Direttiva 2008/99
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , sulla tutela penale dell’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri di assicurare che talune gravi violazioni della normativa ambientale dell’Unione costituiscano reato e siano punite con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Il testo individua un nucleo di condotte tipiche, estende la punibilità al favoreggiamento e all’istigazione, e prevede la responsabilità penale o assimilata delle persone giuridiche. Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima, che lascia agli Stati margini di scelta nella forma e nei mezzi di attuazione, fermo il termine di recepimento del 26 dicembre 2010.
Tutela penale dell’ambiente mediante l’obbligo per gli Stati membri di qualificare come reati talune gravi violazioni della normativa ambientale e di prevedere sanzioni penali per persone fisiche e giuridiche.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda le condotte illecite, intenzionali o commesse quanto meno per grave negligenza, che violano la normativa ambientale UE elencata negli allegati A e B oppure le misure nazionali di attuazione di tale normativa. Copre sia le attività attive sia l’omissione di un obbligo di agire, quando producano o possano produrre effetti gravi sull’ambiente o sulle persone, e include anche favoreggiamento e istigazione. Restano impregiudicati gli altri regimi di responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto dell’Unione o nazionale; la direttiva non disciplina l’applicazione concreta delle sanzioni nei singoli casi, ma impone obblighi di risultato agli Stati membri.
Tutela penale dell’ambiente
La direttiva 2008/99/CE nasce dall’esigenza, richiamata nei considerando, di rafforzare l’efficacia della normativa ambientale dell’Unione di fronte all’aumento dei reati ambientali e alla loro frequente dimensione transfrontaliera. Il legislatore unionale considera insufficiente il solo apparato sanzionatorio amministrativo o civilistico e affida al diritto penale una funzione di maggiore deterrenza e riprovazione sociale.
Obiettivi e natura dell’atto
La direttiva istituisce misure collegate al diritto penale per tutelare l’ambiente in modo più efficace. In quanto direttiva, vincola gli Stati membri al risultato da raggiungere, lasciando però alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione; si tratta inoltre di una disciplina di norme minime, che consente agli Stati di mantenere o adottare misure più severe, purché compatibili con il trattato.
Ambito di applicazione
L’elemento centrale del campo di applicazione è la violazione della normativa ambientale UE elencata negli allegati A e B, oppure delle norme nazionali che danno attuazione a tale normativa. Rilevano le condotte illecite poste in essere intenzionalmente o almeno per grave negligenza. La direttiva copre sia le azioni sia l’omissione di un obbligo di agire, quando l’omissione produca effetti equivalenti a quelli di un comportamento attivo.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’atto, per "illecito" si intende la violazione degli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE e del trattato Euratom elencati rispettivamente negli allegati A e B, nonché degli atti nazionali di recepimento. Sono inoltre precisate le nozioni di specie animali o vegetali selvatiche protette, habitat all’interno di un sito protetto e persona giuridica. Quest’ultima nozione esclude Stati, istituzioni pubbliche che esercitano pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche.
Reati ambientali da introdurre negli ordinamenti nazionali
L’articolo 3 richiede che gli Stati membri qualificano come reati una serie di condotte, quando siano illecite e commesse intenzionalmente o per grave negligenza:
- scarico, emissione o immissione illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti con conseguenze gravi per persone o ambiente;
- gestione illecita dei rifiuti, inclusa la sorveglianza delle operazioni e il controllo dei siti di smaltimento dopo la chiusura;
- spedizione illecita di rifiuti rientrante nel regolamento (CE) n. 1013/2006, se effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in spedizioni collegate;
- esercizio di impianti pericolosi che provochi o possa provocare danni rilevanti fuori dall’impianto;
- produzione, lavorazione, trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importazione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose;
- uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari di specie selvatiche protette, salvo quantità e impatto trascurabili;
- commercio di esemplari protetti, parti o prodotti derivati, salvo quantità e impatto trascurabili;
- significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
- produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.
Favoreggiamento, istigazione e responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 4 impone la punibilità del favoreggiamento e dell’istigazione alla commissione intenzionale dei reati ambientali. L’articolo 6 amplia l’assetto sanzionatorio richiedendo la responsabilità delle persone giuridiche quando il reato sia stato commesso a loro vantaggio da soggetti apicali con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, oppure quando una carenza di vigilanza o controllo abbia consentito il reato commesso da una persona sottoposta alla loro autorità. La responsabilità dell’ente non esclude quella delle persone fisiche coinvolte.
Sanzioni
L’articolo 5 impone sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati di cui agli articoli 3 e 4. L’articolo 7 estende lo stesso standard alle persone giuridiche dichiarate responsabili ai sensi dell’articolo 6. La direttiva non fissa minimi edittali né modelli sanzionatori specifici, lasciando agli Stati membri il margine per scegliere gli strumenti più idonei, purché il risultato sia effettivo.
Recepimento e obblighi procedurali
Il termine di recepimento è fissato al 26 dicembre 2010. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e, al momento della pubblicazione ufficiale, inserire un riferimento alla direttiva o corredare le misure di tale riferimento. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva.
Rapporti con altri atti e clausole finali
La direttiva lascia impregiudicati gli altri sistemi di responsabilità per danno ambientale previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale. I considerando chiariscono inoltre che, ove vengano adottati nuovi atti legislativi in materia ambientale, essi dovrebbero specificare se la presente direttiva sia applicabile e, se necessario, l’articolo 3 dovrà essere aggiornato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva istituisce misure collegate al diritto penale per tutelare l’ambiente in modo più efficace. La finalità, richiamata anche nei considerando, è rafforzare l’osservanza del diritto ambientale mediante la minaccia di sanzioni penali, ritenute più dissuasive delle sole sanzioni amministrative o civilistiche.
Definizioni e perimetro degli illeciti rilevanti
L’articolo 2 definisce "illecito" come la violazione degli atti legislativi UE elencati negli allegati A e B oppure degli atti nazionali di attuazione di tali discipline. Definisce inoltre le "specie animali o vegetali selvatiche protette", l’"habitat all’interno di un sito protetto" e la "persona giuridica", escludendo Stati, istituzioni pubbliche che esercitano pubblici poteri e organizzazioni internazionali pubbliche.
Reati ambientali da introdurre negli ordinamenti nazionali
L’articolo 3 impone agli Stati membri di fare in modo che una serie di condotte, se illecite e commesse intenzionalmente o almeno per grave negligenza, costituiscano reato: scarichi/emissioni/immissioni illecite con effetti gravi; gestione illecita dei rifiuti; spedizione illecita di rifiuti in quantità non trascurabile ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006; esercizio illecito di impianti pericolosi; attività illecite su materiali nucleari o sostanze radioattive pericolose; uccisione, distruzione, possesso o prelievo di esemplari protetti; commercio di esemplari protetti o parti/prodotti derivati; significativo deterioramento di habitat in siti protetti; produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che riducono lo strato di ozono. Per le specie protette opera una soglia di non punibilità per quantità e impatto trascurabili.
Favoreggiamento e istigazione
L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a punire penalmente il favoreggiamento e l’istigazione alla commissione intenzionale dei reati ambientali di cui all’articolo 3.
Sanzioni penali per le persone fisiche
L’articolo 5 richiede sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive per i reati di cui agli articoli 3 e 4. La direttiva non predetermina il tipo o l’entità delle pene, lasciando agli Stati membri la scelta dei mezzi sanzionatori, purché il risultato sia effettivo e dissuasivo.
Responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 6 impone agli Stati membri di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche quando i reati siano commessi a loro vantaggio da soggetti apicali con poteri di rappresentanza, decisione o controllo, oppure quando la carenza di sorveglianza o controllo di tali soggetti abbia reso possibile il reato commesso da un subordinato. La responsabilità della persona giuridica non esclude l’azione penale contro le persone fisiche autrici, istigatrici o complici.
Sanzioni per le persone giuridiche
L’articolo 7 impone che le persone giuridiche dichiarate responsabili siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, senza specificare una tipologia minima o massima di pena.
Recepimento, comunicazione alla Commissione e tecnica di attuazione
L’articolo 8 fissa il termine di trasposizione al 26 dicembre 2010. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e indicare un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno e una tavola di concordanza.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 10 individua come destinatari gli Stati membri.
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