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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17370/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione societaria nella quale un imprenditore trasferiva il patrimonio attivo e passivo della propria impresa a una nuova società costituita con due soci. Nell'ambito di tale assetto veniva riconosciuto un credito di 300.000 euro in favore della resistente, con sottoscrizioni riferite alla società e ai soci. Dopo il pagamento di una sola rata, la creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per le rate scadute nei confronti della società e dei soci indicati come garanti. I soci proponevano opposizione sostenendo di avere firmato solo in nome e per conto della società, non in proprio, e deducendo anche il beneficio di escussione e l'estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. Il giudizio di merito, dopo un primo rigetto dell'opposizione e una precedente cassazione con rinvio, si concludeva con la conferma della tempestività dell'azione della creditrice. Con il ricorso per cassazione i soci lamentavano: 1) l'erronea applicazione del rito ordinario anziché di quello del lavoro, assumendo che la cessione del credito derivasse da rapporto di lavoro o da affitto d'azienda; 2) la violazione dell'art. 392 c.p.c. per asserita tardività e forma errata della riassunzione; 3) la violazione dell'art. 384 c.p.c. per non essersi la corte di rinvio uniformata al dictum rescindente e per avere considerato tempestiva un'iniziativa processuale proposta prima del fallimento ma ritenuta non idonea; 4) la questione del raddoppio del contributo unificato, ritenuto illegittimo e incostituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il ricorso carente di specificità e non autosufficiente ex art. 366 c.p.c., perché non consentiva un controllo immediato sulle doglianze e non riproduceva in modo adeguato gli atti e i documenti rilevanti. Ha inoltre osservato che la corte di rinvio aveva correttamente applicato il rito ordinario, trattandosi di controversia su cessione del credito e non su rapporto di lavoro, e che, poiché la precedente cassazione era stata fondata su vizi motivazionali su un punto decisivo, il giudice del rinvio poteva rivalutare i fatti e ritenere tempestiva l'azione della creditrice alla luce della domanda riconvenzionale proposta prima del fallimento. Quanto al quarto motivo, ha ribadito la legittimità del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato come eccezione dai ricorrenti in relazione al beneficio di escussione del fideiussore, ma non decisivo nella pronuncia di legittimità.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ribadisce che la tutela del creditore fideiussore richiede l'azione tempestiva verso il debitore principale nei termini di legge; nel caso concreto la tempestività è stata ritenuta sussistente dalla corte di rinvio.

  • art. 392 c.p.c.

    Invocato per censurare la riassunzione del giudizio di rinvio; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 384 c.p.c.

    In caso di cassazione con rinvio per vizi motivazionali, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e non è rigidamente vincolato al principio di diritto come nell'ipotesi di cassazione per violazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, riproducendo il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda e indicando puntualmente dove siano stati prodotti nel giudizio di merito.

  • art. 369 c.p.c.

    I riferimenti agli atti e documenti del giudizio di merito possono soddisfare il requisito di autosufficienza se idonei a identificarne la fase di produzione o formazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Chi deduce violazione di legge deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo in modo specifico con la decisione impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicabile l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, qualificato dalla Corte come strumento sanzionatorio e dissuasivo delle impugnazioni dilatorie o pretestuose.

  • art. 24 Cost.

    La censura di incostituzionalità del raddoppio del contributo unificato è stata disattesa; la Corte richiama la funzione legittima del meccanismo.

  • art. 55, comma 2, L.F.

    Richiamato nel ragionamento sulla tempestività dell'azione della creditrice rispetto al fallimento del debitore principale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non rispetta il requisito di specificità e autosufficienza: deve contenere una compiuta rappresentazione dei fatti processuali rilevanti, l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti su cui si fonda e il confronto critico con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Chi deduce violazione di legge deve confrontarsi in modo analitico con la norma invocata e con la motivazione della decisione impugnata; una censura generica, disorganica o priva di un chiaro aggancio testuale non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la cassazione con rinvio avviene per vizi motivazionali su un punto decisivo, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e non è rigidamente vincolato a un principio di diritto se la precedente rescissione non ha statuito in diritto in modo definitivo su quel punto.
  • L'accertamento del rito applicabile va compiuto in relazione alla controversia concretamente introdotta; se il petitum sostanziale riguarda una cessione di credito e non un rapporto di lavoro, il rito ordinario resta corretto.
  • Il raddoppio del contributo unificato opera nei casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è giustificato dalla funzione dissuasiva verso iniziative processuali dilatorie o pretestuose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAzione revocatoria
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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