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direttiva

Direttiva 2008/98

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/98/CE stabilisce il quadro generale europeo in materia di rifiuti, sostituendo e abrogando la precedente direttiva 2006/12/CE e integrando nel testo unico vari profili già disciplinati da direttive speciali sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati. Introduce definizioni armonizzate, la gerarchia dei rifiuti, regole su sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto, obblighi di raccolta differenziata, autorizzazioni, registrazioni, piani di gestione e programmi di prevenzione. Prevede inoltre obiettivi quantitativi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio al 2020, termini di recepimento e un sistema di controlli, relazioni e sanzioni affidato agli Stati membri.

Disciplina quadro sui rifiuti nell’Unione europea, con definizioni comuni, gerarchia di gestione, obblighi di prevenzione/recupero/smaltimento e abrogazione di alcune direttive precedenti.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione dei rifiuti negli Stati membri, con l’obiettivo di prevenire o ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, nonché di ridurre gli impatti complessivi dell’uso delle risorse. Riguarda in via generale le sostanze o gli oggetti di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi, ma prevede esclusioni espressamente elencate all’articolo 2, tra cui effluenti gassosi emessi in atmosfera, terreno in situ, suolo non contaminato escavato e riutilizzato nello stesso sito, rifiuti radioattivi, materiali esplosivi in disuso, talune materie agricole/forestali non pericolose, acque di scarico, sottoprodotti di origine animale in quanto disciplinati da altra normativa, carcasse di animali e rifiuti minerari disciplinati dalla direttiva 2006/21/CE. Sono inoltre esclusi, a certe condizioni, i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali per finalità di gestione idrica o prevenzione di inondazioni, e la direttiva consente norme specifiche o complementari per categorie particolari di rifiuti.

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

La direttiva costituisce il quadro normativo generale dell’Unione in materia di rifiuti e sostituisce la direttiva 2006/12/CE, razionalizzando anche talune disposizioni già contenute nelle direttive sui rifiuti pericolosi e sugli oli usati. Il testo è orientato alla tutela dell’ambiente e della salute umana, con un’impostazione improntata alla prevenzione, al recupero e all’uso efficiente delle risorse lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.

Obiettivi e impostazione generale

L’articolo 1 enuncia la finalità di prevenire o ridurre gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, ridurre gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorarne l’efficacia. I considerando chiariscono che la direttiva intende favorire una vera "società del riciclaggio", rafforzare la prevenzione, chiarire le nozioni di rifiuto, recupero e smaltimento, e assicurare una gestione più coerente con la protezione dell’ambiente e della salute umana.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina si applica, in via generale, alle sostanze o agli oggetti di cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione di disfarsi o l’obbligo di disfarsi. L’articolo 2 esclude però una serie di categorie, tra cui:

  • effluenti gassosi emessi in atmosfera;
  • terreno in situ, incluso il suolo contaminato non escavato e gli edifici permanentemente connessi al terreno;
  • suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato e riutilizzato nello stesso sito;
  • rifiuti radioattivi;
  • materiali esplosivi in disuso;
  • talune materie fecali, paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  • acque di scarico;
  • sottoprodotti di origine animale, salvo specifiche ipotesi;
  • carcasse di animali disciplinate da altra normativa;
  • rifiuti da attività estrattive disciplinati dalla direttiva 2006/21/CE. Sono inoltre esclusi i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali per gestione idrica, prevenzione o riduzione delle inondazioni o ripristino dei suoli, se non pericolosi.

Definizioni fondamentali

L’articolo 3 introduce un lessico armonizzato essenziale per l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Le definizioni più rilevanti sono quelle di:

  • rifiuto;
  • rifiuto pericoloso;
  • oli usati;
  • rifiuto organico;
  • produttore e detentore di rifiuti;
  • commerciante e intermediario;
  • gestione dei rifiuti, raccolta e raccolta differenziata;
  • prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, riciclaggio, rigenerazione degli oli usati e smaltimento. Queste definizioni sono centrali perché determinano il regime giuridico applicabile ai diversi flussi e alle diverse operazioni.

Gerarchia dei rifiuti e criteri di deroga

L’articolo 4 stabilisce la gerarchia dei rifiuti come ordine di priorità della normativa e della politica UE: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Gli Stati membri devono adottare misure che favoriscano l’opzione con il miglior risultato ambientale complessivo. La direttiva ammette scostamenti dalla gerarchia per specifici flussi quando ciò sia giustificato da considerazioni di ciclo di vita, fattibilità tecnica, praticabilità economica e tutela ambientale. L’elaborazione della politica dei rifiuti deve avvenire in modo trasparente e con attenzione ai principi di precauzione, sostenibilità, protezione delle risorse e impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto

Gli articoli 5 e 6 affrontano due snodi centrali della disciplina:

  • una sostanza o un oggetto derivante da un processo produttivo può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto solo se è certo l’ulteriore utilizzo, se può essere utilizzato direttamente senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, se è parte integrante del processo produttivo e se l’uso ulteriore è legale e non genera impatti complessivi negativi;
  • taluni rifiuti cessano di essere tali dopo un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, quando sono comunemente usati per scopi specifici, esiste un mercato o una domanda, soddisfano requisiti tecnici e normativi e il loro impiego non comporta impatti negativi complessivi. La Commissione può adottare criteri specifici per categorie di rifiuti; il testo richiama, tra le altre, aggregati, carta, vetro, metalli, pneumatici e rifiuti tessili. In assenza di criteri UE, gli Stati membri possono decidere caso per caso, notificando la decisione alla Commissione quando richiesto.

Elenco dei rifiuti e rifiuti pericolosi

L’articolo 7 collega la disciplina alla decisione 2000/532/CE sul catalogo dei rifiuti. L’elenco è vincolante ai fini della qualificazione dei rifiuti pericolosi, ma l’inclusione nell’elenco non significa che la sostanza o l’oggetto sia sempre rifiuto. Gli Stati membri possono qualificare come pericolosi rifiuti non elencati come tali o, viceversa, considerare non pericoloso un rifiuto elencato come pericoloso se dimostrano l’assenza delle caratteristiche di pericolo dell’allegato III. La declassificazione non può avvenire mediante semplice diluizione o miscelazione.

Responsabilità estesa del produttore e prevenzione

L’articolo 8 consente agli Stati membri di introdurre regimi di responsabilità estesa del produttore per rafforzare riutilizzo, prevenzione, riciclaggio e altro recupero. Le misure possono prevedere il ritiro dei prodotti, la gestione dei rifiuti residui, la responsabilità finanziaria e l’obbligo di informare il pubblico sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. La norma mira anche a promuovere una progettazione dei prodotti che riduca gli impatti ambientali e faciliti riparazione, riutilizzo, smontaggio e riciclaggio. L’articolo 9 completa il quadro imponendo alla Commissione di presentare, previa consultazione delle parti interessate, specifiche relazioni e proposte sulla prevenzione dei rifiuti: relazione intermedia e piano d’azione entro la fine del 2011 e definizione di obiettivi di prevenzione e dissociazione per il 2020 entro la fine del 2014.

Recupero, raccolta separata e obiettivi di riciclaggio

L’articolo 10 obbliga gli Stati membri ad assicurare che i rifiuti siano sottoposti a operazioni di recupero conformi alla gerarchia e alle prescrizioni ambientali. Quando necessario, i rifiuti devono essere raccolti separatamente, purché ciò sia tecnicamente, economicamente e ambientalmente praticabile, e non miscelati con materiali incompatibili. L’articolo 11 promuove il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, anche tramite:

  • reti di riutilizzo e riparazione;
  • strumenti economici;
  • criteri di appalto;
  • obiettivi quantitativi;
  • altre misure idonee. La raccolta differenziata deve essere istituita, almeno, per carta, metalli, plastica e vetro entro il 2015. Sono inoltre previsti due obiettivi vincolanti al 2020:
  • almeno il 50% in peso per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e flussi simili;
  • almeno il 70% in peso per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri recuperi di materiale dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale naturale della voce 17 05 04. La Commissione deve inoltre stabilire modalità dettagliate di calcolo e verifica, con possibilità di periodi di transizione per gli Stati membri con livelli molto bassi di riciclo nel 2008.

Smaltimento, protezione della salute e principio 'chi inquina paga'

Gli articoli 12 e 13 impongono che, ove il recupero non sia effettuato, i rifiuti siano smaltiti in modo sicuro e nel rispetto della salute umana e dell’ambiente. La gestione dei rifiuti deve evitare rischi per acqua, aria, suolo, flora e fauna, nonché rumori, odori e danni al paesaggio. L’articolo 14 consacra il principio "chi inquina paga": i costi della gestione dei rifiuti gravano sul produttore iniziale o sui detentori, con facoltà per gli Stati membri di estendere parzialmente o integralmente la responsabilità economica al produttore del prodotto e, se del caso, ai distributori.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti e rete degli impianti

L’articolo 15 dispone che il produttore iniziale o altro detentore debba trattare i rifiuti personalmente o conferirli a soggetti autorizzati o registrati. Gli Stati membri possono precisare le condizioni di responsabilità nella catena di trattamento e, in taluni casi, far permanere la responsabilità sul produttore originario o condividerla tra più soggetti. L’articolo 16 introduce i principi di autosufficienza e prossimità: gli Stati membri devono contribuire a creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica. In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono limitare alcune spedizioni in entrata o in uscita di rifiuti per proteggere la propria rete e per motivi ambientali.

Rifiuti pericolosi, oli usati e rifiuti organici

Gli articoli 17, 18 e 19 stabiliscono una disciplina rigorosa per i rifiuti pericolosi:

  • tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale;
  • condizioni di sicurezza per produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento;
  • divieto generale di miscelazione, con deroghe solo autorizzate e conformi alle migliori tecniche disponibili;
  • imballaggio, etichettatura e documento di identificazione per i trasferimenti interni. L’articolo 20 esclude alcune applicazioni per i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici, fino a quando le frazioni separate non siano accettate da soggetti autorizzati o registrati. L’articolo 21 disciplina gli oli usati, imponendo la raccolta separata ove tecnicamente fattibile, il trattamento conforme alla gerarchia e il divieto di miscelazione quando ostacola il trattamento. Se la normativa nazionale impone la rigenerazione, gli Stati membri possono prescriverla quando tecnicamente fattibile e limitare le spedizioni verso incenerimento o coincenerimento per privilegiare la rigenerazione. L’articolo 22 riguarda i rifiuti organici e invita gli Stati membri a favorire raccolta separata, trattamento ambientalmente sicuro e uso di materiali sicuri ottenuti da tali rifiuti. La Commissione deve valutare l’opportunità di requisiti minimi e criteri di qualità per compost e digestato.

Autorizzazioni, deroghe e registrazioni

Il capo IV disciplina l’accesso alle attività di trattamento:

  • l’articolo 23 impone l’autorizzazione per chi intenda effettuare il trattamento dei rifiuti e precisa il contenuto minimo dell’autorizzazione, inclusi tipi e quantità di rifiuti, requisiti tecnici, misure di sicurezza, metodo di trattamento, monitoraggio e chiusura;
  • l’autorizzazione può essere rilasciata a termine e rinnovata;
  • l’autorizzazione deve essere negata se il trattamento è inaccettabile dal punto di vista ambientale;
  • per incenerimento e coincenerimento con recupero di energia è richiesto un elevato livello di efficienza energetica. Gli articoli 24 e 25 consentono deroghe all’obbligo di autorizzazione per lo smaltimento in loco di rifiuti non pericolosi e per il recupero, ma solo con regole generali e, per i rifiuti pericolosi, con condizioni specifiche. L’articolo 26 impone un registro per raccoglitori e trasportatori professionali, commercianti, intermediari e soggetti in deroga non assoggettati ad autorizzazione. L’articolo 27 apre alla fissazione di norme minime tecniche sia per attività soggette ad autorizzazione sia, se giustificato, per attività soggette a registrazione.

Piani di gestione e programmi di prevenzione

L’articolo 28 obbliga gli Stati membri a predisporre uno o più piani di gestione dei rifiuti per l’intero territorio nazionale, con analisi della situazione esistente e delle misure necessarie per migliorare preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento ambientalmente corretti. I piani devono indicare, ove opportuno, flussi di rifiuti, raccolta, impianti esistenti, nuove infrastrutture, criteri di localizzazione, capacità e politiche generali. L’articolo 29 impone l’adozione, entro il 12 dicembre 2013, di programmi di prevenzione dei rifiuti, integrabili nei piani di gestione o in altri programmi ambientali. Tali programmi devono fissare obiettivi di prevenzione e misure volte a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali della produzione di rifiuti. È prevista anche la possibilità di adottare indicatori e traguardi specifici. L’articolo 30 richiede una valutazione almeno ogni sei anni e, se opportuno, il riesame dei piani e dei programmi. L’articolo 31 garantisce la partecipazione del pubblico e delle parti interessate e la pubblicazione dei documenti su un sito accessibile. L’articolo 32 prevede cooperazione con altri Stati membri e con la Commissione, mentre l’articolo 33 disciplina la comunicazione alla Commissione dell’adozione e delle revisioni sostanziali.

Ispezioni, registri, applicazione e sanzioni

L’articolo 34 assoggetta a ispezioni periodiche gli impianti di trattamento, gli operatori di raccolta e trasporto professionale, gli intermediari, i commercianti e i produttori di rifiuti pericolosi. L’articolo 35 impone registri cronologici per i rifiuti pericolosi, da conservare per almeno tre anni, o dodici mesi per i trasportatori. Gli Stati membri possono estendere alcuni obblighi ai produttori di rifiuti non pericolosi. L’articolo 36 impone il divieto di abbandono, scarico e gestione incontrollata dei rifiuti e richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione della direttiva.

Relazioni, riesame e ruolo della Commissione

L’articolo 37 stabilisce una rendicontazione triennale degli Stati membri alla Commissione, con relazione entro nove mesi dalla fine del periodo considerato. La relazione deve includere informazioni sulla gestione degli oli usati, sull’attuazione dei programmi di prevenzione e, se del caso, sulle misure di responsabilità estesa del produttore. La Commissione deve poi pubblicare una relazione sull’applicazione della direttiva entro nove mesi dal ricevimento delle relazioni nazionali. La prima relazione, entro il 12 dicembre 2014, deve anche riesaminare l’efficienza energetica e valutare eventuali ulteriori programmi o obiettivi a livello UE. L’articolo 38 consente alla Commissione di adottare orientamenti interpretativi e di adeguare la formula degli impianti di incenerimento e gli allegati al progresso tecnico e scientifico.

Recepimento, abrogazioni e disposizioni transitorie

L’articolo 40 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 12 dicembre 2010. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri stessi. L’articolo 41 abroga, con effetto dal 12 dicembre 2010, le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE. Sono tuttavia previste disposizioni transitorie applicabili dal 12 dicembre 2008, in particolare per aggiornare alcuni rinvii normativi relativi agli oli usati e ai rifiuti pericolosi. L’articolo 42 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 43 indica gli Stati membri come destinatari.

Allegati

Gli allegati hanno funzione operativa e tecnica: l’allegato I elenca le operazioni di smaltimento (D1-D15), l’allegato II le operazioni di recupero (R1-R13) e contiene la formula per l’efficienza energetica degli impianti di incenerimento; l’allegato III definisce le caratteristiche di pericolo dei rifiuti; l’allegato IV fornisce esempi di misure di prevenzione; l’allegato V contiene la tavola di concordanza con le direttive abrogate o modificate.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità generali

L’articolo 1 stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

L’articolo 2 elenca esclusioni assolute e parziali, tra cui effluenti gassosi, suolo in situ, suolo non contaminato riutilizzato nello stesso sito, rifiuti radioattivi, esplosivi in disuso, alcune biomasse naturali non pericolose, acque di scarico, sottoprodotti di origine animale già coperti da altra normativa, carcasse animali e rifiuti estrattivi disciplinati dalla direttiva 2006/21/CE. I sedimenti movimentati per specifiche finalità idriche sono esclusi se non pericolosi.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra gli altri, rifiuto, rifiuto pericoloso, oli usati, rifiuto organico, produttore e detentore, commerciante, intermediario, gestione dei rifiuti, raccolta, raccolta differenziata, prevenzione, riutilizzo, trattamento, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, rigenerazione degli oli usati e smaltimento.

Gerarchia dei rifiuti e criteri di applicazione

L’articolo 4 fissa la gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo e smaltimento. Gli Stati membri devono adottare misure per privilegiare l’opzione ambientalmente migliore, potendo discostarsi dalla gerarchia per flussi specifici se giustificato dal ciclo di vita, dalla fattibilità tecnica, dalla praticabilità economica e dalla tutela ambientale.

Sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono quando una sostanza/oggetto derivante da un processo produttivo non è rifiuto ma sottoprodotto, oppure quando un rifiuto cessa di esserlo dopo un’operazione di recupero o riciclaggio. Sono previsti criteri sostanziali stringenti e la possibilità di atti di esecuzione/atti delegati secondo procedura di comitato; in assenza di criteri UE, gli Stati membri possono decidere caso per caso e notificare la decisione alla Commissione.

Elenco dei rifiuti e qualificazione dei rifiuti pericolosi

L’articolo 7 rinvia all’elenco dei rifiuti della decisione 2000/532/CE, che è vincolante per la qualificazione dei rifiuti pericolosi. Gli Stati membri possono, con notifica alla Commissione, considerare pericolosi rifiuti non elencati come tali o non pericolosi alcuni rifiuti elencati come pericolosi, purché siano fornite prove adeguate; la declassificazione non può avvenire tramite diluizione o miscelazione.

Responsabilità estesa del produttore

L’articolo 8 consente agli Stati membri di introdurre misure legislative o non legislative per assoggettare il produttore del prodotto a responsabilità estesa, includendo eventuale ritiro dei prodotti, gestione dei rifiuti e responsabilità finanziaria. Tali misure possono favorire la progettazione ecocompatibile e devono rispettare fattibilità tecnica, praticabilità economica, impatti complessivi e mercato interno.

Obblighi di prevenzione

L’articolo 9 impone alla Commissione di presentare relazioni e, se del caso, proposte: una relazione intermedia entro fine 2011, un piano d’azione entro fine 2011 e la definizione di obiettivi di prevenzione e dissociazione per il 2020 entro fine 2014.

Recupero, raccolta separata e riciclaggio

L’articolo 10 impone che i rifiuti siano avviati a operazioni di recupero conformi agli articoli 4 e 13 e, ove necessario, raccolti separatamente se ciò è tecnicamente, economicamente e ambientalmente praticabile. L’articolo 11 richiede la promozione del riutilizzo e del riciclaggio di alta qualità, con raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro entro il 2015.

Obiettivi quantitativi al 2020

Sempre l’articolo 11 fissa due obiettivi minimi entro il 2020: almeno il 50% in peso per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e flussi simili; almeno il 70% in peso per la preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri recuperi di materiale dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale naturale della voce 17 05 04.

Smaltimento sicuro e tutela ambientale

Gli articoli 12 e 13 impongono che, quando il recupero non sia effettuato, i rifiuti siano smaltiti in condizioni sicure e che tutte le operazioni di gestione avvengano senza danneggiare la salute umana né l’ambiente, evitando rischi per acqua, aria, suolo, flora, fauna, rumori, odori e paesaggio.

Principio 'chi inquina paga' e costi

L’articolo 14 dispone che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori, con facoltà degli Stati membri di farli sopportare in tutto o in parte al produttore del prodotto e di coinvolgere i distributori.

Responsabilità della gestione e raccolta/trasporto

L’articolo 15 stabilisce che il produttore iniziale o altro detentore deve trattare personalmente i rifiuti o conferirli a soggetti autorizzati; gli Stati membri possono disciplinare la responsabilità lungo la catena di trattamento e prevedere che i soggetti professionali di raccolta e trasporto conferiscano i rifiuti agli impianti idonei.

Autosufficienza e prossimità

L’articolo 16 richiede una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non differenziati, con possibilità di limitare talune spedizioni in entrata e in uscita nel rispetto del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dei piani di gestione. La rete deve consentire smaltimento e recupero nel luogo più vicino idoneo.

Rifiuti pericolosi: controllo, divieto di miscelazione ed etichettatura

Gli articoli 17, 18 e 19 impongono tracciabilità, condizioni di sicurezza, divieto generale di miscelazione dei rifiuti pericolosi, deroghe autorizzate solo se conformi all’articolo 13 e alle migliori tecniche disponibili, nonché imballaggio, etichettatura e documento di identificazione per i trasferimenti interni.

Disciplina di rifiuti specifici

Gli articoli 20, 21 e 22 prevedono regole particolari per i rifiuti pericolosi prodotti dai nuclei domestici, gli oli usati e i rifiuti organici. Per gli oli usati è favorita la raccolta separata e la rigenerazione, con possibile limitazione delle spedizioni transfrontaliere verso incenerimento; per i rifiuti organici si incoraggiano raccolta separata, trattamento ambientale sicuro e uso di materiali sicuri, con valutazione della Commissione su requisiti minimi e criteri di qualità.

Autorizzazioni, deroghe e registrazione

Gli articoli 23-26 prevedono l’autorizzazione per gli impianti di trattamento, il contenuto minimo delle autorizzazioni, possibili deroghe per smaltimento in loco di rifiuti non pericolosi e per il recupero, regole generali e condizioni specifiche per tali deroghe, nonché l’obbligo di registrazione per raccoglitori/trasportatori professionali, commercianti, intermediari e soggetti in deroga.

Norme tecniche minime

L’articolo 27 consente l’adozione di norme tecniche minime per attività di trattamento soggette a autorizzazione e, se giustificato, per attività soggette a registrazione, con riferimento ai principali impatti ambientali, alle migliori tecniche disponibili e ai requisiti di qualità del trattamento.

Piani di gestione e programmi di prevenzione

Gli articoli 28 e 29 impongono piani di gestione dei rifiuti per l’intero territorio nazionale e programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013, integrabili nei piani o in altri programmi ambientali. I piani devono analizzare la situazione esistente e indicare infrastrutture, raccolta, impianti, siti, politiche e, se opportuno, aspetti organizzativi, strumenti economici, campagne informative e bonifiche.

Partecipazione del pubblico, cooperazione e informazione

Gli articoli 30-33 impongono la valutazione periodica dei piani e programmi almeno ogni sei anni, la partecipazione del pubblico e delle parti interessate, la pubblicazione su sito web e la cooperazione con altri Stati membri e Commissione. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione l’adozione e le revisioni sostanziali dei piani e programmi.

Ispezioni, registri e sanzioni

Gli articoli 34-36 prevedono ispezioni periodiche degli impianti e degli operatori, registri cronologici per i rifiuti pericolosi, misure contro abbandono e gestione incontrollata e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Relazioni periodiche e riesame

L’articolo 37 impone relazioni triennali degli Stati membri entro nove mesi dalla fine del periodo considerato e una relazione della Commissione entro nove mesi dal ricevimento. La prima relazione, entro il 12 dicembre 2014, deve riesaminare l’applicazione della direttiva, inclusa l’efficienza energetica, e valutare eventuali programmi e obiettivi UE aggiuntivi.

Interpretazione, adeguamento tecnico e procedura di comitato

L’articolo 38 consente orientamenti interpretativi su recupero e smaltimento e l’adeguamento della formula per gli impianti di incenerimento e degli allegati al progresso tecnico-scientifico. L’articolo 39 disciplina la procedura di comitato e rinvia alla decisione 1999/468/CE, con taluni atti soggetti alla procedura di regolamentazione con controllo.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 40 impone il recepimento entro il 12 dicembre 2010. L’articolo 41 abroga le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE con effetto dal 12 dicembre 2010, con alcune disposizioni transitorie già applicabili dal 12 dicembre 2008. L’articolo 42 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’articolo 43 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materieambientegestione dei rifiutieconomia circolaretutela della salutesostanze e prodotti

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