Sentenza n. 530/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza n.35 del 23 gennaio 2025, resa dal Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, notificata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, giudice del lavoro, n. 35 del 23 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero alle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine, passata in giudicato. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500 annui, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre alla rifusione delle spese di lite. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, le spese del giudizio di ottemperanza e una somma per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è opposto. Il TAR ha dato atto che il Ministero aveva pagato le spese legali del giudizio presupposto, ma non il capitale dovuto per il beneficio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile: la sentenza era passata in giudicato e, dopo la rituale notificazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha accolto il ricorso in parte, dichiarando l’inottemperanza limitatamente al mancato pagamento del beneficio economico, poiché il Ministero aveva corrisposto soltanto le spese legali del giudizio presupposto. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l’attività, rientrante nei compiti istituzionali. La domanda relativa a una somma per ogni giorno di ulteriore inadempimento non è espressamente decisa nel dispositivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato nella misura versata; spese e rimborso sono stati distratti al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe
La disposizione è utilizzata quale fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel caso in esame, la procedibilità dell’ottemperanza è subordinata al decorso del termine di 120 giorni dalla rituale notificazione del titolo, maturato prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La domanda giudiziale va dunque parzialmente accolta - analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, nonché ai numerosi conformi ulteriori precedenti (cfr., ad esempio, le decisioni nn. da 421 a 427 del 2024, da 6 a 7, da 352 a 354, da 356 a 357 e da 359 a 361 del 2025), le cui motivazioni si richiamano - in quanto l’Amministrazione non ha compiutamente ottemperato alle statuizioni di cui al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe.
La disposizione individua il beneficio oggetto del titolo esecutivo: il Ministero deve adempiere al riconoscimento del beneficio tramite la Carta elettronica nei termini stabiliti dal giudicato.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
A seguito del passaggio in giudicato della decisione, il Ministero soccombente deve rimborsare alla ricorrente il contributo unificato nella misura effettivamente versata.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La dichiarazione di antistatarietà consente la distrazione al difensore delle spese di lite e del rimborso del contributo unificato.
art. 39 c.p.a.
Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono distrarsi a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo.
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base per la distrazione delle spese e del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale, il pagamento delle sole spese legali liquidate nel giudizio presupposto non integra l’esecuzione completa quando il titolo riconosce anche un’obbligazione principale di pagamento: il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento integrale entro un termine.
- Quando l’amministrazione non ottempera entro il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l’attivazione su istanza del creditore e fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Per il ricorso di ottemperanza considerato nella decisione, il giudizio è procedibile una volta decorso, dopo la rituale notificazione del titolo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
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