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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01274/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un'avvocata aveva convenuto il proprio cliente davanti al Tribunale per ottenere il pagamento di euro 5.110,51 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta. Il cliente si era opposto deducendo, tra l'altro, che al momento del conferimento dell'incarico non era stato predisposto alcun preventivo e che non gli era stata comunicata la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva accolto la domanda del professionista, ritenendo che la mancata predisposizione del preventivo non comportasse invalidità del rapporto e che l'omessa informazione sul patrocinio a spese dello Stato avesse solo rilievo disciplinare o, al più, di responsabilità professionale, senza incidere sul diritto al compenso. Con il ricorso per cassazione il cliente deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 27, comma 4, del codice deontologico forense e dell'art. 1460 c.c., sostenendo che l'omissione informativa integrasse inadempimento contrattuale idoneo a giustificare il rifiuto di pagare il compenso; inoltre lamentava omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando il mancato riconoscimento dell'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare i requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il codice deontologico forense non ha carattere normativo in senso stretto e la sua violazione rileva in sede giurisdizionale solo nei limiti indicati dalla legge professionale; ha inoltre confermato che l'omessa informazione sul patrocinio a spese dello Stato ha rilievo disciplinare e non incide sull'adempimento della prestazione professionale né esclude il diritto al compenso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità e perché non era stato indicato un vero fatto storico omesso, oltre che per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., avendo il ricorrente richiamato documenti del giudizio di merito senza riprodurne adeguatamente il contenuto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 4, codice deontologico forense

    La sua violazione non è stata ritenuta idonea, di per sé, a fondare l'inadempimento contrattuale dedotto dal cliente; il codice deontologico ha rilievo in sede giurisdizionale solo nei limiti previsti dalla legge professionale.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è stata esclusa perché l'omessa informazione sul patrocinio a spese dello Stato non incide sull'adempimento della prestazione professionale né giustifica il mancato pagamento del compenso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non ricorre l'omesso esame di un fatto decisivo quando il ricorrente si limita a richiamare documenti e argomentazioni senza indicare specificamente il fatto storico non esaminato.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta insussistente nei termini prospettati, perché non era denunciato un vero errore sulla disponibilità o valutazione della prova secondo il paradigma elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Anche la violazione dell'art. 116 c.p.c. è stata esclusa per difetto dei presupposti, secondo il significato attribuito dalle Sezioni Unite.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce nel ricorso il contenuto in modo da consentirne l'esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla proposta del relatore e alla inutilizzabilità della memoria depositata oltre il termine previsto.

  • art. 36, l. n. 247 del 2012

    È richiamato per chiarire i limiti di sindacabilità della violazione del codice deontologico forense.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'omessa informazione del cliente sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, pur potendo rilevare sul piano deontologico o disciplinare, non determina automaticamente un inadempimento contrattuale idoneo a paralizzare la domanda di compenso del professionista.
  • Il codice deontologico forense non ha valore di fonte normativa generale: la sua violazione può essere rilevante in sede giurisdizionale solo nei limiti e alle condizioni previste dall'ordinamento professionale.
  • Per configurare il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. occorre indicare un preciso fatto storico decisivo e non esaminato, non essendo sufficiente il richiamo generico a documenti o argomentazioni.
  • Le censure fondate su documenti di merito sono inammissibili in cassazione se il ricorrente non ne trascrive o riassume specificamente il contenuto nel ricorso, così da consentire il controllo di legittimità.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e non come semplice contestazione della valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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