Regolamento (UE) 2020/1626
Regolamento (UE) 2020/1626 della Commissione del 27 ottobre 2020 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2020 del Portogallo per lo stock di berici nelle aree indicate e dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi portoghesi. Dal 15 ottobre 2020 sono vietate le operazioni di pesca su tale stock, mentre restano consentite alcune operazioni di gestione per le catture già effettuate prima di tale data. Le catture non intenzionali devono essere sbarcate e contabilizzate conformemente alla disciplina della politica comune della pesca.
Chiusura delle attività di pesca del contingente 2020 di berici (Beryx spp.) per le navi battenti bandiera portoghese nelle acque UE e internazionali di alcune zone FAO.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo che pescano lo stock di berici (Beryx spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. L’effetto è limitato al contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2020 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato (15.10.2020). Restano escluse dal divieto le attività successive solo per le catture effettuate prima della data di chiusura, nei limiti espressamente previsti; le catture non intenzionali restano disciplinate dalla normativa sulla PCP e devono essere imputate ai contingenti.
Chiusura delle attività di pesca dei berici per il Portogallo
Il regolamento attua la chiusura del contingente 2020 di berici (Beryx spp.) assegnato al Portogallo, in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della pesca e tenuto conto dei contingenti fissati dal regolamento (UE) 2018/2025. La Commissione prende atto, sulla base delle informazioni ricevute, che le catture hanno determinato l’esaurimento del contingente e dispone quindi il divieto di ulteriori attività di pesca.
Base normativa e contesto
Il provvedimento si fonda sull’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando, la Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019 e il 2020, e constata che le catture dello stock di berici nelle aree interessate da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno esaurito la quota disponibile per il 2020.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il regolamento riguarda lo stock di berici, identificato nell’allegato come Beryx spp., con riferimento al codice stock ALF/3X14- e alle acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14. I destinatari operativi sono le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2020 del Portogallo per lo stock interessato deve considerarsi esaurito dalla data indicata nell’allegato, che fissa la chiusura al 15.10.2020. Tale meccanismo formalizza la cessazione della disponibilità residua della quota nazionale per quello stock.
Divieti conseguenti alla chiusura
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta dalla data di chiusura la pesca dello stock da parte delle navi portoghesi. Il divieto è formulato in senso ampio e comprende non solo la cattura in senso stretto, ma anche:
- la ricerca del pesce;
- la cala degli attrezzi;
- la posa degli attrezzi;
- il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.
Operazioni ancora ammesse e disciplina delle catture precedenti
L’articolo 2, paragrafo 2, precisa che restano autorizzati, per le catture effettuate prima del 15.10.2020, il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca provenienti dallo stock interessato. La disposizione evita che la chiusura incida retroattivamente sulle catture già legittimamente effettuate.
Catture non intenzionali e imputazione ai contingenti
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, le catture non intenzionali devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. Il regolamento rinvia dunque al quadro generale della PCP per la gestione delle catture accessorie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2020
Il contingente di pesca assegnato al Portogallo per il 2020 per lo stock di berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 15.10.2020.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietata alle navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo la pesca dello stock di cui al regolamento; il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.
Attività consentite per catture precedenti
Per le catture effettuate prima della data di chiusura restano autorizzati il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca provenienti dallo stock interessato.
Catture non intenzionali
Le catture accessorie/non intenzionali dello stock devono essere salpate e conservate a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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