
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