Ordinanza n. 61/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso e stazionamento, per tre anni, in un locale e negli esercizi pubblici e luoghi di intrattenimento ubicati nella stessa via e nelle vie adiacenti, disposto per ragioni di sicurezza ai sensi dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (autorità emanante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DACUR chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto un periculum in mora derivante dall’impossibilità di esercitare un’attività lavorativa nei luoghi interessati dal divieto. Nel corso del giudizio è tuttavia emerso un successivo diniego dell’istanza di deroga al divieto per lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il locale interessato. Il giudice ha considerato tale diniego quale autonomo provvedimento lesivo, espressivo di una nuova e ampiamente discrezionale valutazione preventiva sulla compatibilità tra il divieto generale di accesso e permanenza nell’area e l’attività lavorativa.
La decisione
Il giudice ha respinto l’istanza cautelare e ha compensato le spese. Ha ritenuto insussistente, allo stato del sommario esame cautelare, il necessario fumus boni iuris rispetto al pregiudizio lavorativo dedotto, poiché tale pregiudizio non deriva più soltanto dal DACUR originario, ma è concretamente confermato dal successivo diniego della deroga. Quest’ultimo costituisce un atto autonomamente lesivo, fondato su una nuova valutazione discrezionale dell’amministrazione; pertanto, per contestare pienamente la rivalutazione e ottenere una tutela cautelare integrale rispetto al sacrificio lavorativo, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche il secondo provvedimento. La sola impugnazione del DACUR non consente di neutralizzare gli effetti lesivi attualmente derivanti dal diniego successivo.
Norme richiamate
art. 13-bis, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 14/2017
per la durata di anni 3 (tre) e per ragioni di sicurezza
La disposizione è indicata quale base normativa del DACUR, ossia del divieto di accesso e stazionamento disposto dal Questore.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice, che ha valutato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- Quando, dopo l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, l’amministrazione adotta un successivo atto fondato su una nuova valutazione discrezionale e autonomamente lesivo, la tutela cautelare contro gli effetti attuali della vicenda non può essere pienamente ottenuta mediante la sola impugnazione dell’atto originario: occorre contestare anche il provvedimento sopravvenuto.
- Il diniego di una deroga a un divieto amministrativo generale, se esprime una specifica e nuova valutazione sulla compatibilità tra il divieto e l’attività del destinatario, costituisce un atto autonomamente lesivo e non una mera conferma priva di autonoma portata.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere negato quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente risulta concretamente determinato o confermato da un successivo atto non impugnato, che mantiene attuale la volontà lesiva dell’amministrazione.
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