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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1592

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1592 della Commissione del 28 ottobre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32020R1592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1592 aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per determinati prodotti dei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La modifica avviene mediante sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sulla base del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi per origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni per talune importazioni nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina, mediante sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame e dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e delle cauzioni connesse all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione. Riguarda specifiche merci identificate tramite codice NC e origine indicata con la nomenclatura dei paesi; nel testo allegato sono elencate, tra le altre, merci originarie di Argentina, Brasile, Cile e Thailandia. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna puntualmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1592: aggiornamento dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. La Commissione motiva l’intervento con il controllo regolare dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci.

Base giuridica e contesto

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, concernente il regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si richiama il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori interessati.

Ambito materiale della modifica

La modifica non istituisce un nuovo regime, ma interviene sui valori da applicare ad alcune importazioni di prodotti dei settori delle uova e del pollame e dell’ovoalbumina. Il criterio centrale è la determinazione del prezzo rappresentativo per singola merce e per origine, così da riflettere le condizioni di mercato più aggiornate.

Contenuto normativo dell’articolo 1

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1592. In concreto, ciò comporta l’applicazione dei nuovi prezzi rappresentativi e delle relative cauzioni per le merci elencate nell’allegato, secondo codice NC e origine.

Dati aggiornati nell’allegato

L’allegato contiene una tabella con tre elementi principali per ciascuna voce:

  • codice NC;
  • designazione della merce;
  • prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) e cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg), con indicazione dell’origine.

Tra le voci riportate figurano, ad esempio:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, codice 0207 12 90, prezzo rappresentativo 138,5 EUR/100 kg, cauzione 0, origine AR;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice 0207 14 10, con valori distinti per origine BR, CL e TH;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice 1602 32 11, con valori per origine BR.

Le origini sono espresse secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, evidenziando l’esigenza di applicare rapidamente i valori aggiornati. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare i prezzi rappresentativi fissati dal regolamento (CE) n. 1484/95 per i settori delle uova e del pollame e per l’ovoalbumina.

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’analisi periodica dei dati relativi alla determinazione dei prezzi rappresentativi ha evidenziato la necessità di modificare i valori applicabili ad alcune importazioni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell’origine delle merci.

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1592.

Valori aggiornati per specifiche merci

L’allegato riporta per singoli codici NC la designazione delle merci, il prezzo rappresentativo in EUR/100 kg, la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e l’origine. Tra le voci elencate figurano: carcasse di pollame Gallus domesticus congelate (codice 0207 12 90) con prezzo rappresentativo di 138,5 EUR/100 kg e cauzione pari a 0 per origine AR; pezzi disossati di pollame Gallus domesticus congelati (0207 14 10) con valori differenziati per BR, CL e TH; preparazioni non cotte di pollame Gallus domesticus (1602 32 11) con valori per origine BR.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi all'importazioneorganizzazione comune dei mercatiscambi con paesi terzi

Testo integrale

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