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Direttiva 2008/97

Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/97/CE modifica la direttiva 96/22/CE restringendo l’ambito del divieto di talune sostanze vietate agli animali produttori di alimenti e aggiornando il regime delle deroghe terapeutiche. In particolare, elimina il riferimento agli animali da compagnia, conferma il divieto totale dell’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti e sopprime la precedente deroga temporanea. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il 1º gennaio 2009 e prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione a livello UE.

Modifica della direttiva 96/22/CE per limitare il divieto di talune sostanze ormoniche e ß-agoniste agli animali produttori di alimenti, aggiornare le deroghe terapeutiche e rafforzare informazione e controlli.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, sul piano sostanziale, agli animali produttori di alimenti e ai prodotti destinati al consumo umano. Incide sull’immissione sul mercato, sulla somministrazione e sull’importazione di sostanze vietate o soggette a deroga (tireostatici, stilbeni e derivati, estradiolo-17ß e suoi derivati esteri, sostanze ß-agoniste), nonché sulle liste di paesi terzi da cui è consentita l’importazione di animali da azienda, di acquacoltura, carni o prodotti ottenuti da tali animali. La direttiva richiama anche azioni informative rivolte ad agricoltori, organizzazioni veterinarie e soggetti esterni all’UE coinvolti nell’export verso l’Unione.

Direttiva 2008/97/CE: modifica del regime UE sulle sostanze ormoniche, tireostatiche e ß-agoniste nelle produzioni animali

La direttiva 2008/97/CE interviene sulla direttiva 96/22/CE, che disciplina il divieto di impiego di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e ß-agonista nelle produzioni animali. Il legislatore UE muove dall’esigenza di concentrare il divieto sugli animali produttori di alimenti, di tenere conto del benessere animale e di consolidare il divieto dell’estradiolo-17ß alla luce delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando.

Finalità e contesto normativo

La direttiva sottolinea che il divieto assoluto iniziale previsto dalla direttiva 96/22/CE era finalizzato a impedire abusi di sostanze potenzialmente utilizzabili come promotori di crescita o per altri usi impropri. Tuttavia, l’esperienza applicativa e i controlli effettuati nell’ambito dei piani nazionali sui residui hanno mostrato che l’uso improprio di presentazioni destinate agli animali da compagnia non costituisce una fonte rilevante di abuso. Inoltre, il divieto dei tireostatici è indicato come pregiudizievole per il benessere di cani e gatti, in assenza di trattamenti alternativi per l’ipertiroidismo.

La direttiva richiama anche il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, che impone di tenere pienamente conto delle esigenze di benessere animale nell’attuazione delle politiche dell’Unione, specialmente nel mercato interno.

Ambito sostanziale della modifica

La modifica principale consiste nel limitare l’ambito di applicazione della direttiva 96/22/CE agli animali produttori di alimenti. Viene quindi eliminata la disciplina che colpiva in modo più ampio anche gli animali da compagnia, e viene adeguata la definizione di trattamento terapeutico.

In parallelo, la direttiva conferma il divieto definitivo dell’estradiolo-17ß per gli animali produttori di alimenti. I considerando ricordano che, sulla base di dati scientifici recenti, tale sostanza deve essere considerata assolutamente cancerogena e che non è indispensabile per la produzione animale, essendo disponibili alternative terapeutiche, in particolare le prostaglandine.

Definizione di trattamento terapeutico

Il nuovo testo dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE definisce il "trattamento terapeutico" come la somministrazione, in applicazione dell’articolo 4, a un singolo animale da azienda, di una sostanza autorizzata dopo esame veterinario, per trattare una disfunzione della fecondità, compresa l’interruzione di una gravidanza indesiderata. Per le sostanze ß-agoniste, la definizione include anche:

  • l’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto;
  • il trattamento di disfunzioni respiratorie, malattia navicolare e laminite;
  • l’induzione della tocolisi negli equidi.

Divieto di immissione sul mercato e deroghe

L’articolo 2 è riscritto prevedendo che gli Stati membri vietino l’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’allegato II quando destinate alla somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e prodotti siano destinati al consumo umano, salvo gli usi ammessi dall’articolo 4, punto 2.

L’articolo 4, punto 2, è modificato per quanto riguarda l’uso del trembolone allilico per via orale e delle sostanze ß-agoniste negli equidi, purché siano usate conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Soppresse la deroga dell’articolo 5 bis e i relativi rinvii

La direttiva sopprime l’articolo 5 bis della direttiva 96/22/CE e rimuove i riferimenti a tale articolo contenuti negli articoli 3, 6, 7, 8, 11 e 14 bis. La soppressione riflette la scelta di non rinnovare la deroga temporanea relativa all’estradiolo-17ß, che i considerando indicano essere scaduta il 14 ottobre 2006.

Importazioni da paesi terzi

L’articolo 11, paragrafo 1, viene sostituito per rafforzare il controllo sulle importazioni. Gli elenchi comunitari dei paesi terzi autorizzati all’importazione di animali da azienda o d’acquacoltura, carni o prodotti derivati non possono includere paesi la cui normativa consenta l’immissione sul mercato e la somministrazione di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri, nonché tireostatici, destinati ad animali di qualsiasi specie le cui carni e prodotti siano destinati al consumo umano.

Riesame scientifico e informazione

Il nuovo articolo 11 bis attribuisce alla Commissione un ruolo di monitoraggio scientifico continuo: essa deve reperire informazioni complementari, tenere conto dei dati scientifici più recenti e riesaminare periodicamente le misure applicate, presentando tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie.

Il nuovo articolo 11 ter introduce un obbligo di azione informativa: la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, deve organizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione sul divieto totale di uso dell’estradiolo-17ß negli animali produttori di alimenti, destinata a:

  • agricoltori;
  • organizzazioni veterinarie nell’Unione europea;
  • organizzazioni pertinenti al di fuori dell’Unione europea che partecipano direttamente o indirettamente all’esportazione verso l’UE di alimenti di origine animale rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

Nuovo allegato II

L’allegato II è sostituito e contiene l’elenco delle sostanze vietate. L’elenco A comprende:

  • tireostatici;
  • stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri;
  • estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri.

L’elenco B comprende le sostanze ß-agoniste, qualificate come sostanze vietate con deroghe.

Recepimento, comunicazioni e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º gennaio 2009. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della definizione di trattamento terapeutico

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE. Il "trattamento terapeutico" consiste nella somministrazione a un singolo animale da azienda, previo esame veterinario, di sostanze autorizzate per trattare una disfunzione della fecondità, compresa l’interruzione di una gravidanza indesiderata; per le sostanze ß-agoniste, è ricompresa anche l’induzione della tocolisi nelle vacche al parto, il trattamento di disfunzioni respiratorie, malattia navicolare e laminite, e l’induzione della tocolisi negli equidi.

Divieto di immissione sul mercato delle sostanze vietate

L’articolo 2 della direttiva 96/22/CE è sostituito: gli Stati membri devono vietare l’immissione sul mercato delle sostanze di cui all’allegato II per la somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e prodotti siano destinati al consumo umano, salvo gli usi consentiti dall’articolo 4, punto 2.

Aggiornamento delle deroghe per ß-agonisti e eliminazione della deroga soppressa

All’articolo 4, punto 2, il punto i) è sostituito per consentire il trembolone allilico per via orale e le sostanze ß-agoniste a equidi, purché usati conformemente alle indicazioni del fabbricante. L’articolo 5 bis è soppresso e tutti i riferimenti ad esso negli articoli 3, 6, 7, 8, 11 e 14 bis vengono eliminati.

Condizioni per le importazioni da paesi terzi

L’articolo 11, paragrafo 1, è sostituito: negli elenchi comunitari dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono importare animali da azienda o d’acquacoltura, carni o prodotti derivati, non possono figurare paesi la cui normativa autorizza l’immissione sul mercato e la somministrazione di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri, nonché di tireostatici, destinati ad essere somministrati ad animali di qualsiasi specie le cui carni e prodotti siano destinati al consumo umano.

Riesame scientifico delle sostanze dell’allegato III

Il nuovo articolo 11 bis impone alla Commissione di ottenere informazioni complementari, tenere conto dei dati scientifici recenti provenienti da tutte le fonti e riesaminare periodicamente le misure applicate, presentando tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie.

Campagna di informazione e sensibilizzazione sull’estradiolo-17ß

Il nuovo articolo 11 ter prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizzi una campagna di informazione e sensibilizzazione sul divieto totale dell’uso di estradiolo-17ß negli animali produttori di alimenti, rivolta ad agricoltori, organizzazioni veterinarie dell’Unione e organizzazioni pertinenti di paesi terzi coinvolte direttamente o indirettamente nell’esportazione verso l’UE di alimenti di origine animale rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

Nuovo allegato II sulle sostanze vietate

L’allegato II è sostituito e distingue tra elenco A, con sostanze vietate (tireostatici; stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri; estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri), ed elenco B, con sostanze vietate soggette a deroghe (sostanze ß-agoniste).

Recepimento e comunicazioni

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º gennaio 2009 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materiesalute pubblicasanità e benessere animalemercato internosicurezza alimentarecommercio con paesi terzi

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