Regolamento (UE) 2020/1560
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1560 della Commissione del 26 ottobre 2020 recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le prescrizioni tecniche per l’analisi microscopica dei costituenti di origine animale nei mangimi, al fine di chiarire l’interpretazione dei risultati e ridurre le divergenze applicative tra i laboratori. Le modifiche incidono soprattutto sul campionamento, sulla preparazione dei vetrini, sul numero di determinazioni e sulle formule di espressione dei risultati. Vengono inoltre precisate le attrezzature, i setacci, il trattamento dei campioni e le informazioni che il laboratorio deve riportare nel rapporto analitico.
Modifica i metodi di analisi microscopica per l’individuazione di costituenti di origine animale nei mangimi, aggiornando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali sugli alimenti per animali/mangimi, in particolare alle analisi di laboratorio finalizzate a verificare il divieto di utilizzo di proteine animali trasformate nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Riguarda i laboratori ufficiali e di riferimento che impiegano il metodo a microscopia ottica per l’analisi di materie prime per mangimi e mangimi composti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina in modo autonomo il metodo PCR, ma interviene sull’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 relativo soprattutto al metodo microscopico.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 sui metodi di analisi dei costituenti di origine animale nei mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1560 interviene sul sistema di controllo ufficiale dei mangimi aggiornando il metodo microscopico per la determinazione dei costituenti di origine animale. La Commissione motiva la modifica con le difficoltà interpretative emerse presso il laboratorio di riferimento dell’Unione e i laboratori nazionali, e con la necessità di garantire chiarezza, certezza del diritto e uniformità applicativa.
Contesto e finalità
Il regolamento (CE) n. 152/2009 disciplina i metodi di campionamento e di analisi usati nei controlli ufficiali sugli alimenti per animali, inclusi i metodi per verificare il divieto di utilizzare proteine animali trasformate nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Le modifiche del 2020 riguardano l’allegato VI e sono finalizzate a migliorare l’interpretazione dei risultati ottenuti con microscopia ottica, anche alla luce dell’esperienza maturata nei sei anni precedenti di applicazione del metodo.
Ambito tecnico di applicazione
Le nuove regole si applicano alle analisi microscopiche effettuate su materie prime per mangimi e mangimi composti nell’ambito dei controlli ufficiali. Il metodo riguarda l’individuazione di particelle di origine animale, con attenzione distinta ai costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci. Restano sullo sfondo, come richiamo del contesto normativo, anche i metodi PCR previsti dall’allegato VI del regolamento originario, ma il presente intervento incide specificamente sulle procedure microscopiche.
Principio del metodo e attrezzature
Il nuovo testo del punto 2.1.1 ribadisce che l’individuazione dei costituenti di origine animale avviene sulla base di caratteristiche microscopiche tipiche e riconoscibili, come fibre muscolari, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, sangue, globuli di latte, cristalli di lattosio, piume, gusci d’uovo, lische e scaglie.
Sono inoltre aggiornate le specifiche operative e strumentali:
- viene precisato il mezzo di montaggio per i vetrini non permanenti, con riferimento al glicerolo non diluito o a mezzi equivalenti;
- è definita l’apparecchiatura per macinazione, consentendo mulino a lame o a rotore, ma vietando, nel caso del mulino a rotore, setacci a maglie ≤ 0,5 mm;
- sono precisati i setacci a maglie quadrate da 0,25 mm e 1 mm, con limite di diametro dei setacci non superiore a 10 cm, salvo presetacciatura, e senza necessità di taratura;
- sono introdotti forno da laboratorio, centrifuga e carta da filtro per analisi qualitativa con pori 4-11 μm.
Campionamento, essiccazione e presetacciatura
Il campione da analizzare deve essere rappresentativo e prelevato secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 152/2009. I campioni con tenore di umidità superiore al 14 % devono essere essiccati prima del trattamento, in conformità all’allegato III.
Per i mangimi pellettati e le granaglie, il testo raccomanda la presetacciatura a 1 mm al fine di raccogliere informazioni su eventuale contaminazione ambientale. Le due frazioni ottenute devono essere preparate, analizzate ed espresse separatamente e sono considerate come campioni distinti.
Preparazione del sedimento e dei vetrini
Il sedimento deve essere raccolto su carta da filtro inserita in un imbuto, così da separare il tetracloroetilene residuo ed evitare la deposizione di grasso nel sedimento. Dopo l’essiccazione, si raccomanda di pesarlo con precisione di 0,001 g per controllare la fase di sedimentazione. Il sedimento deve poi essere setacciato a 0,25 mm e le due frazioni risultanti devono essere esaminate, salvo che la setacciatura non sia ritenuta necessaria.
I vetrini per microscopio sono preparati a partire dal sedimento e, a scelta dell’operatore, anche dal flottato o dalla frazione di campione tal quale.
Osservazione microscopica e diagrammi di flusso
Il punto 2.1.4.2, comprensivo dei diagrammi 1 e 2, viene riscritto per chiarire il percorso decisionale dell’analisi. L’osservazione dei vetrini deve seguire i diagrammi di flusso previsti per la prima e la seconda determinazione.
L’analisi microscopica avviene con microscopio composto sul sedimento e, facoltativamente, sul flottato o sulla frazione tal quale. Lo stereomicroscopio può essere utilizzato in aggiunta per le frazioni grossolane. Ogni vetrino va esaminato interamente a vari ingrandimenti. Il testo richiama inoltre una POS dell’EURL-AP pubblicata sul relativo sito web per precisazioni operative sull’uso dei diagrammi di flusso.
Il regolamento stabilisce anche un limite pratico: per registrare il numero di particelle, per ciascuna determinazione non devono essere osservati più di 6 vetrini. Se vengono preparati vetrini aggiuntivi con mezzi di montaggio più specifici e con proprietà coloranti, questi vanno comunque conteggiati nel limite massimo di 6 vetrini per determinazione.
Numero di determinazioni e criteri decisionali
Le determinazioni devono essere effettuate su sottocampioni diversi da 50 g ciascuno.
Il nuovo punto 2.1.4.3 introduce una logica più precisa:
- se la prima determinazione non individua particelle animali, non è necessaria alcuna determinazione aggiuntiva e si utilizza la formula corrispondente all’assenza di particelle;
- se la prima determinazione individua una o più particelle di una data natura e la natura delle particelle conferma il contenuto dichiarato del campione, non è necessaria una seconda determinazione;
- se in tale prima determinazione le particelle di una data natura sono più di 5, il risultato si esprime con la formula per un numero superiore alla soglia; se sono da 1 a 5, si utilizza la formula per numero ridotto di particelle;
- negli altri casi, compresa l’assenza di dichiarazione del contenuto, si esegue una seconda determinazione su un nuovo sottocampione;
- se, dopo la seconda determinazione, la somma delle particelle della stessa natura nelle due determinazioni è superiore a 10, si applica la formula per oltre 10 particelle; altrimenti si usa la formula per 1-10 particelle.
Espressione dei risultati e contenuto del rapporto
Il nuovo punto 2.1.5 disciplina in modo dettagliato il contenuto del rapporto di laboratorio. Il laboratorio deve indicare:
- il tipo di materiale analizzato, cioè sedimento, flottato o frazione di campione tal quale;
- quante determinazioni sono state effettuate;
- se le frazioni non sono state setacciate prima della preparazione dei vetrini, secondo quanto previsto nell’ultimo paragrafo del punto 2.1.3.3.4.
Il rapporto deve contenere almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci. Sono previste formule standard per tre situazioni principali:
- assenza di particelle della data natura;
- presenza di un numero basso di particelle, con soglie diverse a seconda che sia stata eseguita una sola determinazione o due determinazioni;
- presenza di un numero di particelle superiore alle soglie indicate.
Le soglie sono fissate come segue:
- con una sola determinazione, fino a 5 particelle per la formula di basso numero, oltre 5 per la formula positiva più marcata;
- con due determinazioni, fino a 10 particelle complessive per la formula di basso numero, oltre 10 per la formula positiva più marcata.
Il rapporto deve inoltre evidenziare due circostanze particolari:
- se il campione è stato presetacciato, va indicato in quale frazione sono state trovate le particelle, poiché la sola presenza nella frazione setacciata può indicare contaminazione ambientale;
- se sono individuate solo particelle non classificabili come vertebrati terrestri o pesci, il rapporto deve precisare che sono state rilevate soltanto tali particelle e che non si può escludere la loro provenienza da vertebrati terrestri.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e consulenti
Per laboratori, imprese mangimistiche e professionisti che assistono il settore, la modifica è rilevante soprattutto sotto il profilo della standardizzazione del referto analitico e della riduzione del contenzioso tecnico sul significato dei risultati. Le nuove soglie decisionali, l’obbligo di precisare matrice e numero di determinazioni, nonché la distinzione tra vertebrati terrestri e pesci, incidono direttamente sulla tracciabilità del controllo ufficiale e sull’interpretazione della conformità dei mangimi.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento riguarda le regole tecniche del metodo microscopico per l’individuazione dei costituenti di origine animale nei mangimi.
Aggiornamento del principio del metodo e delle attrezzature
Il punto 2.1.1 chiarisce che i costituenti di origine animale sono individuati in base a caratteristiche microscopiche tipiche e identificabili, elencando esempi di particelle/strutture di vertebrati terrestri e pesci. Sono inoltre aggiornati i materiali di montaggio per i vetrini, le apparecchiature di macinazione e di setacciatura, con l’introduzione di forno da laboratorio, centrifuga e carta da filtro; è precisato che, con mulino a rotore, sono vietati setacci a maglie ≤ 0,5 mm.
Campionamento, essiccazione e presetacciatura
Il campione deve essere rappresentativo e prelevato secondo l’allegato I del regolamento; i campioni con umidità superiore al 14 % devono essere essiccati secondo l’allegato III. Per mangimi pellettati e granaglie si raccomanda una presetacciatura a 1 mm, con analisi separata delle due frazioni ottenute, considerate campioni distinti, per consentire la valutazione di eventuale contaminazione ambientale.
Preparazione del sedimento e dei vetrini
Il sedimento deve essere raccolto su carta da filtro per separare il tetracloroetilene residuo ed evitare la deposizione di grasso, poi essiccato; si raccomanda di pesarlo con precisione di 0,001 g e di setacciarlo a 0,25 mm, salvo che la setacciatura non sia ritenuta necessaria. I vetrini possono essere preparati a partire dal sedimento e, a scelta dell’operatore, dal flottato o dalla frazione di campione tal quale.
Diagrammi di flusso per l’osservazione microscopica
Il punto 2.1.4.2 introduce e sostituisce i diagrammi di flusso per la prima e la seconda determinazione. Le osservazioni sono svolte con microscopio composto sul sedimento e, facoltativamente, sul flottato o sulla frazione tal quale; lo stereomicroscopio può essere usato in aggiunta per le frazioni grossolane. Ogni vetrino deve essere esaminato integralmente a vari ingrandimenti, con un numero massimo di 6 vetrini per determinazione. È prevista la possibilità di utilizzare supporti ausiliari, come sistemi di aiuto alle decisioni, gallerie di immagini e campioni di riferimento.
Numero di determinazioni e soglie decisionali
Le determinazioni vanno eseguite su sottocampioni diversi da 50 g. Se la prima determinazione non individua particelle animali, non è necessaria una seconda determinazione. Se la prima determinazione individua particelle di una data natura e la natura conferma il contenuto dichiarato, non serve una seconda determinazione; se le particelle sono più di 5, il risultato va espresso con la formula per oltre 5 particelle, altrimenti con quella per 1-5 particelle. Negli altri casi, compresa l’assenza di dichiarazione del contenuto, si effettua una seconda determinazione su un nuovo sottocampione; se la somma delle particelle delle due determinazioni supera 10, si usa la formula per oltre 10 particelle, altrimenti quella per 1-10 particelle.
Espressione dei risultati nel rapporto di laboratorio
Il laboratorio deve indicare il tipo di materiale analizzato (sedimento, flottato o frazione tal quale), quante determinazioni sono state effettuate e se le frazioni non sono state setacciate prima della preparazione dei vetrini. Il rapporto deve contenere almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci, usando le formule standard previste per assenza di particelle, per numeri bassi di particelle e per numeri superiori alle soglie. Se vi è stata presetacciatura, va indicata la frazione in cui sono state trovate le particelle; se compaiono solo particelle non classificabili come vertebrati terrestri o pesci, il rapporto deve evidenziare tale circostanza e l’impossibilità di escludere l’origine da vertebrati terrestri.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1559
- Regolamento · 27 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1633
- Regolamento · 27 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1626
- Regolamento · 27 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1566
- Regolamento · 27 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1565
- Regolamento · 28 ott 2020Regolamento (UE) 2020/1592
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →