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Direttiva 2008/102

Direttiva 2008/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , recante modifica della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Normativa europea32008L0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/102/CE modifica in modo puntuale la direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici per allinearla alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE. La Commissione ottiene il potere di adottare, secondo tale procedura, le misure necessarie per aggiornare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico. Si tratta di un intervento tecnico-istituzionale, privo di contenuto sostanziale autonomo e senza obbligo di recepimento nazionale.

Adeguamento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici alla procedura di regolamentazione con controllo per l’aggiornamento tecnico degli allegati.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto e incide sulla direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. La modifica riguarda esclusivamente le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, in particolare l’adeguamento degli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico e le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma. Non introduce nuovi obblighi sostanziali per operatori o autorità nazionali e, secondo il considerando 6, non richiede recepimento da parte degli Stati membri.

Modifica della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici

La direttiva 2008/102/CE interviene in modo circoscritto sulla direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, con finalità essenzialmente istituzionale e procedurale. L’obiettivo è adeguare il meccanismo di adozione di alcune misure tecniche alla procedura di regolamentazione con controllo introdotta dalla decisione 2006/512/CE, così da consentire l’aggiornamento degli allegati alla luce del progresso scientifico e tecnico.

Contesto e finalità della modifica

Nei considerando si evidenzia che la direttiva 79/409/CEE già prevedeva l’adozione di alcune misure secondo la decisione 1999/468/CE. Poiché tale decisione è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, è stato necessario adeguare gli atti di base adottati con procedura di cui all’articolo 251 del Trattato per rendere applicabile la nuova procedura di regolamentazione con controllo alle misure di portata generale che incidono su elementi non essenziali.

La Commissione deve poter modificare taluni allegati della direttiva 79/409/CEE in funzione dell’evoluzione scientifica e tecnica. Tali interventi sono qualificati come modifiche di elementi non essenziali e, per questo, devono essere adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Modifica dell’articolo 15 della direttiva 79/409/CEE

L’articolo 15 viene sostituito per stabilire che:

  • le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico;
  • e le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma sono adottate come misure dirette a modificare elementi non essenziali della direttiva.

Tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Modifica dell’articolo 17 e ruolo della Commissione

L’articolo 17 è sostituito per disciplinare il supporto alla Commissione. La Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Nei casi in cui l’articolo 17, paragrafo 2, è richiamato, trovano applicazione:

  • l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, della decisione 1999/468/CE;
  • l’articolo 7 della medesima decisione;
  • tenendo conto dell’articolo 8 della stessa.

In sostanza, la direttiva sposta l’aggancio procedurale delle modifiche tecniche verso il meccanismo della regolamentazione con controllo.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

La direttiva precisa espressamente che le modifiche sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; perciò non è richiesto alcun recepimento da parte degli Stati membri e non devono essere adottate disposizioni nazionali di trasposizione.

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 indica come destinatari gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la rilevanza della direttiva è principalmente sistematica: non introduce nuovi adempimenti per imprese o privati, ma modifica il circuito decisionale europeo per gli aggiornamenti tecnici della disciplina sugli uccelli selvatici. L’impatto concreto è quindi indiretto e riguarda la futura adozione di misure di aggiornamento degli allegati da parte della Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

Disposizioni principali

Adeguamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico

L’articolo 15 della direttiva 79/409/CEE è sostituito per prevedere che le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, siano adottate come misure intese a modificare elementi non essenziali della direttiva e quindi mediante la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

Comitato e procedura di regolamentazione con controllo

L’articolo 17 della direttiva 79/409/CEE è sostituito stabilendo che la Commissione è assistita dal comitato per l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico. Nei casi di rinvio al paragrafo 2 si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa, cioè la procedura di regolamentazione con controllo.

Natura tecnica della modifica e assenza di recepimento

Il considerando 6 chiarisce che le modifiche apportate sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato; pertanto non è necessario alcun recepimento nazionale e non occorre adottare disposizioni di trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2. L’articolo 3 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambienteconservazione della naturadiritto istituzionale ueprocedura di comitato

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