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Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025, depositata e resa pubblica il 22.01.2025.

Giustizia amministrativa202501399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 64/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, non costituito in giudizio, ha successivamente comunicato, in esito a un'ordinanza istruttoria, di avere accreditato il voucher relativo alle annualità riconosciute alla ricorrente e liquidato le spese legali, come risultante dal dispositivo di pagamento prodotto in atti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza posta in esecuzione, mediante l'accredito del voucher e la liquidazione delle spese legali. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione dell'inadempimento che aveva reso necessario il ricorso, e liquidate in complessivi euro 600, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore e restituzione del contributo unificato, se versato. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento sopravvenuto, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'Amministrazione il cui precedente inadempimento aveva reso necessario il ricorso.
  • L'accredito delle somme o delle utilità riconosciute dal giudicato e la liquidazione delle spese legali costituiscono adempimento dell'obbligo conformato dalla pronuncia, se risultano integralmente eseguiti nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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