Direttiva 2008/103
Direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori, chiarendo che i prodotti non conformi non possono essere immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008 e che quelli immessi successivamente in violazione della disciplina devono essere ritirati dal mercato. L’obiettivo è rafforzare la certezza giuridica, garantire il buon funzionamento del mercato interno e contribuire alla riduzione dei rifiuti e degli oneri amministrativi. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 5 gennaio 2009.
Modifica puntuale della direttiva 2006/66/CE per chiarire il regime di immissione sul mercato di pile e accumulatori non conformi già legalmente immessi prima del 26 settembre 2008.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepire la modifica della direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori. L’ambito sostanziale riguarda l’immissione sul mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti della direttiva, con specifico riferimento alla data del 26 settembre 2008 e al trattamento dei prodotti immessi legalmente prima di tale data. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo.
Modifica della direttiva 2006/66/CE in materia di pile e accumulatori
La direttiva 2008/103/CE interviene in modo puntuale sulla disciplina delle pile e degli accumulatori per chiarire il regime applicabile ai prodotti non conformi già presenti sul mercato. Il considerando principale evidenzia l’esigenza di certezza giuridica e di buon funzionamento del mercato interno, oltre al collegamento con il principio di riduzione al minimo dei rifiuti e con la diminuzione degli oneri amministrativi.
Obiettivo della modifica
La direttiva non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE. L’obiettivo è precisare che le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della direttiva non possono essere immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008, fermo restando il regime per i prodotti già immessi legalmente prima di tale data.
Regola sostanziale sull’immissione sul mercato
Il nuovo testo dell’articolo 6, paragrafo 2, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché:
- le pile e gli accumulatori non conformi ai requisiti della direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008;
- le pile e gli accumulatori non conformi che siano immessi sul mercato dopo tale data siano ritirati dal mercato.
La disposizione lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma vincola al risultato di impedire la commercializzazione dei prodotti non conformi dopo la data indicata.
Ambito temporale e certezza giuridica
Il chiarimento introdotto dalla direttiva ha portata retrospettiva limitata sul piano applicativo: serve a confermare che le pile e gli accumulatori immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 possono restare in commercio anche se non conformi ai requisiti della direttiva. La ratio è evitare incertezze interpretative e conseguenti distorsioni nel mercato interno.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 5 gennaio 2009. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, che devono assicurare l’attuazione del risultato richiesto entro il termine di recepimento.
Disposizioni principali
Chiarimento sul divieto di immissione sul mercato
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/CE. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti della direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008. Le pile e gli accumulatori non conformi immessi sul mercato dopo tale data devono essere ritirati dal mercato.
Motivazione della modifica
I considerando precisano che la modifica serve a chiarire la disciplina per le pile e gli accumulatori legalmente immessi sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e non conformi alla direttiva, consentendone la permanenza in commercio dopo tale data. La finalità è assicurare certezza giuridica, corretto funzionamento del mercato interno, riduzione dei rifiuti e minori oneri amministrativi.
Termine di recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 5 gennaio 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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