Cassazione Civile, Ordinanza n. 19740/2026 del 14/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dalla contribuente e ha ritenuto perfezionata la fattispecie definitoria invocata, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per IVA e altre imposte relative all'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a un'associazione sportiva dilettantistica l'errato trattamento fiscale di alcune fatture: alcuni ricavi erano stati contabilizzati come proventi pubblicitari anziché come sponsorizzazioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. L'associazione proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi, ma successivamente depositava memoria chiedendo l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi della l. n. 197 del 2022 e di avere integralmente versato le somme dovute in relazione alla cartella emessa per il recupero di quanto rimasto impagato in una precedente definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
richiamata come base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-quater) invocata dalla contribuente
art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022
ritenuto integrato, in base alla documentazione prodotta, il perfezionamento della fattispecie definitoria che comporta la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per la sua applicazione
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere perfezionato una definizione agevolata dei carichi riferiti alla controversia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La verifica del perfezionamento della fattispecie estintiva si fonda sulla documentazione prodotta dalla parte che la invoca.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione espressa.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude, se non ne ricorrono i presupposti processuali, l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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