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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09837/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Uno studente aveva convenuto in giudizio il Ministero e il liceo statale di provenienza, deducendo che nel corso dell'ultimo anno di liceo fosse stato escluso immotivatamente da una gita scolastica ad Amsterdam e che gli fossero state rivolte ulteriori condotte discriminatorie, con conseguente compromissione della salute psicofisica. Chiedeva il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione ritenendo competente il giudice amministrativo; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, qualificando i fatti come meri comportamenti e non come provvedimenti amministrativi. Le amministrazioni ricorrevano per cassazione sostenendo che la pretesa risarcitoria traeva origine da provvedimenti del consiglio di classe e del dirigente scolastico, espressivi di potere autoritativo e sindacabili solo davanti al giudice amministrativo; aggiungevano che non rilevava la mancata impugnazione dell'atto, che comunque la decisione di esclusione era stata formalmente assunta, che il richiamo all'abuso del potere e all'eccesso di potere confermava la natura provvedimentale della vicenda e che, in subordine, la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva per materia di pubblico servizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni, cassando la sentenza della Corte d'appello che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario. Ha affermato che, secondo la stessa prospettazione dell'attore, il pregiudizio alla salute sarebbe derivato da un provvedimento adottato dal consiglio di classe e dal dirigente scolastico nell'esercizio di funzioni pubbliche, e quindi da una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per l'esito alterno dei gradi di merito. Dal testo non emerge oltre con certezza se la causa sia stata rinviata o decisa nel merito, ma il dispositivo riportato indica la cassazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per la rimessione degli atti al primo giudice da parte della Corte d'appello dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario

  • art. 374, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il passaggio del ricorso alle Sezioni Unite in materia di giurisdizione

  • art. 132, comma 1, lettera c), d.lgs. 104/10

    invocato in via subordinata dalle ricorrenti per sostenere la giurisdizione amministrativa nelle controversie relative a pubblici servizi

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 80/98

    richiamato quale antecedente normativo della regola secondo cui il giudice amministrativo conosce anche delle domande risarcitorie connesse alla propria giurisdizione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nella descrizione del principio generale sull'onere della prova, ma non quale norma decisiva del caso

  • art. 2043 c.c.

    evocato nel riferimento al principio del neminem laedere per le ipotesi di mera attività materiale della pubblica amministrazione

Massime di principio

  • In materia di lesione della salute, la domanda risarcitoria spetta di regola al giudice ordinario, perché il diritto alla salute ha natura di diritto soggettivo perfetto e non è normalmente comprimibile da provvedimenti amministrativi.
  • La giurisdizione amministrativa può conoscere della domanda di risarcimento del danno alla salute quando la controversia rientra in una materia di giurisdizione esclusiva e la lesione è causata da un provvedimento o da un atto espressione di potere pubblico.
  • Anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, se il danno deriva non da un provvedimento ma da una mera attività materiale della pubblica amministrazione, la giurisdizione torna al giudice ordinario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la prospettazione della domanda e la riconducibilità del pregiudizio a un provvedimento amministrativo o a un comportamento materiale, non l'eventuale mancata impugnazione dell'atto in sede amministrativa.
  • Quando la domanda risarcitoria è fondata sulla dedotta illegittimità di una decisione assunta da organi scolastici nell'esercizio di funzioni pubbliche, la controversia può rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • rami della funzione pubblica e del servizio scolastico non muta la natura della situazione giuridica dedotta se il pregiudizio deriva da un atto autoritativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileFamiglia
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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