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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03923/2025 del 16/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La lite nasce da ingiunzioni di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014, riferiti a un fondo sito in agro di Spinazzola. I contribuenti avevano impugnato gli atti, ottenendo inizialmente accoglimento, ma in appello la decisione è stata riformata e le ingiunzioni sono state ritenute legittime. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, in primo luogo, violazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992, sostenendo che durante il termine per la mediazione-reclamo sia l’ente impositore sia il soggetto incaricato della riscossione siano privi del potere di adottare atti preordinati alla riscossione e che, quindi, le ingiunzioni emesse in tale fase fossero illegittime e nulle; hanno contestato la motivazione della CTR e la rilevanza dei precedenti giurisprudenziali richiamati. In secondo luogo, hanno denunciato violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando che la condanna alle spese fosse stata pronunciata nonostante la prova del beneficio diretto del fondo fosse stata prodotta dal consorzio solo in appello, così da rendere, a loro dire, ingiustificata la mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mediazione-reclamo, affermando che la disciplina dell’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, come modificata, comporta la sospensione della riscossione e del pagamento per il periodo di novanta giorni, ma ciò non trasforma in illegittimi gli atti che si inseriscono nel sistema della riscossione, né comporta l’invalidità delle ingiunzioni per il solo fatto che siano intervenute nella fase della procedura. Ha inoltre escluso rilievo alla doglianza sulle spese, osservando che il sindacato di legittimità è limitato alle ipotesi di violazione del principio di soccombenza, mentre la valutazione sulla compensazione resta nel potere discrezionale del giudice di merito. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati; è stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    comma 2; comma 8; comma 9-bis

    La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso; durante il termine per la mediazione opera la sospensione della riscossione e del pagamento, ma la norma non è stata letta come fonte di nullità automatica degli atti di riscossione emessi nel quadro della procedura.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al governo delle spese del giudizio tributario.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la regolazione delle spese; la Corte non ne ha tratto una violazione idonea a fondare il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 611, L. 147/2013

    Ha sostituito il comma 2 dell’art. 17-bis, confermando la natura di condizione di procedibilità del reclamo e la possibilità di eccepire l’improcedibilità del ricorso depositato prima del decorso del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento assolve le funzioni di titolo esecutivo e di precetto nella riscossione coattiva a mezzo ruolo.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato per la notificazione della cartella di pagamento nel sistema della riscossione esattoriale.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    Conferma la funzione preliminare e indefettibile della cartella di pagamento prima dell’azione esecutiva dell’agente della riscossione.

  • art. 479 c.p.c.

    Nel richiamo comparativo, è la norma che nell’esecuzione ordinaria disciplina la notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 480 c.p.c.

    Nel richiamo comparativo, è la norma che nell’esecuzione ordinaria disciplina l’atto di precetto.

  • art. 29, comma 1, lett. c), D.L. 78/2010

    Richiamato come ipotesi di riscossione straordinaria che può operare secondo la Corte anche nel periodo di sospensione, nei limiti indicati.

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    Richiamato insieme alle disposizioni speciali in materia di riscossione straordinaria.

Massime di principio

  • Nella riscossione tributaria, la procedura di mediazione-reclamo comporta una sospensione temporanea della riscossione e del pagamento, ma non determina automaticamente la nullità degli atti collegati alla riscossione solo perché adottati nel periodo di pendenza del termine.
  • La cartella di pagamento, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, svolge una funzione unitaria che corrisponde sia al titolo esecutivo sia al precetto; l’esecuzione forzata in senso proprio inizia con l’atto di pignoramento.
  • Nel processo tributario, il sindacato di legittimità sulle spese è limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza; la valutazione sulla compensazione, totale o parziale, resta affidata al giudice di merito.
  • La deduzione secondo cui la prova del beneficio consortile sia stata prodotta solo in appello non è, di per sé, sufficiente a fondare in cassazione una censura sulle spese se il giudice di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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