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Sentenza

Sentenza n. 604/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2613/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, che aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria per decadenza ai sensi dell’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR sotto tre profili. In primo luogo, hanno dedotto l’erronea applicazione del termine decadenziale del 15 settembre 2000 previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, sostenendo che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento si sarebbe perfezionato solo nel 2003, con la diagnosi della cirrosi epatica micronodulare, e che una diversa interpretazione avrebbe determinato una privazione della tutela giurisdizionale, in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. In secondo luogo, hanno lamentato l’erroneità del diniego della rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., deducendo che, alla data del 15 settembre 2000, la patologia più grave non era ancora emersa e il lavoratore sarebbe stato oggettivamente impedito dall’agire. In terzo luogo, hanno riproposto la domanda risarcitoria non esaminata dal TAR, relativa alla responsabilità dell’amministrazione datrice di lavoro per violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c. e al risarcimento del danno biologico, morale e relazionale subito dal lavoratore e dai suoi eredi. La controversia traeva origine da un infortunio lavorativo del 1985, consistente nel contagio da HCV, cui era seguita l’epatite cronica, riconosciuta già dal 1992, e successivamente la cirrosi diagnosticata nel 2003 e il decesso nel 2004. Una precedente sentenza del Tribunale ordinario di Catania, passata in giudicato, aveva dichiarato la giurisdizione amministrativa, qualificando l’azione come responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico per violazione di specifici obblighi di protezione e ritenendo che la cirrosi costituisse aggravamento della patologia originaria.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la precedente sentenza del Tribunale di Catania, non impugnata, avesse efficacia di giudicato esterno quanto alla qualificazione dell’azione e al radicamento della giurisdizione amministrativa. La domanda è stata qualificata come azione di responsabilità contrattuale del datore di lavoro pubblico per violazione di obblighi specifici di protezione ex art. 2087 c.c.; ai fini del riparto di giurisdizione rilevano i fatti materiali costitutivi della pretesa e non la qualificazione formale operata dalla parte. Poiché l’evento lesivo originario, costituito dall’infortunio e dal contagio da HCV, risaliva al 1985, quindi a un periodo anteriore al 30 giugno 1998, la controversia rientrava nella giurisdizione amministrativa transitoria prevista dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001. Tuttavia, il termine del 15 settembre 2000 è stato ritenuto termine decadenziale sostanziale, comportante la radicale perdita del diritto di far valere la controversia in qualunque sede. La successiva diagnosi della cirrosi nel 2003 non ha autonoma rilevanza ai fini della decorrenza, poiché costituiva mero aggravamento e sviluppo della patologia già insorta con il contagio del 1985 e conosciuta almeno dal 1992; non si trattava di una lesione nuova e autonoma. Il CGARS ha inoltre escluso la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., trattandosi di istituto eccezionale, applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, gravi impedimenti di fatto, caso fortuito o forza maggiore. La mancata manifestazione della cirrosi prima del 15 settembre 2000 non costituiva un grave impedimento oggettivo idoneo a superare la decadenza. È stata altresì ritenuta irrilevante la questione di legittimità costituzionale, genericamente dedotta, perché la Corte costituzionale aveva confermato la legittimità del termine, ritenendolo compatibile con la tutela giurisdizionale e con il diritto europeo e giustificato dall’esigenza di definire il passaggio della giurisdizione nel pubblico impiego. La domanda risarcitoria non è stata quindi esaminata nel merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998.

    La disposizione individua il riparto transitorio della giurisdizione nel pubblico impiego e prevede, per le controversie relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, un termine decadenziale sostanziale fissato al 15 settembre 2000, la cui scadenza comporta la radicale perdita del diritto di agire in qualunque sede.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto oggettivi e non imputabili alla parte; non consente di superare il termine decadenziale del 15 settembre 2000 in assenza di tali presupposti.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    È stato invocato dagli appellanti in relazione all’art. 6 CEDU; il giudice ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalità alla luce della ritenuta legittimità del termine decadenziale.

  • art. 6 CEDU

    Il parametro convenzionale è stato invocato per sostenere che il termine del 15 settembre 2000 negasse l’accesso alla giustizia; il giudice ha escluso il contrasto, richiamando la successiva conferma della legittimità della disciplina.

  • art. 2087 c.c.

    La domanda è stata qualificata come responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione degli specifici obblighi di protezione, informazione e prevenzione connessi al rapporto di lavoro.

  • art. 1223 c.c.

    Il principio dell’integralità del risarcimento comprende anche i danni futuri, ma non attribuisce autonoma oggettività, ai fini della causa del danno e del riparto di giurisdizione, a un mero aggravamento della patologia già insorta.

  • art. 59 l. 69/2009

    È stato richiamato per la riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, senza impedire l’operatività della decadenza sostanziale già maturata.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, ai fini del riparto transitorio della giurisdizione previsto dall’art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001, rilevano i fatti materiali costitutivi della pretesa e il periodo cui essi si riferiscono, non la qualificazione formale attribuita dalla parte all’azione né il momento in cui il danno si aggrava o viene diagnosticato.
  • Quando una domanda risarcitoria del dipendente pubblico è fondata sulla violazione di specifici obblighi di protezione derivanti dal rapporto di lavoro, essa ha natura contrattuale e, se i fatti costitutivi riguardano esclusivamente il periodo anteriore al 30 giugno 1998, ricade nella giurisdizione amministrativa esclusiva transitoria.
  • La scadenza del 15 settembre 2000, prevista dalla disciplina transitoria del pubblico impiego, costituisce termine decadenziale sostanziale e determina la radicale perdita della possibilità di far valere la controversia in qualunque sede, senza che la successiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione possa rimettere in termini la parte.
  • L’aggravamento di una patologia già insorta non sposta il momento rilevante per la proposizione dell’azione quando non costituisce una lesione nuova e autonoma, ma mero sviluppo del danno originario; la successiva diagnosi o manifestazione del peggioramento non rende quindi tempestiva un’azione già colpita da decadenza.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e può essere concessa soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza normativa o giurisprudenziale, oppure di gravi impedimenti di fatto, caso fortuito o forza maggiore non imputabili alla parte; non è sufficiente l’asserita impossibilità soggettiva di individuare tempestivamente il giudice competente o la successiva manifestazione dell’aggravamento patologico.
  • Una sentenza passata in giudicato che qualifichi l’azione e accerti il rapporto tra i fatti costitutivi e il periodo di riferimento può spiegare efficacia di giudicato esterno anche sulla questione di giurisdizione nei successivi giudizi tra le medesime parti o aventi causa.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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