Direttiva 2008/101
Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE per inserire il trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione (EU ETS). Stabilisce un quadro armonizzato per ambito di applicazione, assegnazione delle quote, aste, riserva speciale, monitoraggio, comunicazione, verifica e sanzioni, prevedendo anche un meccanismo di coordinamento con paesi terzi e una revisione futura del regime. Gli Stati membri conservano margini di discrezionalità soprattutto sull’uso dei proventi d’asta e sull’organizzazione amministrativa, ma devono assicurare risultati uniformi a livello UE.
Inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissione (EU ETS) mediante modifica della direttiva 2003/87/CE
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli operatori aerei che svolgono attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, con riferimento ai voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto al trattato. Dal 1° gennaio 2012 sono inclusi, in linea generale, tutti i voli in arrivo o in partenza da un aerodromo UE, fatte salve le esclusioni tassative previste nell’allegato I (tra cui voli di Stato, militari, ricerca e soccorso, voli VFR, training, aeromobili sotto 5.700 kg e taluni voli di servizio pubblico o con limitate soglie di attività). La direttiva disciplina anche impianti fissi solo in quanto modifica il testo generale della direttiva 2003/87/CE, ma il suo focus sostanziale è il trasporto aereo; si applica agli Stati membri, che devono recepirla, e riguarda anche i rapporti con paesi terzi e con eventuali sistemi equivalenti.
Inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema UE di scambio delle quote di emissione
La direttiva 2008/101/CE modifica la direttiva 2003/87/CE per estendere il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) al trasporto aereo. Il legislatore europeo qualifica l’inclusione dell’aviazione come misura necessaria per contribuire agli obiettivi climatici dell’Unione, limitare le distorsioni concorrenziali e rafforzare l’efficacia economica delle politiche di riduzione delle emissioni.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel quadro della politica climatica dell’Unione, richiamando l’UNFCCC, il protocollo di Kyoto, gli obiettivi del Consiglio europeo sulla riduzione delle emissioni e la necessità di agire anche sul settore aereo, le cui emissioni e i cui effetti climatici sono in crescita. I considerando evidenziano inoltre la preferenza per un approccio armonizzato europeo in attesa di accordi globali, senza escludere la futura interazione con misure equivalenti adottate da paesi terzi.
Ambito di applicazione
Il nuovo capo II della direttiva 2003/87/CE si applica alle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I. Dal 1° gennaio 2012 sono in linea generale incluse tutte le attività di volo in partenza o in arrivo da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro soggetto al trattato. L’allegato I prevede tuttavia numerose esclusioni, tra cui:
- voli di Stato (monarca regnante, capi di Stato, capi di governo e ministri, con specifiche condizioni di prova nel piano di volo);
- voli militari, doganali e di polizia;
- ricerca e soccorso, antincendio, voli umanitari e medici d’emergenza autorizzati;
- voli effettuati esclusivamente secondo regole VFR;
- voli che rientrano all’aeroporto di partenza senza atterraggio intermedio;
- addestramento finalizzato al conseguimento di licenza o abilitazione, se non collegato al trasporto di passeggeri o merci o al posizionamento/trasferimento dell’aeromobile;
- voli di ricerca scientifica o di prova/certificazione;
- aeromobili con massa massima al decollo certificata inferiore a 5.700 kg;
- taluni voli soggetti a obblighi di servizio pubblico e voli di operatori commerciali sotto soglie quantitative (meno di 243 voli per periodo di quattro mesi per tre periodi consecutivi, oppure meno di 10.000 tonnellate di emissioni annue).
Definizioni rilevanti
L’articolo 3, come modificato, introduce definizioni centrali per l’applicazione del regime. In particolare:
- "operatore aereo" è il soggetto che opera l’aeromobile al momento dell’attività di trasporto aereo o, se non identificabile, il proprietario dell’aeromobile;
- "operatore di trasporto aereo commerciale" è il soggetto che fornisce, dietro compenso, servizi aerei di linea o non di linea;
- "Stato membro di riferimento" è lo Stato membro incaricato della gestione del sistema rispetto a un determinato operatore;
- "emissioni attribuite al trasporto aereo" comprendono le emissioni dei voli da un aerodromo UE verso un paese terzo e viceversa, secondo l’allegato I;
- "emissioni storiche del trasporto aereo" corrispondono alla media annua delle emissioni dei voli interessati negli anni 2004, 2005 e 2006.
Quantità totale di quote e percentuali di assegnazione
Il sistema prevede un tetto specifico per il trasporto aereo:
- per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la quantità totale di quote è pari al 97% delle emissioni storiche del trasporto aereo;
- dal 1° gennaio 2013, e per i periodi successivi salvo revisione, la quantità totale è pari al 95% delle emissioni storiche moltiplicato per il numero di anni del periodo.
La Commissione deve inoltre decidere, entro il 2 agosto 2009, quale sia il valore delle emissioni storiche sulla base dei migliori dati disponibili, incluse stime fondate sul traffico effettivo.
Asta e uso dei proventi
Il 15% delle quote è messo all’asta sia nel primo periodo sia, dal 1° gennaio 2013, nei periodi successivi, con possibilità di revisione in aumento nel riesame generale della direttiva. Un regolamento attuativo deve definire le modalità precise dell’asta e la ripartizione tra Stati membri in proporzione alle emissioni complessive attribuite al trasporto aereo dell’anno di riferimento.
Gli Stati membri stabiliscono l’uso dei proventi d’asta. La direttiva orienta tali proventi verso finalità climatiche e ambientali, tra cui:
- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
- adattamento ai cambiamenti climatici nell’Unione e nei paesi terzi, soprattutto in via di sviluppo;
- ricerca e sviluppo per mitigazione e adattamento, anche nell’aeronautica e nel trasporto aereo;
- copertura dei costi di gestione del sistema;
- finanziamento di trasporti a basse emissioni, del Fondo globale per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili e di misure contro la deforestazione.
Le informazioni sull’uso dei proventi devono essere comunicate alla Commissione, senza pregiudizio degli obblighi in materia di aiuti di Stato.
Assegnazione gratuita agli operatori aerei
Gli operatori aerei possono chiedere l’assegnazione gratuita presentando domanda allo Stato membro di riferimento sulla base dei dati verificati di tonnellate-chilometro.
La procedura è scandita da termini rigidi:
- la domanda va presentata almeno 21 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento o, per il primo periodo, entro il 31 marzo 2011;
- gli Stati membri trasmettono le domande alla Commissione almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo o, per il primo periodo, entro il 30 giugno 2011;
- la Commissione decide almeno 15 mesi prima dell’inizio del periodo o, per il primo periodo, entro il 30 settembre 2011, fissando:
- la quantità totale di quote per il periodo;
- il numero di quote da mettere all’asta;
- il numero di quote nella riserva speciale;
- il numero di quote gratuite;
- il parametro di riferimento da applicare.
Lo Stato membro di riferimento calcola poi, entro tre mesi dalla decisione della Commissione, l’assegnazione complessiva e annuale a ciascun operatore e rilascia le quote entro il 28 febbraio 2012 e poi entro il 28 febbraio di ogni anno.
Riserva speciale
Per ciascun periodo successivo, il 3% delle quote è accantonato in una riserva speciale per:
- i nuovi operatori che iniziano attività dopo l’anno di controllo;
- gli operatori il cui volume di tonnellate-chilometro cresce in media di oltre il 18% annuo.
L’assegnazione non può superare 1 milione di quote per gli operatori della seconda categoria. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo; gli Stati membri trasmettono le domande alla Commissione entro sei mesi dalla scadenza. La Commissione decide entro dodici mesi dal termine per le domande il parametro di riferimento, e lo Stato membro di riferimento calcola e pubblica l’assegnazione entro tre mesi. Le quote non assegnate della riserva speciale sono messe all’asta.
Monitoraggio, comunicazione e verifica
Ogni operatore aereo deve presentare un piano di monitoraggio che indichi le misure per controllare e comunicare le emissioni e i dati tonnellata-chilometro; il piano va approvato dallo Stato membro di riferimento secondo le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 14.
L’operatore deve inoltre comunicare annualmente le emissioni entro la fine dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le linee guida e gli allegati IV e V. Le comunicazioni sono soggette a verifica secondo i criteri dell’allegato V e le eventuali disposizioni attuative della Commissione. Se la comunicazione non è riconosciuta conforme entro il 31 marzo, l’operatore non può trasferire ulteriori quote fino alla regolarizzazione.
Restituzione delle quote e sanzioni
Entro il 30 aprile di ogni anno lo Stato membro di riferimento deve assicurare che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive dell’anno precedente, con successiva cancellazione delle quote restituite. Le quote rilasciate ai sensi del capo II sono utilizzate per gli obblighi degli operatori aerei.
La sanzione per mancata restituzione è pari a 100 EUR per tonnellata di CO2 equivalente non coperta. Il pagamento dell’ammenda non esonera dall’obbligo di restituire le quote mancanti nell’anno successivo. Gli Stati membri pubblicano inoltre i nomi dei gestori e degli operatori aerei in violazione degli obblighi di restituzione.
Divieto operativo e responsabilità dello Stato membro di riferimento
Se le misure coercitive nazionali non bastano a garantire il rispetto della direttiva, lo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di imporre un divieto operativo all’operatore aereo. La richiesta deve contenere prova dell’inadempimento, dettagli sulle misure adottate, motivazione del divieto e raccomandazione sulla sua portata e condizioni.
La Commissione informa gli altri Stati membri, consulta se opportuno le autorità di supervisione dell’operatore e consente all’operatore di presentare osservazioni scritte entro 10 giorni lavorativi. La decisione è adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di comitato, e ciascuno Stato membro applica nel proprio territorio l’eventuale divieto.
Stato membro di riferimento e ruolo di Eurocontrol
Lo Stato membro di riferimento è, per gli operatori con licenza di esercizio UE, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza; per gli altri operatori, lo Stato per il quale sono stimate le più elevate emissioni attribuite al trasporto aereo nell’anno di riferimento. La Commissione pubblica e aggiorna annualmente l’elenco degli operatori aerei e del relativo Stato membro di riferimento.
La Commissione può avvalersi dell’assistenza di Eurocontrol o di altra organizzazione competente per adempiere agli obblighi relativi alla determinazione delle emissioni storiche e all’individuazione dello Stato membro di riferimento.
Utilizzo di CER ed ERU
Durante il primo periodo, gli operatori aerei possono utilizzare crediti CER ed ERU fino al 15% del numero di quote da restituire. Per i periodi successivi, la percentuale è riesaminata nel quadro del riesame generale della direttiva e tenendo conto dell’evoluzione del regime climatico internazionale; la Commissione deve pubblicare la percentuale almeno sei mesi prima dell’inizio di ciascun periodo.
Coordinamento con paesi terzi e revisione futura
Se un paese terzo adotta misure equivalenti per ridurre l’impatto climatico dei voli verso la Comunità, la Commissione valuta l’interazione ottimale tra il sistema UE e tali misure e può proporre modifiche alla direttiva, escludere taluni voli dall’allegato I o raccomandare l’avvio di negoziati per un accordo internazionale.
La Commissione deve inoltre riesaminare entro il 1° dicembre 2014 il funzionamento della direttiva per il trasporto aereo, valutando tra l’altro:
- l’effetto sul funzionamento generale dell’EU ETS;
- le eventuali perturbazioni del mercato delle quote;
- l’efficacia ambientale e l’adeguatezza del tetto;
- l’impatto sulla competitività del settore;
- la persistenza della riserva speciale;
- l’effetto sulle regioni insulari, periferiche e ultraperiferiche;
- l’eventuale sistema di "passerella" tra operatori aerei e impianti;
- le soglie di esclusione per massa massima al decollo e numero di voli;
- gli effetti delle esenzioni per obblighi di servizio pubblico;
- i progressi tecnologici in materia di efficienza del trasporto aereo;
- le conoscenze scientifiche sugli effetti di scie di condensazione e cirri.
Allegati tecnici: monitoraggio e verifica
Gli allegati I, IV e V sono modificati per introdurre le regole tecniche del regime aereo. In particolare:
- l’allegato IV definisce la metodologia di calcolo delle emissioni di CO2 basata sul consumo di combustibile e sul fattore di emissione;
- sono stabilite regole specifiche per la comunicazione delle emissioni e dei dati tonnellata-chilometro;
- l’allegato V disciplina la verifica delle emissioni e dei dati tonnellata-chilometro, imponendo al verificatore di controllare, tra l’altro, la completezza dei voli considerati e la coerenza tra combustibile consumato/acquistato e dati dichiarati.
Recepimento
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 2 febbraio 2010. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Disposizioni principali
Inquadramento e obiettivo della modifica
La direttiva mira a ridurre l’impatto del trasporto aereo sui cambiamenti climatici includendo le emissioni degli aeromobili nel sistema UE di scambio delle quote di emissione. La logica è quella di un contributo del settore aereo agli obiettivi climatici dell’Unione, con un approccio armonizzato per evitare distorsioni della concorrenza e preservare l’efficacia ambientale.
Ambito di applicazione e definizioni
Introduce nel corpo della direttiva 2003/87/CE le definizioni di "operatore aereo", "operatore di trasporto aereo commerciale", "Stato membro di riferimento", "emissioni attribuite al trasporto aereo" ed "emissioni storiche del trasporto aereo". Il nuovo capo II si applica all’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo dell’allegato I; dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli in arrivo o in partenza da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro, salvo esclusioni specifiche.
Quantità totale di quote e riparto tra assegnazione gratuita e asta
Per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2012 la quantità totale di quote è pari al 97% delle emissioni storiche del trasporto aereo; per i periodi dal 1° gennaio 2013 in poi, salvo riesame, è pari al 95% delle emissioni storiche moltiplicato per il numero di anni del periodo. Per il primo periodo e per i successivi, il 15% delle quote è messo all’asta; la Commissione adotta un regolamento sulle modalità di asta e sulla ripartizione tra Stati membri in proporzione alle emissioni attribuite al trasporto aereo dell’anno di riferimento.
Assegnazione gratuita agli operatori aerei
Gli operatori aerei presentano domanda di assegnazione gratuita sulla base dei dati verificati di tonnellate-chilometro. La Commissione, entro termini predeterminati, fissa la quantità totale di quote da assegnare, quelle da mettere all’asta, quelle riservate alla riserva speciale e il parametro di riferimento (quote per tonnellata-chilometro). Gli Stati membri di riferimento calcolano e pubblicano poi l’assegnazione individuale e rilasciano annualmente le quote agli operatori.
Riserva speciale per nuovi entranti e operatori in forte crescita
Il 3% della quantità totale di quote è accantonato in una riserva speciale per gli operatori che iniziano attività dopo l’anno di controllo o che registrano una crescita media annua delle tonnellate-chilometro superiore al 18%, purché non si tratti di mera continuazione di un’attività precedente. La domanda va presentata entro il 30 giugno del terzo anno del periodo; la Commissione definisce il parametro di riferimento per l’assegnazione e le quote non assegnate sono messe all’asta.
Monitoraggio, comunicazione e verifica
Ogni operatore aereo deve presentare un piano di monitoraggio approvato dallo Stato membro di riferimento e comunicare annualmente le emissioni e i dati sulle tonnellate-chilometro secondo le linee guida e gli allegati modificati. Le comunicazioni sono soggette a verifica; se non risultano conformi, l’operatore non può trasferire ulteriori quote fino alla regolarizzazione.
Restituzione delle quote e sanzioni
Gli Stati membri di riferimento devono assicurare che ogni operatore aereo restituisca entro il 30 aprile di ogni anno un numero di quote corrispondente alle emissioni dell’anno precedente, con successiva cancellazione delle quote restituite. In caso di mancata restituzione, si applica una sanzione pari a 100 EUR per ogni tonnellata di CO2 equivalente non coperta, senza pregiudizio dell’obbligo di restituire comunque le quote dovute nell’anno successivo; è prevista anche la pubblicazione dei nomi dei soggetti inadempienti.
Divieto operativo comunitario
Se un operatore aereo continua a non rispettare gli obblighi nonostante le misure coercitive nazionali, lo Stato membro di riferimento può chiedere alla Commissione di imporre un divieto operativo a livello UE. La procedura include prova dell’inadempimento, indicazione delle misure nazionali già adottate, motivazione e proposta sul perimetro del divieto; la Commissione decide secondo procedura di comitato e gli Stati membri applicano il divieto nel proprio territorio.
Coordinamento con paesi terzi e riesame
La Commissione deve valutare l’interazione con misure equivalenti adottate da paesi terzi e può proporre modifiche alla direttiva o avviare negoziati internazionali. È previsto un riesame entro il 1° dicembre 2014 sul funzionamento del regime per l’aviazione, con attenzione a mercato delle quote, competitività, efficacia ambientale, dipendenza territoriale dal trasporto aereo, soglie di esclusione e sviluppi tecnologici/scientifici.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 febbraio 2010 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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