Regolamento (UE) 2020/1633
Regolamento (UE) 2020/1633 della Commissione del 27 ottobre 2020 che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005 per varie sostanze fitosanitarie, sulla base di domande di modifica, del riesame EFSA e delle consultazioni con Stati membri e partner commerciali. In alcuni casi i limiti vengono aumentati o confermati, in altri ridotti fino al limite di determinazione, oppure soppressi per sostanze non più approvate o autorizzate. Vengono inoltre introdotte regole transitorie per i prodotti già immessi o importati prima del 25 maggio 2021.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari nel e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, aggiornando gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale commercializzati nell’Unione, nonché ai prodotti importati nell’Unione, con riferimento ai residui delle sostanze attive azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone. Disciplina sia i prodotti dell’UE sia quelli di paesi terzi, prevedendo una disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 25 maggio 2021; fa eccezione, per tale regime transitorio, il piraclostrobin nelle uve da tavola e i repellenti: tallolio in tutti i prodotti.
Modifica degli LMR per alcuni antiparassitari
Il regolamento della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione riguarda un pacchetto di sostanze attive e repellenti, con l’obiettivo di allineare gli LMR alla valutazione scientifica dell’EFSA, alle domande presentate dagli operatori e allo stato regolatorio delle sostanze.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. Nei considerando si precisa che le domande di modifica degli LMR sono state valutate dagli Stati membri e poi dall’EFSA, che ha esaminato i dati disponibili con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. È inoltre indicato che i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio.
Bentazone
Per il bentazone, il regolamento distingue tra diversi esiti regolatori. In seguito a nuove informazioni presentate nel contesto del riesame ex articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’EFSA ha raccomandato di ridurre gli LMR per le patate e per i prodotti di origine animale, nonché di aumentare l’LMR per le infusioni di erbe da foglie ed erbe. Poiché per i porri non sono state fornite le informazioni mancanti sulle sperimentazioni sui residui, l’LMR per tale prodotto, già fissato in allegato II, viene soppresso.
Dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone
Per il dimetomorf, le nuove informazioni sui residui hanno condotto alla raccomandazione di ridurre al limite di determinazione gli LMR per more di rovo e lamponi. Per il fludioxonil, sulla base di nuovi dati e di uno studio sull’alimentazione animale, vengono ridotti all’LD alcuni LMR, in particolare per prodotti di origine animale. Per il teflubenzurone, nuove informazioni su idrolisi, metabolismo e metodi di analisi portano anch’esse alla riduzione all’LD degli LMR per i prodotti di origine animale.
Per il piraclostrobin, invece, l’EFSA ha individuato un motivo di preoccupazione legato all’assunzione in relazione all’uso sulle uve da tavola. Dopo consultazione degli Stati membri, è stata individuata una BPA alternativa e l’LMR per le uve da tavola viene fissato a 0,3 mg/kg.
Sostanze non più approvate o autorizzate
Il regolamento interviene anche su sostanze il cui quadro autorizzatorio è venuto meno. Viene ricordato che l’approvazione dell’azinfos metile è scaduta il 1º gennaio 2007, che il flufenoxuron non è stato approvato, che l’oxadiazon è scaduto il 31 dicembre 2018, che il fosalone non è stato approvato, e che l’approvazione del tallolio è stata ritirata sia per la pece di tallolio sia per il tallolio grezzo. Poiché le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, gli LMR vigenti negli allegati II e III sono soppressi, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Fanno eccezione: il flufenoxuron nel tè, ritenuto sicuro per i consumatori e coerente con una domanda di tolleranza all’importazione del Giappone; e gli LMR di azinfos metile e fosalone nelle spezie, allineati ai limiti Codex e caratterizzati da esposizione alimentare estremamente bassa.
Modifiche agli allegati II, III, IV e V
L’allegato II è riscritto per numerose voci di prodotto, con aggiornamenti differenziati per sostanza e matrice alimentare. L’allegato III, parte A, viene alleggerito con la soppressione delle colonne relative a flufenoxuron, oxadiazon e fosalone; la parte B perde la colonna relativa all’azinfos metile. Nell’allegato IV è soppressa la voce 'repellenti: tallolio'. Nell’allegato V sono invece inserite colonne dedicate a oxadiazon e ai repellenti: tallolio, nonché i valori di base necessari per i casi in cui l’LMR viene ridotto al limite di determinazione.
Logica dei limiti di determinazione
Il testo richiama il ruolo dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, consultati per valutare se l’evoluzione tecnica consentisse di fissare limiti di determinazione più bassi. Quando l’LMR viene ridotto all’LD pertinente, l’allegato V riporta il valore di base secondo quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regime transitorio e decorrenza
Per evitare discontinuità commerciali, il regolamento stabilisce che la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 maggio 2021, salvo le eccezioni espressamente previste per il piraclostrobin nelle uve da tavola e per i repellenti: tallolio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 25 maggio 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per gli importatori, il regolamento richiede un attento controllo delle date di produzione/importazione e della sostanza residua considerata. Le merci immesse prima del 25 maggio 2021 restano, in linea generale, soggette al vecchio regime, mentre per le produzioni successive occorre rispettare i nuovi LMR o, nei casi di soppressione, l’assenza di un limite specifico secondo la disciplina applicabile.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento aggiorna i limiti massimi di residui per azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, piraclostrobin, repellenti: tallolio e teflubenzurone.
Aggiornamento degli LMR in allegato II
Nell’allegato II sono sostituiti i valori relativi ad azinfos metile, bentazone, dimetomorf, fludioxonil, piraclostrobin e teflubenzurone. Tra gli effetti principali: per il bentazone si aggiornano i limiti per vari prodotti vegetali e animali; per il dimetomorf si riducono a LD le voci per more di rovo e lamponi; per il fludioxonil si riducono a LD alcuni LMR, inclusi prodotti di origine animale; per il piraclostrobin l’LMR per le uve da tavola è fissato a 0,3 mg/kg; per il teflubenzurone si riducono a LD gli LMR per i prodotti di origine animale.
Soppressione di taluni LMR in allegato III
Nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a flufenoxuron, oxadiazon e fosalone; nella parte B è soppressa la colonna relativa ad azinfos metile. Ciò riflette la mancanza di approvazione o la cessazione dell’autorizzazione delle sostanze attive interessate.
Soppressione della voce 'repellenti: tallolio' in allegato IV
L’allegato IV è modificato sopprimendo la voce relativa a 'repellenti: tallolio', che quindi non resta più tra le sostanze per le quali non sono necessari LMR specifici.
Inserimento di nuovi valori standard in allegato V
Nell’allegato V sono aggiunte colonne relative a oxadiazon e a 'repellenti: tallolio', con valori standard/di base. L’allegato V è anche utilizzato per indicare i valori di base per le sostanze i cui LMR vengono ridotti al limite di determinazione pertinente, in coerenza con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Motivazione delle modifiche e base tecnica
Le modifiche derivano da domande presentate ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, valutate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8 e poi esaminate dall’EFSA. Per alcune sostanze l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori o ha raccomandato riduzioni degli LMR; per altre ha concluso che le modifiche richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza alimentare. Sono richiamati anche i casi di sostanze non più approvate o con autorizzazioni revocate, che giustificano la soppressione degli LMR vigenti ai sensi dell’articolo 17 in combinato con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni transitorie
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 25 maggio 2021, salvo per il piraclostrobin nelle uve da tavola e per i repellenti: tallolio in tutti i prodotti. La previsione è volta a garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e un elevato livello di protezione dei consumatori.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 25 maggio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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