Cassazione Civile, Sentenza n. 14556/2020 del 09/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ufficio catastale)
La controversia
La società possedeva a San Martino di Castrozza una cabinovia a 15 posti, un impianto di innevamento artificiale e una cabina di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica. Il servizio catastale provinciale, con due atti di attribuzione delle rendite, li aveva classificati nel gruppo D, anziché nella categoria esente E/1 richiesta dalla società. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 66/2015 depositata il 28 agosto 2015, aveva respinto l’appello. La società ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato, ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 24 e 111 Cost. e dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del giusto processo: a suo dire, la CTR non aveva spiegato perché la categoria D dovesse riguardare l’impianto di risalita nel suo complesso, mentre la norma avrebbe riguardato soltanto una porzione dell’impianto. Con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, contestando l’interpretazione secondo cui gli impianti destinati al trasporto pubblico rientrano nella categoria E e quelli destinati all’uso privato o commerciale nella categoria D; ha inoltre richiamato la relazione governativa, che avrebbe fatto riferimento ai soli spazi. La Provincia aveva eccepito il tardivo deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., ma ha rinunciato all’eccezione in udienza; aveva altresì chiesto la riunione con un altro procedimento relativo a un ricorso analogo.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione, rilevando che sussisteva soltanto una generica comunanza di questione giuridica e non una connessione sufficiente. L’eccezione di improcedibilità per tardivo deposito non è stata decisa nel merito perché la resistente vi ha rinunciato in udienza. Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, sono stati rigettati. Il primo è infondato perché la ratio della decisione della CTR era individuabile nella distinzione legale tra immobili delle categorie D ed E in relazione alla natura del trasporto pubblico svolto. Anche il secondo è infondato: la classificazione dipende dalla destinazione concreta dell’impianto e la CTR aveva accertato che gli impianti erano ubicati in zone non destinate al collegamento tra centri abitati, funzionavano stagionalmente e servivano un’utenza specificamente interessata ad attività sportive e turistiche, senza essere utilizzati per la mobilità generale o per raggiungere aree altrimenti inaccessibili. La loro funzione era quindi commerciale e lucrativa, di ausilio alle piste sciistiche, e non quella di stazione o mezzo pubblico di trasporto ai fini della categoria E/1. La Corte ha rigettato il ricorso, compensato le spese dell’intero procedimento in ragione del consolidarsi della giurisprudenza successivamente alla proposizione del ricorso e dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La disposizione impedisce di includere nelle categorie catastali E immobili o porzioni di immobili con autonoma funzione e redditività destinati a uso commerciale o industriale o ad altri usi. La classificazione degli impianti in esame va quindi determinata in relazione alla loro destinazione concreta e alla natura del servizio svolto.
art. 8, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949
E’,infatti, la destinazione dell’impianto che assume concreto rilievo ai fini del dell’attribuzione della categoria catastale sicchè appare illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) dell’impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori, per scopi ludico-sportivi delle piste) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.
Ai fini dell’attribuzione della categoria catastale rileva la destinazione effettiva dell’impianto. Non è classificabile in E/1 come stazione di trasporto terrestre l’impianto che serve esclusivamente una categoria specifica di utenti per attività ludico-sportive e opera nell’ambito di un’attività esclusivamente lucrativa.
art. 369, comma 1, c.p.c.
La Provincia autonoma ha controdedotto, anche con memoria, eccependo preliminarmente il tardivo deposito del ricorso, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1, eccezione poi rinunciata in udienza, ed insistendo per il rigetto del medesimo.
La sentenza dà atto dell’eccezione di tardivo deposito e della sua rinuncia in udienza; non decide quindi la questione né enuncia una regola interpretativa sul termine di deposito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- La classificazione catastale di un impianto di risalita va determinata in base alla sua destinazione concreta e alla funzione effettivamente svolta, non alla sola tipologia materiale dell’impianto.
- Gli impianti di risalita destinati esclusivamente a servire piste sciistiche e una specifica utenza ludico-sportiva o turistica, nell’ambito di un’attività lucrativa, non sono classificabili in E/1 come stazioni o mezzi pubblici di trasporto se non sono utilizzati, neppure parzialmente, per le esigenze di mobilità generale della collettività.
- Un impianto di risalita può essere classificato nella categoria E come mezzo pubblico di trasporto quando, pur rispondendo anche a un interesse commerciale, è concretamente funzionale alle esigenze di mobilità generale della collettività.
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