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Sentenza

Sentenza n. 1641/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione della sentenza civile n. 1985/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, relativa al pagamento di € 3.178,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza della sentenza civile n. 1985/2025, notificata e non impugnata, quindi passata in giudicato. Ha chiesto la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di € 3.178,00 oltre interessi legali, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per la violazione, inosservanza o ritardata esecuzione del giudicato. Il Comune e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Palermo, ritualmente intimate, non si sono costituite.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione della sentenza civile, documentata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di Palermo di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Ha disposto, quale penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre accessori; sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata individuata negli interessi legali sull’importo dovuto fino all’insediamento del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e i relativi termini di presentazione della parcella ai sensi dell’art. 71.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del titolo, purché siano documentati il passaggio in giudicato e il decorso del termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione e, in caso di inutile decorso, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione di ottemperanza fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus di ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti relativi all’incarico esclusivamente mediante la procedura del processo amministrativo telematico secondo le modalità previste per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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