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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla prestazione previdenziale integrativa liquidata alla cessazione del rapporto di lavoro. Riteneva applicabile l'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482/1985, anziché quella del 27,80% applicata dal datore di lavoro. Dopo precedenti decisioni favorevoli al contribuente e un primo rinvio della Cassazione, la CTR aveva riconosciuto genericamente la tassazione separata sulla quota capitale e quella del 12,50% sul rendimento finanziario maturato fino al 31 dicembre 2000. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che il giudice del rinvio non avesse accertato concretamente l'esistenza, la natura e l'ammontare del rendimento derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, per gli iscritti a fondi di previdenza complementare anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 sono soggetti a tassazione separata per la quota capitale, mentre l'aliquota del 12,50% può applicarsi soltanto alla quota qualificabile come rendimento netto derivante dall'effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato. Non è sufficiente un rendimento determinato mediante riserve matematiche o calcoli attuariali, né la mera corrispondenza con la redditività dell'intero patrimonio dell'azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché svolga un accertamento analitico sugli investimenti effettuati dal fondo, sui rendimenti conseguiti e sulla loro eventuale attribuzione alla posizione del contribuente. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale "comunque" a tassazione separata

    La disposizione si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto, secondo la norma interpretativa successiva.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30

    Devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993

    Introduce la distinzione fiscale tra vecchi iscritti e nuovi iscritti ai fondi pensione complementari.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 12, comma 1, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 9

    Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applicano le nuove disposizioni; per quelli maturati fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente

    Per i vecchi iscritti, separa temporalmente il regime fiscale: tassazione differenziata fino al 31 dicembre 2000 e tassazione separata integrale per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    L'aliquota agevolata si applica, per i vecchi iscritti e per le somme maturate entro il 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16, comma 1, lett. a), e 17, nel testo ratione temporis

    Si applica alla quota capitale della prestazione previdenziale e, integralmente, agli importi maturati dal 1° gennaio 2001.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 41 e 42, nel testo ratione temporis

    Le norme consentono l'equiparazione fiscale tra capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e da contratti di capitalizzazione, giustificando in via analogica l'applicazione dell'aliquota prevista dalla legge n. 482/1985.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e riesaminare concretamente la fattispecie secondo le indicazioni ricevute.

Massime di principio

  • Per stabilire il trattamento fiscale di una prestazione previdenziale integrativa occorre distinguere tra quota capitale e rendimento effettivo.
  • Per i soggetti iscritti al fondo prima del D.Lgs. n. 124/1993, la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50% solo se il rendimento deriva da un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.
  • La semplice rivalutazione attuariale, l'applicazione di riserve matematiche o la redditività teorica del patrimonio aziendale non costituiscono, da sole, rendimento finanziario agevolabile.
  • L'esistenza e l'ammontare del rendimento devono essere dimostrati e accertati in modo analitico, esaminando gli investimenti del fondo, i risultati conseguiti e il criterio con cui le eventuali plusvalenze sono state attribuite alla posizione individuale.
  • Gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime della tassazione separata, senza applicazione dell'aliquota del 12,50% sulla componente di rendimento.
  • In sede di rinvio, il giudice non può limitarsi a richiamare astrattamente i principi della Cassazione, ma deve compiere gli accertamenti fattuali specificamente richiesti dalla sentenza di annullamento.

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