Regolamento (UE) 2020/1565
Regolamento (UE) 2020/1565 della Commissione del 27 ottobre 2020 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4‐diamminobutano, 1‐metilciclopropene, acetato d’ammonio, bifenazato, clorantraniliprolo, clormequat, ciprodinil, calcare, mandipropamide, pepe, piridaben, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per diverse sostanze attive, sulla base di domande di modifica presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 396/2005 e dei pareri dell’EFSA. Vengono anche introdotte o confermate talune tolleranze all’importazione e apportate modifiche all’allegato IV per sostanze per le quali non è necessario fissare LMR. Le modifiche sono ritenute compatibili con la sicurezza dei consumatori e con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento base.
Modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui (LMR) di alcune sostanze attive e confermando talune sostanze esenti da LMR.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e mangimistica, agli importatori, ai produttori e agli Stati membri per i prodotti alimentari e i mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Incide sui LMR di specifici antiparassitari e su sostanze elencate nell’allegato IV, con effetti su prodotti commercializzati nell’Unione e, per alcune sostanze, su importazioni da paesi terzi. Non introduce un regime autonomo, ma modifica direttamente gli allegati del regolamento base; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
Il regolamento interviene sul quadro unionale dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione aggiorna gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 alla luce di domande di modifica, tolleranze all’importazione e pareri scientifici dell’EFSA, ritenendo le modifiche compatibili con la tutela della salute dei consumatori e con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento base.
Contesto e base giuridica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). I considerando chiariscono che alcune sostanze avevano già LMR fissati negli allegati II o III, mentre altre risultavano incluse nell’allegato IV. Le richieste di modifica sono state esaminate dagli Stati membri interessati e dall’EFSA, che ha trasmesso i propri pareri motivati alla Commissione, ai richiedenti e agli Stati membri, rendendoli altresì pubblici.
Modifiche dell’allegato II: sostanze con LMR aggiornati
L’allegato II è sostituito per le sostanze 1-metilciclopropene, bifenazato, ciprodinil, mandipropamide e piridaben. Le nuove tabelle rideterminano i limiti per un ampio numero di prodotti, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, legumi, cereali, spezie, prodotti di origine animale e altri prodotti specifici.
In sintesi:
- per 1-metilciclopropene sono aggiornati i limiti legati all’impiego su mele e banane;
- per bifenazato sono modificati i limiti, tra l’altro, per le bacche di sambuco;
- per ciprodinil i valori sono adattati anche per il rabarbaro;
- per mandipropamide sono modificati i limiti per cavoli rapa ed erbe fresche/fiori commestibili;
- per piridaben i limiti sono rivisti, tra l’altro, per peperoni e per varie matrici vegetali e animali.
Le tabelle contengono anche numerose voci al limite di determinazione analitica e note tecniche sulla definizione del residuo e sulle condizioni di riesame, comprese indicazioni di ulteriori dati da presentare entro termini puntuali.
Modifiche dell’allegato III, parte A: clorantraniliprolo e clormequat
L’allegato III, parte A, è aggiornato per clorantraniliprolo e clormequat.
Per il clorantraniliprolo:
- sono fissati LMR per numerosi prodotti vegetali, tra cui agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, frutti di bosco, ortaggi, cereali, luppolo, spezie e alcuni prodotti di origine animale;
- il regolamento recepisce anche la logica delle tolleranze all’importazione, in particolare per semi e frutti di palma in Malaysia.
Per il clormequat:
- sono aggiornati i LMR in relazione all’uso sull’orzo;
- sono inclusi valori per diverse matrici vegetali e animali;
- per le pere è previsto un LMR provvisorio di 0,07 mg/kg, motivato dal fatto che i dati di monitoraggio recenti mostrano livelli in diminuzione ma ancora superiori al limite di determinazione per via di impieghi precedenti;
- per i funghi coltivati è previsto un LMR di 6 mg/kg per tenere conto della possibile contaminazione incrociata da paglia trattata.
Il testo segnala inoltre che l’EFSA ha rilevato, per alcune combinazioni sostanza/prodotto, la mancanza di dati relativi al metabolismo delle colture, alla stabilità all’immagazzinamento, agli studi sull’alimentazione del bestiame, ai metodi di analisi o alla contaminazione incrociata; in tali casi il riesame futuro terrà conto dei dati che dovessero essere presentati entro i termini indicati.
Allegato IV: sostanze senza LMR
Le voci dell’allegato IV sono sostituite per:
- 1,4-diamminobutano (o putrescina)
- acetato d’ammonio
- calcare
- pepe
- repellenti: farine di sangue
- estratti di alghe
- cloridrato di trimetilammina
La Commissione mantiene in via permanente nell’allegato IV calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina. Per 1,4-diamminobutano e acetato d’ammonio la scelta è giustificata dalla presenza naturale nell’ambiente, pur richiamando un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio.
Valutazione EFSA e sicurezza dei consumatori
Le motivazioni del regolamento si basano in modo centrale sui pareri motivati dell’EFSA. L’Autorità ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione con riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. Per le domande diverse da quelle con specifiche criticità, l’EFSA ha concluso che tutte le prescrizioni sui dati risultavano rispettate e che le modifiche richieste erano accettabili sotto il profilo della sicurezza.
L’EFSA ha inoltre considerato:
- la valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei;
- le informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze;
- l’assenza di indicazioni di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento, sia per esposizione cronica sia per esposizione acuta.
Tolleranze all’importazione e profili commerciali
Il regolamento recepisce anche esigenze di commercio internazionale. In particolare, per il clorantraniliprolo sui semi e frutti di palma in Malaysia e per il piridaben sulla frutta a guscio negli Stati Uniti, i richiedenti avevano rappresentato che gli impieghi autorizzati in tali paesi generavano residui superiori agli LMR vigenti e che LMR più elevati erano necessari per evitare ostacoli commerciali all’importazione. Le modifiche adottate riflettono quindi anche l’obiettivo di evitare barriere commerciali ingiustificate, nel rispetto della sicurezza alimentare.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul sistema nazionale di controlli e conformità dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR nell’allegato II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito per le sostanze 1-metilciclopropene, bifenazato, ciprodinil, mandipropamide e piridaben. Le nuove tabelle fissano o modificano i LMR per numerose categorie di prodotti vegetali e animali, tra cui frutta, ortaggi, cereali, spezie e prodotti di origine animale. Per alcune voci sono mantenuti valori al limite di determinazione analitica, mentre per altre sono previsti LMR specifici o provvisori con note di riesame.
Modifica dei LMR nell’allegato III, parte A
L’allegato III, parte A, è modificato per clorantraniliprolo e clormequat. Per il clorantraniliprolo sono fissati LMR aggiornati, anche in relazione a una tolleranza all’importazione per semi e frutti di palma in Malaysia. Per il clormequat sono aggiornati i valori per cereali, prodotti vegetali e alcune matrici di origine animale; per le pere è previsto un LMR provvisorio di 0,07 mg/kg in attesa di ulteriori dati di monitoraggio entro il 13 aprile 2021.
Conferma e revisione dell’allegato IV
Nell’allegato IV sono sostituite le voci relative a 1,4-diamminobutano (putrescina), acetato d’ammonio, calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina. Calcare, pepe, repellenti: farine di sangue, estratti di alghe e cloridrato di trimetilammina sono mantenuti in modo permanente nell’allegato IV; 1,4-diamminobutano e acetato d’ammonio sono mantenuti permanentemente in considerazione della loro presenza naturale nell’ambiente, pur richiedendo un ulteriore esame dei gestori del rischio.
Base scientifica e criteri di sicurezza
La Commissione fonda le modifiche sui pareri motivati dell’EFSA e sulle valutazioni degli Stati membri ai sensi degli articoli 6 e 8 del regolamento (CE) n. 396/2005. L’EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori, considerando anche l’esposizione cronica e acuta di 27 gruppi di consumatori europei. Per alcune voci restano note di carenza dati con termini specifici di presentazione (ad esempio 14 marzo 2017, 30 gennaio 2016, 11 luglio 2021, 24 gennaio 2021, 13 aprile 2021 o 13 aprile 2019 a seconda della sostanza e della matrice).
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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