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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20137/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 15/02/2024 che aveva confermato la pronuncia di primo grado riconoscendo la loro responsabilità quale associazione per delinquere finalizzata a rapine contro uffici postali e diversi reati-reato (rapine, tentate rapine, lesioni, porto di armi improprie, ricettazione). Le censure mosse includevano: vizio di motivazione e travisamento della prova (in particolare rispetto a intercettazioni, tabulati telefonici e fotogrammi di videosorveglianza); contestazione del concorso nei reati (anche come concorso anomalo o mero concorso di persone); contestazione della configurazione dell'associazione per delinquere; mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e critiche alla determinazione della pena; aspecificità e carenza motivazionale su alcuni capi (es. ricettazione, aggravante dell'art. 628 n.1), nonché errori materiali nel dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Il Supremo Collegio ha ritenuto che le doglianze consistessero per lo più in una 'rilettura' dei fatti e delle risultanze di merito, che è preclusa in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti; la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale è stata ritenuta complessivamente effettiva, non manifestamente illogica né contraddittoria. Sono state respinte specifiche contestazioni sul valore probatorio dei fotogrammi di videosorveglianza, sull'interpretazione delle intercettazioni, sulla qualificazione come associazione per delinquere, sulla configurazione della desistenza dalla tentata rapina e sul diniego delle attenuanti generiche. È stata confermata la correttezza della rideterminazione sanzionatoria di merito e la mancanza di interesse alla cassazione in relazione alla discrepanza favorevole tra dispositivo e motivazione per la Delfino. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione applicati: molte censure erano inammissibili perché miravano a una diversa valutazione delle prove (esegesi dei fatti) e non a vizi di legittimità rilevabili in Cassazione.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero dimostrato l'esistenza di un gruppo stabile e organizzato, con ripartizione di compiti e reiterazione delinquenziale.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: la Corte di merito ha ricostruito ruoli e contributi degli imputati; la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni fossero valutazioni di merito non sindacabili.

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Aggravante per rapina con volto coperto e uso di arma: la Corte ha ritenuto adeguatamente provata l'aggravante anche nella descrizione di fatto.

  • artt. 582-585 cod. pen.

    Norme relative alle lesioni: la Corte ha valutato la prevedibilità delle lesioni come conseguenza del programma criminoso e ha rigettato la qualificazione come mero concorso anomalo.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Utilizzo dei fotogrammi estratti da sistemi di videosorveglianza: la Corte ha confermato che i fotogrammi costituiscono mezzo di prova libero ed utilizzabile, purché valutati dal giudice di merito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Obblighi di motivazione del giudice di merito: la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di primo e secondo grado fosse complessivamente adeguata e immune da vizi logici evidenti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Accertamento basato su risultanze non univoche (es. agganci cella telefonica): contestazioni in proposito sono questioni di merito; la Cassazione non ha ravvisato vizi di legittimità.

  • art. 116 cod. pen.

    Attenuante del reato meno grave rispetto a quello voluto: la Corte ha ritenuto che non ricorressero elementi per riconoscerla, motivando il diniego in base alle modalità e ai precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Determinazione della pena: valutazione rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo casi di eccesso macroscopico o mancanza di motivazione quando la pena è molto superiore alla media.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti.

  • artt. 24, 27, 111 Cost.

    Diritti di difesa e garanzie costituzionali evocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto rispettati detti diritti nei gradi di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di ricostruzione dei fatti: le censure che propongono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non fondate su vizi di diritto o su manifesta illogicità della motivazione.
  • Per prospettare un travisamento della prova in cassazione occorre dimostrare la cd. "doppia conforme" o una macroscopica incongruenza tra motivazione e compendio probatorio acquisito in contraddittorio.
  • I fotogrammi e le estrazioni da sistemi di videosorveglianza costituiscono mezzi di prova ammissibili e possono avere valore indiziario grave, la loro valutazione resta di competenza del giudice di merito.
  • Le interpretazioni di conversazioni intercettate e l'identificazione dei riferimenti soggettivi sono attività di merito: censurabili in cassazione solo se basate su criteri inaccettabili o applicati scorrettamente.
  • La qualificazione dell'associazione per delinquere richiede l'accertamento di un vincolo organizzativo stabile; la semplice reiterazione di reati e la ripartizione di compiti, unite a mezzi e linguaggio criptico, possono fondarla.
  • La desistenza dal reato grava sulla difesa l'onere probatorio di dimostrare che l'interruzione sia stata volontaria e non determinata da cause esterne.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la cassazione interviene solo per motivazioni manifestamente illogiche o per pene sproporzionate rispetto alla media edittale.
  • Se il dispositivo è più favorevole al ricorrente rispetto alla motivazione, può venire meno l'interesse a ricorrere in cassazione su quella discrepanza.

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