Sentenza n. 1266/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione prodotta attestava l’avvenuto rimborso dell’importo dovuto da parte del Comune dopo la notifica del ricorso. Non ha quindi disposto la nomina del commissario ad acta né ulteriori misure di ottemperanza. In accoglimento della richiesta del ricorrente, ha compensato le spese del giudizio.
Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Sardegna n. 913/2024 quanto al rimborso del contributo unificato di 650 euro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Sardegna n. 913 del 16 dicembre 2024, passata in giudicato, che aveva annullato la dichiarazione di irricevibilità della sua dichiarazione autocertificativa per l’avvio di un allevamento suini allo stato semibrado in un terreno di sua proprietà. La sentenza aveva compensato le spese di lite, senza però disporre sul rimborso del contributo unificato di 650 euro. Il ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva adempiuto dopo la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 7 novembre 2025, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato mediante il rimborso della somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese del giudizio. Dopo la notifica del ricorso, il Comune ha effettuato il rimborso; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza breve resa dalla I sezione di questo stesso Tar, n. 913 del 16 dicembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 888/2024, con la quale nell’annullare il provvedimento dichiarativo della irricevibilità della dichiarazione autocertificativa presentata dal ricorrente per l’avvio dell’attività di allevamento suini allo stato semibrado in località Maramele di Mamoiada nel terreno di sua proprietà, il Collegio ha compensato le spese del giudizio senza nulla disporre in ordine al rimborso del contributo unificato, versato dal ricorrente nella misura di euro 650,00
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato con riferimento al rimborso del contributo unificato; la decisione, tuttavia, non enuncia una regola interpretativa specifica degli artt. 112 ss. c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il ricorrente afferma che la decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Aggiunge che alla notifica della sentenza medesima non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo - avvenuta il 7 novembre 2025 - previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La norma è richiamata dal ricorrente a fondamento della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni prima di procedere all’esecuzione forzata. Il TAR non si pronuncia sulla sua interpretazione o applicabilità, poiché il rimborso è intervenuto e la controversia è cessata.
art. 73 c.p.a.
Con memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 18 settembre 2026, il ricorrente ha dato atto dell’avvenuto rimborso dell’importo dovuto, da parte del Comune, successivamente alla notifica del gravame, depositando contestualmente la ricevuta di pagamento e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio; richieste ribadite con istanza di passaggio in decisione della causa versata agli atti l’8 ottobre 2026.
La disposizione è menzionata in relazione alla memoria con cui il ricorrente ha documentato il rimborso sopravvenuto; la sentenza non formula una specifica interpretazione dell’art. 73 c.p.a.
art. 74 c.p.a.
Alla luce delle sopra richiamate risultanze documentali, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il provvedimento è reso in forma semplificata; la cessazione della materia del contendere è fondata sull’accertamento documentale dell’avvenuto rimborso, senza che la sentenza sviluppi un’interpretazione specifica dell’art. 74 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata dopo la proposizione del ricorso e l’adempimento è documentato, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
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