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Sentenza

Sentenza n. 4396/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del provvedimento del Questore di Napoli del 14.11.20220, notificato il 24.11.2022, con cui viene disposto nei confronti del ricorrente il “divieto di accedere per un periodo di anni 4 a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all'estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra del Napoli e della Nazionale italiana, anche “under 21”, nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie ‘A’ – ‘B’ – ‘C’ e ‘D’, ‘Eccellenza’ e ‘Promozione’, ‘Prima’ ‘Seconda’ e ‘Terza Categoria’ e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Conference League, Europa League e Champions League, con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli ed alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare, per il Comune di Napoli, il divieto è esteso ai seguenti luoghi interessati alla sosta e al transito dei tifosi diretti allo stadio ‘D.A. Maradona’, da tre ore prima dell'inizio a tre ore dopo il termine della manifestazione sportiva: la Stazione Centrale, le stazioni FS e Metropolitana di Piazza Garibaldi, Leopardi, Campi Flegrei e Cavalleggeri, le stazioni Cumana di Fuorigrotta, Mostra d-OMISSIS-Oltremare ed Edenlandia, le stazioni della linea 6 mostra e Augusto, nonché Piazzale Tecchio, piazzale D'Annunzio, via Pirandello, via Tanzillo, via Galeota, via Jacopo de Gennaro, via Marino, via Claudio, via Lepanto, via Leopardi, via Cinzia, Viale Augusto, via Diocleziano, via Giulio Cesare viale Kennedy, Largo Matteucci e Barsanti, via Marconi, via Terracina, via Barbagallo, viale giochi del Mediterraneo, via Beccadelli, via Agnano agli Astroni.”; 2) del verbale di notifica e contestuale sottoposizione del Commissariato di Polizia Montecalvario del 24.11.2022; 3) della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/90 volto all'adozione “del provvedimento previsto dall'art. 6 L. n. 401/1989 di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (c.d. D.A.Spo) per i fatti avvenuti in Napoli in data 26 e 31 ottobre 2020”, notificata il 15/10/2022; 4) dell'istruttoria di estremi e contenuto ignoti compiuta dal responsabile del procedimento; 5) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi gli “atti di ufficio” posti a base e fondamento del provvedimento opposto.

Giustizia amministrativa202300929

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Napoli che ha disposto un DASPO della durata di quattro anni, con divieto di accesso a manifestazioni calcistiche e ai luoghi di transito e sosta dei tifosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato in relazione a gravi disordini verificatisi a Napoli nell'ottobre 2020, nonché gli atti presupposti, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 6 della l. n. 401/1989 e degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto di non avere partecipato agli scontri e di essersi limitato a esprimere, mediante messaggi web, il proprio dissenso verso le misure restrittive adottate durante la pandemia, contestando che l'amministrazione avesse dimostrato un suo effettivo coinvolgimento nei fatti. Ha inoltre dedotto l'inattualità della misura, adottata circa due anni dopo gli episodi, e la mancata considerazione delle osservazioni difensive. Con il secondo motivo ha censurato la durata quadriennale del divieto, ritenendola sproporzionata e non adeguatamente motivata, in quanto pari a quattro volte il minimo edittale. Con il terzo motivo ha contestato l'eccessiva estensione spaziale e oggettiva del DASPO, lamentando la genericità e indeterminatezza dell'elencazione delle manifestazioni sportive e dei luoghi interessati, nonché violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione, fondata sull'anticipazione della soglia di tutela a situazioni di pericolo concreto e sul criterio del più probabile che non, senza necessità di un accertamento penale definitivo oltre ogni ragionevole dubbio. Ha ritenuto legittima la valutazione del Questore, fondata sugli atti dell'indagine penale e sugli elementi dai quali emergevano l'appartenenza del ricorrente a un gruppo ultras, la partecipazione all'organizzazione della manifestazione e l'invocazione di un clima di guerra poi sfociato nei disordini. La misura può essere adottata anche in assenza della prova di una violenza materialmente commessa dal destinatario, quando la sua condotta, connessa a manifestazioni sportive, riveli un'attitudine a creare o agevolare situazioni di allarme o pericolo per l'ordine pubblico. La durata di quattro anni è stata ritenuta non sproporzionata, considerata la gravità degli episodi e il fatto che fosse inferiore al massimo previsto; la relativa scelta discrezionale è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento. È stata inoltre ritenuta rispettata la prescrizione di specificare manifestazioni e luoghi, poiché il provvedimento elencava dettagliatamente le competizioni interessate, i luoghi accessori e la delimitazione temporale dalle tre ore precedenti alle tre ore successive alla manifestazione. L'ampiezza del divieto non determina indeterminatezza, essendo coerente con una pericolosità riferita al fenomeno sportivo nel suo complesso e non a una singola squadra o competizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401/1989

    il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti denunciati o comunque individuati, sulla base di elementi di fatto, come pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica

    La norma disciplina una misura amministrativa di prevenzione, adottabile sulla base di elementi indiziari e di una valutazione prognostica del pericolo, anche senza un accertamento penale definitivo della responsabilità o della concreta commissione di atti violenti da parte del destinatario. Il provvedimento deve specificare le manifestazioni sportive e i luoghi interessati.

  • artt. 3 e 7 l. n. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione, istruttoria e partecipazione sono state ritenute infondate, poiché il provvedimento risultava fondato sugli atti d'indagine e su circostanze specifiche idonee a giustificare la valutazione preventiva del Questore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione diretta ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto a situazioni di pericolo concreto; la sua adozione non richiede un accertamento penale definitivo della responsabilità del destinatario secondo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una valutazione prognostica secondo il criterio del più probabile che non.
  • Il Questore può adottare il DASPO anche quando non sia dimostrato che il destinatario abbia materialmente posto in essere atti violenti, purché condotte e presenza, specificamente accertate e connesse a manifestazioni sportive, evidenzino un'attitudine a creare o agevolare situazioni di allarme o pericolo per l'ordine pubblico.
  • La valutazione discrezionale del Questore sulla pericolosità del soggetto e sulla durata del DASPO è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; la gravità degli episodi contestati può giustificare una durata significativamente superiore al minimo edittale.
  • L'obbligo di indicare specificamente le manifestazioni sportive e i luoghi interessati dal DASPO è soddisfatto mediante un'elencazione dettagliata delle competizioni, dei luoghi accessori e della delimitazione temporale del divieto; l'ampiezza della misura non equivale a indeterminatezza quando è coerente con una pericolosità riferita al fenomeno sportivo nel suo complesso.
  • In una misura di prevenzione fondata su elementi indiziari, il provvedimento del Questore deve comunque esplicitare circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere l'inaffidabilità del destinatario rispetto al rischio di turbative dell'ordine pubblico.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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