Cassazione Civile, Ordinanza n. 10675/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti assunti con contratti a termine come istruttori di vigilanza presso il Corpo di polizia municipale di un ente locale per il periodo 2011-2014 hanno chiesto l'accertamento della nullità del termine ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che i rapporti fossero stati utilizzati per far fronte a esigenze ordinarie e permanenti dell'ente, con conseguente diritto alla conversione del rapporto in tempo indeterminato e al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo un indennizzo pari a otto mensilità per ciascun lavoratore; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato le domande, ritenendo che i contratti fossero stati stipulati per l'attuazione di specifici progetti approvati dal comune, aventi carattere temporaneo ed eccezionale, e dunque legittimi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso che le assunzioni fossero dirette a soddisfare esigenze ordinarie dell'ufficio, perché i progetti avrebbero riguardato ambiti di normale intervento del corpo di vigilanza e avrebbero determinato un incremento dei servizi; con il secondo motivo hanno denunciato omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., censurando l'argomento secondo cui la mancata assunzione di altri lavoratori dopo la scadenza dei progetti, e il trasferimento della funzione all'unione di comuni, confermerebbero l'eccezionalità dell'impiego a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, sotto la veste formale della violazione di legge, i ricorrenti mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato il difetto di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché il passaggio motivazionale censurato era solo rafforzativo e non decisivo, essendo la decisione sorretta principalmente dall'accertamento della temporaneità ed eccezionalità delle esigenze perseguite mediante i contratti a termine. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
nei rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il ricorso al termine è scrutinato alla luce della finalità concreta dell'assunzione; se l'utilizzo è per esigenze temporanee ed eccezionali, non è riconosciuta la conversione e non spetta il risarcimento invocato
art. 360, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito
art. 360, n. 4, c.p.c.
la censura per motivazione apparente o mancante è inammissibile se l'argomentazione contestata è solo accessoria e non decisiva
art. 366, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e spiegare in che modo la sentenza si ponga in contrasto con esse
art. 366, n. 6, c.p.c.
le censure fondate su atti o documenti di merito sono inammissibili se tali atti non sono riprodotti o puntualmente localizzati e individuati nel ricorso
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, mentre è inammissibile quando si risolve nella richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurli o indicarli con precisione tale da consentirne l'immediata individuazione e il controllo da parte della Corte.
- In tema di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato, l'utilizzo del termine è legittimo se risponde a esigenze temporanee ed eccezionali effettivamente accertate; la qualificazione di tali esigenze come ordinarie o straordinarie è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Una motivazione censurata come illogica o incomprensibile è irrilevante se costituisce un mero passaggio rafforzativo e non la base decisiva della decisione.
- Il trasferimento ad altro ente della funzione cui erano addetti i lavoratori può costituire un elemento fattuale confermativo, ma non è di per sé decisivo se la ratio decidendi è già sorretta dall'accertata temporaneità ed eccezionalità del fabbisogno organizzativo.
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