Regolamento (UE) 2020/1566
Regolamento (UE) 2020/1566 della Commissione del 27 ottobre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bupirimato, carfentrazone etile, etirimol e pyriofenone in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per quattro sostanze attive fitosanitarie, modificando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Le nuove soglie tengono conto dei pareri EFSA, dei CXL del Codex e delle consultazioni con gli operatori commerciali e prevedono, per alcuni prodotti, riesami entro due anni dalla pubblicazione. È inoltre stabilito un regime transitorio per i prodotti immessi sul mercato prima del 17 maggio 2021 e l’applicazione differita delle nuove regole a decorrere da tale data.
Modifica dei livelli massimi di residui di pesticidi per bupirimato, carfentrazone etile, etirimol e pyriofenone in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui residui delle sostanze attive bupirimato, carfentrazone etile, etirimol e pyriofenone. Riguarda i prodotti commercializzati nell’Unione europea e quelli importati nell’Unione; per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 17 maggio 2021 continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono previste esclusioni/limiti per i prodotti in cui l’uso dei fitosanitari non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, per i quali si applica il limite di determinazione o l’LMR di base.
Modifica dei livelli massimi di residui di bupirimato, carfentrazone etile, etirimol e pyriofenone
Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II e III per quattro sostanze attive utilizzate in ambito fitosanitario. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulla considerazione dei CXL del Codex e sulle consultazioni con i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 come base giuridica per la revisione degli LMR. Dai considerando emerge che le modifiche sono motivate dalla necessità di allineare i valori alla valutazione scientifica aggiornata, di tener conto dell’evoluzione tecnica dei metodi analitici e di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori senza ostacolare la commercializzazione dei prodotti.
Bupirimato: revisione degli LMR e definizioni di residuo
Per il bupirimato l’EFSA ha formulato un parere motivato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’Autorità ha proposto due definizioni di residui distinte, per "bupirimato" e per "etirimol", al fine di coprire il metabolita etirimol nei prodotti di origine vegetale, e ha proposto per i prodotti animali la definizione "etirimol-desetil".
L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per fragole, more di rovo, more selvatiche, ribes a grappoli (rosso, nero e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), pomodori, peperoni e zucchine. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti, che sono quindi fissati in allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’EFSA.
Per uve da tavola e da vino, melanzane e prodotti di origine animale l’EFSA ha rilevato la mancanza di alcune informazioni, richiedendo un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non risultano rischi per i consumatori, il regolamento mantiene comunque i valori in allegato II, prevedendo un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Etirimol: adeguamento dei livelli e riesame
Per l’etirimol, principale prodotto di degradazione del bupirimato, l’EFSA ha raccomandato riduzioni per mele, pere, albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, pomodori, peperoni, cetrioli, cetriolini e zucchine. Anche in questo caso, per altri prodotti si prevede l’aumento o il mantenimento degli LMR vigenti.
Come per il bupirimato, per uve da tavola e da vino, melanzane e prodotti di origine animale sono state rilevate lacune informative. Il regolamento conferma tuttavia i livelli in allegato II, sulla base dell’assenza di rischi per i consumatori, con riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Carfentrazone etile: nuova colonna in allegato II
Per il carfentrazone etile la Commissione sostituisce la colonna dell’allegato II, recependo il parere EFSA e la revisione inter pares. La definizione di residuo viene stabilita come somma di carfentrazone etile e carfentrazone, espressa in carfentrazone etile.
Sono previsti LMR specifici per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali. In linea generale, il regolamento mira a mantenere o aumentare i livelli vigenti, in coerenza con le conclusioni scientifiche disponibili.
Pyriofenone: conferma e aggiornamento degli LMR
Per il pyriofenone l’EFSA ha raccomandato di aumentare o mantenere i livelli esistenti. Il regolamento recepisce tali indicazioni in allegato II, con LMR fissati ai livelli vigenti o a quelli proposti dall’Autorità.
Per suini, bovini, ovini, caprini, equidi e latte, l’EFSA ha segnalato l’assenza di alcune informazioni necessarie al riesame. Anche qui la Commissione, in assenza di rischi per i consumatori, mantiene livelli in allegato II e dispone un riesame entro due anni dalla pubblicazione.
CXL del Codex, limiti di determinazione e standard di riferimento
I considerando precisano che, nella definizione degli LMR, l’EFSA ha tenuto conto dei limiti massimi di residui del Codex (CXL) e che quelli considerati sicuri per i consumatori dell’Unione sono stati presi in considerazione.
Per i prodotti per i quali l’uso dei fitosanitari non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione né CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, secondo l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre, la Commissione segnala che i laboratori di riferimento dell’UE hanno individuato per alcuni prodotti la necessità di limiti di determinazione specifici.
Per etirimol-desetil viene inoltre evidenziata la non disponibilità sul mercato dello standard di riferimento; il riesame degli LMR dovrà tener conto della sua eventuale disponibilità entro il 28 ottobre 2021 o, in mancanza, della persistente indisponibilità.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 17 maggio 2021.
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 17 maggio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori della filiera agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese importatrici, esportatrici o produttrici, il regolamento comporta la necessità di verificare i nuovi LMR applicabili per prodotto e sostanza attiva, distinguendo tra data di produzione/importazione e data di applicazione delle nuove soglie.
Particolare attenzione va prestata:
- alle derrate per le quali i livelli sono stati ridotti;
- ai prodotti interessati da definizioni di residuo nuove o diverse;
- ai prodotti soggetti a riesame entro due anni;
- ai casi in cui operano i limiti di determinazione analitica o l’LMR di base;
- agli standard di riferimento e ai metodi analitici richiamati in allegato.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato sono inserite nuove colonne per bupirimato, etirimol e pyriofenone nell’allegato II e sostituita la colonna relativa al carfentrazone etile. Nell’allegato III, parte A, le colonne relative a bupirimato, etirimol e pyriofenone sono soppresse.
Nuovi LMR per bupirimato e etirimol
Per bupirimato e per etirimol la Commissione recepisce le raccomandazioni EFSA, distinguendo le definizioni di residuo e, per i prodotti di origine animale, adottando la definizione di residuo "etirimol-desetil". Vengono fissati o mantenuti diversi LMR per specifici prodotti vegetali e animali; in particolare, per alcuni prodotti gli LMR sono ridotti (ad esempio fragole, more di rovo, more selvatiche, ribes, uva spina, pomodori, peperoni, zucchine per bupirimato; mele, pere, albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, pomodori, peperoni, cetrioli, cetriolini e zucchine per etirimol), mentre per altri sono mantenuti o aumentati. Per uve da tavola e da vino, melanzane e vari prodotti di origine animale, ove mancavano informazioni, i livelli sono fissati comunque ai valori vigenti o a quelli indicati dall’Autorità, con riesame entro due anni dalla pubblicazione.
Nuovi LMR per carfentrazone etile
La colonna dell’allegato II relativa al carfentrazone etile è sostituita sulla base del parere EFSA e della revisione inter pares. È prevista la definizione del residuo come somma di carfentrazone etile e carfentrazone, espressa in carfentrazone etile, con LMR differenziati per numerosi prodotti vegetali e animali. L’Autorità ha confermato la necessità di modificare la definizione del residuo e di mantenere o aumentare i livelli vigenti secondo i casi.
Nuovi LMR per pyriofenone
Per il pyriofenone gli LMR sono adeguati in base al parere motivato EFSA, con mantenimento o aumento dei livelli vigenti per numerosi prodotti. Per suini, bovini, ovini, caprini, equidi e latte, dove mancavano talune informazioni, i livelli sono comunque fissati in allegato II ai valori vigenti o a quelli raccomandati, con revisione entro due anni dalla pubblicazione. La definizione del residuo è associata alla sostanza attiva indicata nell’allegato.
Uso dei CXL del Codex e limiti per prodotti non autorizzati
Nei pareri motivati l’EFSA ha considerato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) e la Commissione ritiene sicuri per i consumatori dell’Unione i CXL presi in considerazione. Per i prodotti sui quali l’uso dei fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Limiti di determinazione analitica e standard di riferimento
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato la necessità di specifici limiti di determinazione per alcuni prodotti. Per etirimol-desetil è segnalata la non disponibilità sul mercato dello standard di riferimento; la Commissione deve tenerne conto al riesame entro il 28 ottobre 2021, oppure della sua assenza se lo standard non sarà disponibile entro tale data.
Disposizioni transitorie e applicazione differita
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 17 maggio 2021. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 17 maggio 2021.
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