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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23114/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di infermieri professionali in servizio presso un ospedale pubblico, addetti a turni mattutini, pomeridiani e notturni. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire, a decorrere dal 2010, l’indennità giornaliera prevista dall’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995 anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore, qualificato come riposo compensativo. L’ASL ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione delle norme di legge e di contratto collettivo richiamate e sostenendo che, poiché l’orario settimanale complessivo non avrebbe superato le 36 ore, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere considerato riposo compensativo ma solo ordinario giorno di non lavoro o secondo riposo settimanale; richiama inoltre il fatto che l’orario settimanale su cinque giorni lascia comunque due giorni liberi e che, dunque, entrambi dovrebbero essere qualificati come riposo settimanale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione, operata dai giudici di merito, della giornata di smonto successiva al turno notturno di 12 ore come riposo compensativo, in quanto funzionale al recupero del maggior stress psico-fisico derivante dalla particolare intensità della prestazione. Secondo la Corte, il diritto all’indennità giornaliera ex art. 44, comma 3, c.c.n.l. spetta non solo quando vi sia superamento dell’orario settimanale, ma anche quando il riposo sia programmato per recuperare la maggiore gravosità di un turno notturno prolungato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché i lavoratori non hanno svolto difese in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 724/1994

    richiamato dall’ASL a sostegno della tesi secondo cui l’orario settimanale su cinque giorni comporterebbe due giorni di non lavoro, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per escludere il riposo compensativo.

  • art. 3 d.lgs. n. 66/2003

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro sull’orario di lavoro, senza che la Corte ne ricavi un ostacolo al riconoscimento del riposo compensativo.

  • art. 2109 c.c.

    richiamato quale norma generale sul riposo, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina collettiva e la funzione di recupero psico-fisico.

  • art. 44, comma 3, c.c.n.l. Comparto Sanità 1.9.1995

    "L’indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi."

    l’indennità giornaliera spetta nei giorni di riposo compensativo, cioè quando l’assenza dal servizio è causalmente collegata alla maggiore gravosità della prestazione turnistica e al recupero del maggiore stress psico-fisico.

  • art. 26 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999, come integrato dall’art. 5 c.c.n.l. 10.4.2008

    "... adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico ..."

    la previsione sull’esigenza di riposo per il recupero psico-fisico orienta la qualificazione del giorno di smonto dopo il turno notturno come riposo compensativo.

  • art. 41 c.c.n.l. Comparto Sanità 7.4.1999

    citato nel quadro normativo ricostruito dalla Corte insieme alla disciplina dell’indennità di turno.

  • art. 25 c.c.n.l. Comparto Sanità 19.4.2004

    citato nel quadro normativo relativo alle indennità per particolari condizioni di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l’eventuale contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell’indennità turnistica prevista dalla contrattazione collettiva del comparto sanità, la nozione di "riposo compensativo" non coincide necessariamente con il recupero di ore eccedenti il monte ore settimanale: può ricorrere anche quando il riposo sia programmato per compensare la maggiore penosità di un singolo turno notturno prolungato.
  • La qualificazione di una giornata come riposo compensativo dipende dalla sua funzione concreta di recupero psico-fisico rispetto alla prestazione resa, e non dalla sola circostanza che l’orario complessivo settimanale non abbia superato le 36 ore.
  • La giornata di smonto successiva a un turno notturno di durata particolarmente intensa, se destinata al recupero della maggiore gravosità del servizio, non può essere trattata come mera assenza dal servizio ai fini dell’esclusione dell’indennità giornaliera.
  • La disciplina contrattuale dell’indennità per lavoro turnista va letta in connessione con le clausole sull’organizzazione dei turni e sui periodi di riposo, valorizzando la finalità di recupero psico-fisico del lavoratore.
  • La questione del sabato non lavorato non è sovrapponibile a quella del riposo concesso dopo un turno notturno prolungato: nel primo caso il giorno di non lavoro deriva dalla distribuzione settimanale dell’orario, nel secondo dal recupero della maggiore gravosità della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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